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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 7 ottobre 2005 - Azienda Agricola Le Canne / Commissione

(Causa T-375/05)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente(i): Azienda Agricola "Le Canne" S.r.l. (Porto Viro, Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Giuseppe Carraio e Francesca Mazzonetto]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

dichiarare nulla e non avvenuta la impugnata decisione della Commissione europea n. C(2005)2939 del 26 luglio 2005, nella parte in cui essa riduce il contributo concesso all'Azienda Agricola Le Canne s.r.l. con decisione n. C(90)1923/99 del 30 ottobre 1990 ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86;

condannare la Commissione al risarcimento del danno, che si allega patito in misura non inferiore all'importo delle frazioni di sovvenzione fino ad oggi non erogate, aumentate del tasso d'interesse passivo praticato alla ricorrente dal sistema bancario sull'intero saldo delle somme originariamente dovute in base alla decisione n. C(90)1923/99 del 30 ottobre 1990, decorrente dalla data della decisione annullata 27 ottobre 1995 e fino al pagamento del contributo totale dovuto;

condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso chiede l'annullamento della decisione della Commissione n. C(2005)2939 del 26 luglio 2005, che riduce un contributo concesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 nell'ambito del progetto intitolato: "Ammodernamento di un'unità di produzione in acquicoltura a Rosolina (Veneto). A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere quattro motivi:

1.     Il primo solleva pregiudizialmente l'eccezione di prescrizione, con riferimento all'accertamento delle presunte irregolarità all'azione amministrativa promossa dalla Commissione per la riduzione della sovvenzione già ammessa al cofinanziamento. Si fa valere a questo riguardo la violazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio, n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee1.

2.     Nel secondo motivo si allega che la Commissione ha violato l'obbligo di dare esecuzione al giudicato discendente dalla sentenza d'annullamento 5 marzo 20022, in quanto nella nuova decisione destinata a sostituire quella dell'11 luglio 2000 annullata essa poteva sì riesaminare l'intera fattispecie, ma entro i limiti e con il vincolo procedimentale della contestazione 23 novembre 1999, ancora aperta e mai chiusa a causa dell'annullamento della decisione predetta. Non poteva invece introdurre nuove contestazioni, non prospettate prima di quel momento.

Inoltre la Commissione, pur riconoscendo implicitamente che la maggior parte dell'importo decurtato nella precedente decisione annullata di riduzione del contributo, era invece di fatto dovuto, non ha riconosciuto anche l'interesse moratorio sulle somme illecitamente negate.

3.     Il terzo motivo denuncia la circostanza che l'invocato art. 44, paragrafo 1, del reg. (CEE) n. 4028/86 non contempla tra i presupposti, ivi tassativamente elencati per la riduzione del contributo l'irregolarità imputata alla ricorrente nella decisione impugnata: vale a dire, la circostanza che in corso di esecuzione dei lavori ammessi a contributo l'impresa appaltatrice abbia acquisito una partecipazione nel capitale della società beneficiaria.

4.    Con il quarto motivo, che invoca la violazione del principio di eguaglianza, di proporzionalità e ragionevolezza, nonché del principio di libera circolazione dei capitali, la ricorrente denuncia in subordine l'arbitrarietà del criterio assunto dalla Commissione per calcolare la riduzione contestata, dal momento che essa ha indiscriminatamente applicato la stessa riduzione a tutti i periodi considerati, senza tener conto del fatto che la percentuale di partecipazione dell'impresa appaltatrice al capitale sociale della beneficiaria è stata diversa e graduale nei tempi.

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1 - G.U.C.E. L 312, del 23.12.1995, p. 1.

2 - Causa T-241/00, Azienda agricola Le Canne / Commissione, Racc. 2002, p. II-1251