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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 5 ottobre 2005 - Giant (Cina) / Consiglio

(Causa T-372/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giant (Cina) Co., Ltd (Kunshan, Repubblica Popolare Cinese) [rappresentante: P. De Baere, lawyer]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 12 luglio 2005, n. 1095, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese1, in quanto rifiuta alla ricorrente il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, così infrangendo l'art. 2, n. 7, lett. b), in combinato disposto con l'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento del Consiglio 384/96 (in prosieguo: il "regolamento di base"), viola l'art. 11, n. 10, del regolamento di base, perché rigetta la richiesta della ricorrente di non detrarre il dazio antidumping dal prezzo all'esportazione costruito, e viola l'art. 253 CE per difetto di motivazione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società a responsabilità limitata di diritto cinese, è dedita principalmente alla produzione di biciclette e di loro componenti, che esporta nel territorio della Comunità. In quanto interessata dalle misure contestate essa ha chiesto alla Commissione il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: il "TEM"). Essa ha altresì risposto ai questionari antidumping ed intrapreso con la Commissione una corrispondenza in cui ha sollevato tutta una serie di questioni.

La ricorrente chiede ora l'annullamento del regolamento impugnato anzitutto perché esso reca rigetto della sua richiesta di ammissione al TEM. Si sarebbe ritenuto - afferma - che, sussistendo un regime di licenze all'esportazione, la Giant prendesse decisioni in materia di prezzi e di quantitativi delle vendite che non rispondevano a tendenze del mercato e risentivano di notevoli ingerenze da parte dello Stato. Ebbene, l'art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base dovrebbe essere interpretato nel senso che il TEM va riconosciuto se nel caso concreto è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato, nonostante eventuali norme o meccanismi nazionali incompatibili con tale economia. Siccome il regolamento impugnato non terrebbe conto della sua specifica situazione, sarebbe manifesto, per la ricorrente, un errore di valutazione, che integra una violazione dell'art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base. Contestualmente la Giant fa valere una violazione dell'art. 253 CE, perché il detto regolamento ometterebbe di motivare il rigetto della sua richiesta di ammissione al TEM.

La ricorrente lamenta altresì che sia stata respinta la sua richiesta di non detrarre il dazio antidumping dal prezzo all'esportazione costruito, quale costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita, in conformità dell'art. 11, n. 10, del regolamento di base. Il Consiglio avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che non ci fossero variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita rispetto ai prezzi all'esportazione della ricorrente stabiliti nelle inchieste precedenti. Secondo la ricorrente, per essa non era stabilito alcun prezzo all'esportazione nelle inchieste precedenti. Inoltre l'art. 11, n. 10, non richiederebbe una verifica delle variazioni rispetto ai prezzi all'esportazione stabiliti sempre nelle inchieste precedenti.

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1 - GU L 183, pag. 1