Language of document : ECLI:EU:C:2020:539

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 luglio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dumping – Dazio antidumping istituito sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Regolamento (CE) n. 91/2009 – Validità – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 2, paragrafi 10 e 11 – Diritti della difesa»

Nella causa C‑104/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione dell’8 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria l’11 febbraio 2019, nel procedimento

Donex Shipping and Forwarding BV

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (relatrice) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Donex Shipping and Forwarding BV, da Y. Melin, avocat, e J. Biermasz, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il Consiglio dell’Unione europea, da H. Marcos Fraile e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avocate;

–        per la Commissione europea, da M. França, T. Maxian Rusche, F. van Schaik e C.E.E. Zois, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di decisione pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Donex Shipping and Forwarding BV (in prosieguo, la «Donex»), e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi), in merito a ingiunzioni di pagamento di dazi antidumping per l’importazione, da parte della Donex, di elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina.

 Contesto normativo

 Regolamento di base

3        All’epoca dei fatti all’origine dell’adozione del regolamento controverso, le disposizioni che disciplinavano l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea figuravano nel regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU 2005, L 340, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di base»).

4        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di base:

«Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali».

5        L’articolo 2, paragrafi 10 e 11, di tale regolamento prevedeva quanto segue:

«10.      Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

(...)

b)      Oneri all’importazione e imposte indirette

Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all’importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità.

(...)

k)      Altri fattori

Un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j) se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori.

(...)

11.      Salve le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all’esportazione nella Comunità per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all’esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all’utilizzazione delle tecniche di campionamento in conformità dell’articolo 17».

 Regolamento controverso

6        In seguito a una denuncia depositata il 26 settembre 2007 da parte dell’European Industrial Fasteners Institute (EIFI), la Commissione europea ha pubblicato, il 9 novembre 2007, un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2007, C 267, pag. 31).

7        Il periodo dell’inchiesta era compreso tra il 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007. Essa ha riguardato determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, diversi dall’acciaio inossidabile (in prosieguo: il «prodotto in esame»).

8        Il 4 agosto 2008 a tutte le parti interessate è stato fatto pervenire un documento informativo che presentava in modo dettagliato i risultati preliminari fino a quello stadio dell’inchiesta, con l’invito a formulare osservazioni al riguardo.

9        Il 18 settembre 2008 è stata organizzata una riunione in contraddittorio. Tutte le parti interessate che avevano presentato osservazioni relative alla definizione del prodotto in esame hanno assistito a tale riunione.

10      All’inizio dell’inchiesta la classificazione del prodotto in esame era fondata sui numeri di controllo del prodotto. In seguito a tale riunione in contraddittorio è stato deciso che era necessario integrare alle caratteristiche del prodotto, prese in considerazione per il calcolo dei margini di dumping e del danno, una distinzione tra gli elementi di fissaggio standard e gli elementi di fissaggio speciali, che non rientrava originariamente in tale classificazione (considerando 51 del regolamento controverso). Dato che numerosi importatori e produttori esportatori cinesi hanno fatto valere che gli elementi di fissaggio fabbricati nel paese di riferimento non erano paragonabili agli elementi di fissaggio esportati nella Comunità dai produttori cinesi, dall’inchiesta è emerso che tanto i prodotti speciali quanto i prodotti standard erano fabbricati e venduti in India e che tali elementi di fissaggio presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti esportati dalla Cina (considerando 56 di tale regolamento).

11      Se n’è concluso, al considerando 57 del regolamento controverso, che gli elementi di fissaggio fabbricati e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità, gli elementi di fissaggio fabbricati e venduti sul mercato interno in Cina e quelli fabbricati e venduti sul mercato interno in India, il paese di riferimento, e gli elementi di fissaggio prodotti in Cina e venduti nella Comunità erano simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

12      Nel regolamento controverso il valore normale per i produttori esportatori cinesi che non beneficiavano del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato è stato stabilito sulla base delle informazioni provenienti da un produttore nel paese di riferimento. L’India è servita come paese di riferimento, considerando le condizioni di concorrenza e di apertura del mercato indiano e il fatto che il produttore indiano che aveva collaborato vendeva prodotti di tipo comparabile a quelli esportati dai produttori esportatori cinesi (considerando 91 di tale regolamento).

13      In tale contesto, i considerando 97 e 98 del regolamento controverso enunciano quanto segue:

«(97)      Una delle società che hanno beneficiato di un esame individuale e alcuni importatori hanno sostenuto che il valore normale ottenuto da un unico produttore in India, che presumibilmente non produce elementi di fissaggio di tipo simile a quelli della società in questione, potrebbe non costituire la base migliore per un adeguato raffronto. Di conseguenza si è suggerito che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale vada calcolato “su qualsiasi altra base equa”, in questo caso sulla base dei dati degli esportatori, adeguati per tener conto delle presunte distorsioni nei costi delle materie prime.

(98)      L’obiezione di cui sopra è stata respinta, in quanto si è riscontrato che il produttore indiano, come menzionato nel considerando 91, vendeva anche elementi di fissaggio di tipo comparabile a quelli esportati dai produttori esportatori della [Cina]. Inoltre, come spiegato nel considerando 103, al valore normale sono stati apportati adeguamenti appropriati incidenti sulla comparabilità dei prezzi».

14      Per quanto riguarda il confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione, i considerando da 101 a 104 del regolamento controverso sono così formulati:

«(101)      Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

(102)      Il raffronto dei prezzi tra gli elementi di fissaggio esportati dalla [Cina] e quelli venduti sul mercato indiano dal produttore indiano che ha collaborato all’inchiesta è stato effettuato distinguendo tra elementi di fissaggio di tipo standard e speciale.

(103)      Inoltre, sulla scorta delle prove raccolte in loco, le procedure di controllo della qualità praticate dal produttore indiano i cui dati sono stati utilizzati per determinare il valore normale erano più all’avanguardia di quelle osservate presso i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, i quali producevano ed esportavano per lo più elementi di fissaggio di tipo standard. In questi casi al valore normale indiano è stato apportato un adeguamento sulla base del costo del controllo della qualità riscontrato presso il produttore indiano.

(104)      Inoltre, in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, accurate e dimostrabili, sono stati apportati opportuni adeguamenti per tener conto dei diversi costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, spese relative all’imballaggio, costi del credito e commissioni bancarie».

15      Per le società che non hanno collaborato, è stato ritenuto che il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della Cina ammonti al 115,4% del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (considerando 111 del regolamento controverso).

16      Al considerando 229 del regolamento controverso, il margine di pregiudizio su scala nazionale ammonta all’85% di tale prezzo.

17      L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile originari della Cina. Tale dazio ammonta, per «tutte le altre società» diverse da quelle espressamente nominate, all’85%.

18      Il 28 luglio 2011, l’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), (in prosieguo: il «DSB») ha adottato la relazione dell’organo d’appello istituito presso quest’ultimo, nonché la relazione del gruppo di esperti, modificata dalla relazione di detto organo d’appello, nel caso «Comunità europee – Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (WT/DS 397) (in prosieguo, congiuntamente: le «relazioni del 2011)». Nelle succitate relazioni veniva constatato che l’Unione, mediante il regolamento controverso, aveva violato un certo numero di disposizioni di diritto dell’OMC.

 Regolamenti di esecuzione (UE) n. 924/2012, (UE) 2015/519 e (UE) 2016/278

19      Il regolamento controverso è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012 (GU 2012, L 275, pag. 1), al fine di correggere gli aspetti del primo di tali regolamenti ritenuti incoerenti dal DSB nelle relazioni del 2011 e di renderlo conforme alle raccomandazioni e alle decisioni del DSB.

20      L’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 924/2012 ha sostituito il tasso del dazio antidumping istituito dal regolamento controverso per «tutte le altre società» con un tasso che ammonta al 74,1%.

21      A norma del suo articolo 2, tale regolamento è entrato in vigore l’11 ottobre 2012.

22      Il dazio antidumping così modificato è stato mantenuto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 della Commissione, del 26 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2015, L 82, pag. 78).

23      Il 18 gennaio 2016, il DSB adottava la relazione dell’organo di appello e la relazione del gruppo di esperti, modificata dalla relazione di tale organo d’appello, nel caso «Comunità europee – Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Ricorso della Cina all’articolo 21.5 del memorandum di accordo sulla risoluzione delle controversie» (WT/DS 397/RW) (in prosieguo, congiuntamente: le «relazioni del 2016»). Nelle succitate relazioni veniva accertata la violazione, da parte dell’Unione, con il regolamento di esecuzione n. 924/2012, di un certo numero di disposizioni di diritto dell’OMC.

24      In seguito a tali relazioni, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/278, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2016, L 52, pag. 24).

25      L’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento controverso, modificato dal regolamento di esecuzione n. 924/2012 e mantenuto dal regolamento di esecuzione 2015/519.

26      Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione 2016/278, tale abrogazione ha avuto effetto il 28 febbraio 2016 e non funge da base per il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

27      Durante il 2011 la Donex ha presentato dichiarazioni di immissione in libera pratica di elementi di fissaggio in ferro o acciaio che essa ha importato per conto di una società dei Paesi Bassi, la quale li aveva comprati presso due fornitori stabiliti in Thailandia. In tali dichiarazioni la Donex ha menzionato la Thailandia come paese di origine di tali elementi.

28      A seguito di un’inchiesta dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è stato tuttavia constatato che tali elementi erano in realtà originari della Cina ed erano quindi assoggettati al dazio antidumping a titolo del regolamento controverso.

29      Di conseguenza, sono state inviate alla Donex ingiunzioni di pagamento di dazi antidumping, datate 4 giugno 2014. Tali dazi sono stati fissati mediante applicazione del tasso dell’85% che si applica a «tutte le altre società».

30      La Donex ha contestato le ingiunzioni di pagamento dinanzi al rechtbank Noord-Holland (Tribunale dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi), poi in appello dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (Corte di appello di Amsterdam, Paesi Bassi). Con decisione del 22 dicembre 2016, quest’ultimo giudice ha respinto l’impugnazione proposta dinanzi ad esso, rigettando, in particolare, gli argomenti con cui tale società aveva contestato la validità del regolamento controverso.

31      È contro tale decisione che la Donex ha proposto ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi). Dinanzi a tale giudice la Donex ha ribadito i propri argomenti con i quali contestava la validità del regolamento controverso.

32      Tale giudice sottolinea che le conclusioni tratte nel regolamento controverso devono essere lette alla luce tanto dei considerando di tale regolamento quanto di quelli del regolamento di esecuzione n. 924/2012.

33      In primo luogo, detto giudice s’interroga sulla validità del regolamento controverso alla luce dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per quanto riguarda la determinazione del margine di dumping. A suo avviso, dai considerando 97 e 98 del regolamento controverso, letti in combinato disposto con il considerando 109 del regolamento di esecuzione n. 924/2012, deriva che le esportazioni cinesi di determinati tipi del prodotto in esame, per i quali non esiste un tipo di prodotto corrispondente fabbricato e venduto dal produttore del paese di riferimento, sono state escluse dal calcolo del margine di dumping. Orbene, una tale esclusione sarebbe incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, come emergerebbe dalla sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269).

34      A tale proposito, il giudice del rinvio si chiede se la soluzione adottata in tale sentenza possa essere trasposta alla presente causa e se l’illegittimità che vizia il regolamento controverso sia sufficientemente grave da giustificare che sia dichiarato invalido.

35      In secondo luogo, detto giudice s’interroga sulla validità del regolamento controverso alla luce dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

36      Innanzitutto detto giudice fa rilevare che la Commissione ha rifiutato, durante l’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento di esecuzione n. 924/2012, di effettuare gli adeguamenti richiesti, connessi alle imposte all’importazione, alle imposte indirette sulle materie prime vendute nel paese di riferimento nonché alle differenze di costi di fabbricazione, cosicché si potrebbe presumere che il regolamento controverso non avesse neppure tenuto conto di siffatte domande di adeguamento. Poiché la Corte non si è pronunciata su tale questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269), sarebbe necessario proporre una questione pregiudiziale su tale argomento.

37      Il giudice del rinvio si chiede, poi, se il regolamento controverso sia invalido in ragione del fatto che la Commissione avrebbe omesso di fornire, tempestivamente nel corso dell’inchiesta, le informazioni necessarie, in particolare le cifre del produttore indiano relative alla determinazione del valore normale, ai produttori esportatori cinesi, impedendo loro in tal modo di motivare le loro domande di adeguamento.

38      Nel caso in cui la Corte ritenesse che il regolamento controverso sia viziato da una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si porrebbe altresì la questione di stabilire se tale violazione sia sufficientemente grave da far dichiarare invalido detto regolamento.

39      In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il regolamento [controverso] sia invalido nei confronti di un importatore dell’Unione per violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento [di base], posto che il Consiglio [dell’Unione europea], ai fini della determinazione del margine di dumping per i prodotti in questione di produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, nel raffronto ai sensi del detto paragrafo ha escluso le operazioni di esportazione di taluni tipi del prodotto.

2)      Se il regolamento [controverso] sia invalido nei confronti di un importatore dell’Unione per violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento [di base], giacché [il Consiglio e la Commissione], in sede di calcolo del margine di dumping per i prodotti in questione, nel raffronto del valore normale di prodotti di un produttore indiano con i prezzi all’esportazione di prodotti cinesi simili hanno rifiutato di prendere in considerazione adeguamenti relativi ai dazi all’importazione sulle materie prime e imposte indirette nel paese di riferimento India e alle differenze nei costi di produzione, e/o poiché durante l’inchiesta [il Consiglio e la Commissione] non hanno fornito (in tempo utile) ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato tutti i dati del produttore indiano relativi alla determinazione del valore normale».

 Sulle questioni pregiudiziali

40      Con le due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento controverso sia invalido per tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, e, il secondo e il terzo, su violazioni dell’articolo 2, paragrafo 10, del medesimo regolamento.

41      In limine va rilevato, in primo luogo, che le questioni del giudice del rinvio quanto alla validità del regolamento controverso poggiano, in parte, su una lettura di tale regolamento effettuata congiuntamente al regolamento di esecuzione n. 924/2012, che la Corte ha annullato con la sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269), nella parte in cui riguardava le ricorrenti nella causa che ha dato luogo a tale sentenza.

42      A tale proposito, dalla cronologia dei fatti della controversia di cui al procedimento principale, come presentata dal giudice del rinvio, deriva che è in applicazione del regolamento controverso, unico applicabile ratione temporis a tali fatti, che sono stati determinati i dazi antidumping al tasso dell’85% oggetto delle ingiunzioni di pagamento controverse nel procedimento principale.

43      Orbene, occorre ricordare che la valutazione della validità di un atto, che la Corte è tenuta a effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, deve normalmente essere fondata sulla situazione esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenze del 17 luglio 1997, SAM Schiffahrt e Stapf, C‑248/95 e C‑249/95, EU:C:1997:377, punto 46, nonché del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C‑247/08, EU:C:2009:600, punto 49).

44      Ne deriva che sia l’adozione del regolamento di esecuzione n. 924/2012 sia il suo parziale annullamento con la sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269), non possono avere effetti sulla validità del regolamento controverso, poiché tali due fatti sono sopravvenuti posteriormente all’adozione di detto regolamento.

45      In secondo luogo, poiché le parti nel procedimento principale e gli altri interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, hanno affrontato la questione dell’incidenza delle relazioni del 2011 e del 2016 sulla validità del regolamento controverso, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che la validità di tale regolamento non può essere valutata alla luce delle relazioni del 2011.

46      Infatti, è soltanto in due situazioni eccezionali, attinenti alla volontà del legislatore dell’Unione di limitare autonomamente il proprio margine di manovra nell’applicazione delle regole dell’OMC, che la Corte ha riconosciuto che spetta al giudice dell’Unione, se del caso, verificare la legittimità di atti del diritto dell’Unione alla luce degli accordi OMC o di una decisione del DSB che constata il mancato rispetto di tali accordi. Si tratta, in primo luogo, dell’ipotesi in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione a un obbligo particolare assunto nell’ambito di detti accordi e, in secondo luogo, del caso in cui l’atto di diritto dell’Unione in discussione rinvii espressamente a precise disposizioni dei medesimi accordi (sentenza del 18 ottobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, punti 47 e 48, e la giurisprudenza ivi citata).

47      Orbene, si deve rilevare che il regolamento controverso non rinvia espressamente a disposizioni di diritto dell’OMC, e da esso non risulta che, adottando tale regolamento, il Consiglio abbia inteso dare esecuzione a un obbligo particolare assunto nel quadro di tale accordo. Inoltre, le relazioni del 2011 sono successive a tale regolamento e non possono, quindi, costituirne la base giuridica (sentenza del 18 ottobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, punto 51).

48      Per questi stessi motivi, la validità del regolamento controverso non può essere valutata neppure alla luce delle relazioni del 2016.

49      Una volta formulate tali precisazioni preliminari, occorre esaminare in successione i tre motivi di invalidità dedotti dal giudice del rinvio.

50      In primo luogo, tale giudice si chiede se il regolamento controverso comporti una violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in quanto il Consiglio, ai fini della determinazione del margine di dumping per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, ha escluso dal confronto ai sensi di detta disposizione le operazioni di esportazione di taluni tipi del prodotto in esame.

51      Va ricordato che l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base prevede due metodi di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo del margine di dumping. Secondo la giurisprudenza della Corte, a prescindere dal metodo di confronto scelto, il Consiglio e la Commissione (in prosieguo, congiuntamente: le «istituzioni dell’Unione») sono tenuti, ai fini di tale calcolo, a prendere in considerazione tutte le operazioni di esportazione verso l’Unione relative al prodotto oggetto dell’inchiesta, come definito al momento dell’apertura dell’inchiesta, e non possono, pertanto, escludere operazioni di esportazione verso l’Unione relative a taluni tipi di tale prodotto (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, punti 53, 60, 61 e 68),

52      Nel caso di specie, contrariamente alla premessa sulla quale si fonda il primo motivo di invalidità, non risulta da alcun considerando del regolamento controverso né da alcun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte che, ai fini dell’adozione di tale regolamento e, più specificamente, al momento del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo del margine di dumping, le istituzioni dell’Unione abbiano escluso alcune operazioni di esportazione relative a taluni tipi del prodotto considerato.

53      Al contrario, in primo luogo, tanto i considerando 56 e 57 quanto il considerando 102 del regolamento controverso suggeriscono che le istituzioni dell’Unione hanno effettivamente preso in considerazione l’insieme delle operazioni di esportazione relative al prodotto in esame ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Infatti, secondo i considerando 56 e 57 di tale regolamento, l’inchiesta che ha condotto all’adozione di tale regolamento ha evidenziato che gli elementi di fissaggio sia speciali sia standard erano fabbricati e venduti in India e che gli elementi di fissaggio prodotti e venduti dai produttori esportatori cinesi e quelli prodotti e venduti sul mercato interno dell’India presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e che erano simili. Per quanto riguarda il considerando 102 di detto regolamento, esso menziona una distinzione tra i tipi standard e i tipi speciali di elementi di fissaggio.

54      Nessun’altra conclusione potrebbe essere tratta dai considerando 97 e 98 del regolamento controverso, che il giudice del rinvio menziona specificamente nella motivazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, tali considerando si limitano a rilevare, in risposta a un argomento dedotto nel corso dell’inchiesta, che il produttore indiano vendeva tipi di elementi di fissaggio comparabili a quelli esportati dai produttori esportatori cinesi e che, al fine di garantire la comparabilità dei prezzi, opportuni adeguamenti sono stati apportati al valore normale.

55      In tale contesto, sebbene, come rilevato dal giudice del rinvio, le istituzioni dell’Unione abbiano proceduto ad adeguamenti del valore normale al fine di garantire la comparabilità dei prezzi, tale circostanza non implica affatto che esse abbiano escluso le operazioni relative a determinati tipi del prodotto interessato al momento del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Infatti, la comparabilità dei prezzi è presa in considerazione non nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, bensì in quello dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, punto 68).

56      In secondo luogo, occorre aggiungere che, in risposta ad una richiesta della Corte, la Commissione ha prodotto dinanzi ad essa i dettagli del calcolo del margine di dumping per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, corredati di spiegazioni in merito a tale calcolo. Da un’analisi di tali elementi risulta che le istituzioni dell’Unione hanno sistematicamente preso in conto l’insieme delle operazioni di esportazione del prodotto in esame ai fini di tale calcolo.

57      Di conseguenza, non può essere contestato alle istituzioni dell’Unione il fatto di avere escluso, ai fini del calcolo nel regolamento controverso del margine di dumping per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, operazioni connesse a determinati tipi del prodotto in esame, in occasione del confronto di cui all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

58      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il regolamento controverso comporti una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in quanto, nell’ambito della determinazione dell’entità del margine di dumping per i prodotti considerati, le istituzioni dell’Unione si sono rifiutate di tener conto, in sede di confronto tra il valore normale dei prodotti del produttore indiano e i prezzi all’esportazione dei prodotti cinesi simili, di adeguamenti connessi ai dazi all’importazione e alle imposte indirette in India nonché a differenze di fabbricazione e di costi di fabbricazione.

59      A tale proposito, si deve ricordare che l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base prevede che, se tra il valore normale e il prezzo all’esportazione non può essere effettuato un confronto equo, si tiene conto, in forma di adeguamenti, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi.

60      Va inoltre ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, se una parte richiede, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, detta parte deve dimostrare che tale domanda è giustificata (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi/Consiglio, 255/84, EU:C:1987:203, punto 33, nonché del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 58).

61      Nella specie, dai considerando da 101 a 104 del regolamento controverso risulta che le istituzioni dell’Unione hanno effettuato determinati adeguamenti al fine di operare un confronto equo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione.

62      Per contro, non risulta che le istituzioni dell’Unione abbiano ricevuto richieste tendenti a ottenere adeguamenti relativi ai dazi all’importazione e alle imposte indirette in India nonché a differenze di fabbricazione e di costi di fabbricazione.

63      Tale ultima circostanza è confermata dall’analisi dell’insieme delle osservazioni che la Commissione ha ricevuto, nel corso dell’inchiesta, dalle parti interessate, a seguito dell’invio del documento informativo a tutte queste parti. Infatti, tali osservazioni, che la Commissione ha prodotto, su richiesta della Corte, nella presente controversia, non menzionano alcuna domanda di adeguamento come quelle di cui al punto precedente della presente sentenza.

64      Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi domanda di adeguamento, come quelle di cui al punto 62 della presente sentenza e in mancanza di qualsiasi elemento diretto a dimostrare la fondatezza di tali adeguamenti, non si può contestare alle istituzioni dell’Unione di aver omesso di procedere a siffatti adeguamenti nel regolamento controverso. Ciò premesso, non è necessario stabilire, alla luce delle discussioni svoltesi dinanzi alla Corte, se ed eventualmente a quali condizioni un importatore come la Donex possa eccepire dinanzi a un giudice nazionale un’asserita omissione, da parte di tali istituzioni, di procedere a tali adeguamenti.

65      In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il regolamento controverso comporti una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in ragione del fatto che, durante l’inchiesta che ha portato alla sua adozione, le istituzioni dell’Unione non hanno fornito, o non l’hanno fatto tempestivamente, ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato tutti i dati del produttore indiano relativi alla determinazione del valore normale.

66      A tale proposito, dai motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale giudice ritiene che, non avendo comunicato quanto meno tempestivamente tali cifre ai produttori esportatori cinesi, le istituzioni dell’Unione abbiano impedito a questi ultimi di suffragare correttamente le loro domande di adeguamento. Allo stesso modo, la Donex sostiene, nelle sue osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, che tale comunicazione tardiva ha impedito a tali produttori esportatori di esercitare adeguatamente il loro diritto di chiedere adeguamenti e di suffragare le loro domande a tal fine.

67      Fatta salva la questione di stabilire se dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base imponga alle istituzioni dell’Unione di fornire alle parti interessate informazioni relative alla determinazione del valore normale sulla base dei prezzi del produttore del paese di riferimento, risulta, come giustamente osservato dalle istituzioni dell’Unione e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, che il terzo motivo di invalidità equivale, in sostanza, a contestare a tali istituzioni di aver violato i diritti della difesa dei produttori esportatori cinesi che hanno esercitato i propri diritti nel corso dell’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento controverso.

68      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una società che non ha partecipato a un procedimento di inchiesta di dumping e che non è collegata ad alcun produttore esportatore del paese interessato dall’inchiesta non può rivendicare essa stessa il beneficio dei diritti della difesa nel corso di un procedimento al quale non ha partecipato (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015 Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 73).

69      Come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, lo stesso deve valere, a fortiori, qualora una siffatta società intenda far valere una violazione dei diritti della difesa dei produttori esportatori del paese interessato dall’inchiesta ai quali essa non è in alcun modo collegata.

70      Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, nel sistema del procedimento antidumping il regolamento di base attribuisce ad alcuni soggetti interessati diritti e garanzie procedurali, l’esercizio dei quali dipende tuttavia dalla partecipazione attiva di tali soggetti al procedimento stesso che deve esprimersi, per lo meno, mediante la presentazione di una richiesta scritta entro termini determinati.

71      Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta, da un lato, che né la Donex né i suoi fornitori hanno partecipato al procedimento d’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento controverso e, dall’altro, che la Donex non sembra essere collegata a produttori esportatori cinesi che vi hanno partecipato. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, tale società non può invocare un’eventuale violazione dei diritti della difesa di questi ultimi.

72      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che il terzo motivo di invalidità è, formalmente, relativo ad una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base in ragione di un errore che inficia l’equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. L’eventuale errore che vizia tale confronto sarebbe, infatti, solo la conseguenza potenziale dell’allegata omissione di comunicare, quanto meno tempestivamente, determinati elementi ai produttori esportatori cinesi. Orbene, come già rilevato al punto 67 della presente sentenza, tale ultima omissione costituirebbe, se fosse dimostrata, una violazione dei diritti della difesa di questi ultimi.

73      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il loro esame non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento controverso.

 Sulle spese

74      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.