Language of document : ECLI:EU:T:2008:441

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

15 ottobre 2008 (*)

«Agricoltura – Contributo finanziario comunitario – Irregolarità finanziaria che vizia la richiesta di pagamento del saldo – Decisione di ridurre il contributo – Scadenza del termine di prescrizione – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»

Nella causa T‑375/05,

Azienda Agricola «Le Canne» Srl, con sede in Rovigo, rappresentata dagli avv.ti G. Carraro e F. Mazzonetto,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 26 luglio 2005, C(2005) 2939, che riduce il saldo ancora dovuto di un contributo finanziario comunitario concesso alla ricorrente per l’ammodernamento e la sistemazione dei suoi impianti di itticoltura, nonché una domanda di risarcimento del danno derivante da tale riduzione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, dai sigg E. Moavero Milanesi e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con decisione 30 ottobre 1990, C (90) 1923/99, adottata sulla base del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell’acquicoltura (GU L 376, pag. 7), la Commissione ha concesso alla ricorrente un contributo finanziario per 1 103 646 181 di lire italiane (ITL) (EUR 569 986), pari al 40% dell’importo delle spese ammissibili di ITL 2 759 115 453 (EUR 1 424 964), per lavori di ammodernamento e sistemazione dei suoi impianti di itticoltura siti in Veneto (progetto IT/0016/90/02).

2        Un contributo pari al 30% delle spese ammissibili, ossia ITL 827 734 635 (EUR 427 489), era previsto a carico dello Stato italiano.

3        Il 23 giugno 1993 la Commissione ha versato alla ricorrente una prima rata di ITL 343 117 600 (EUR 177 205).

4        Dopo la conclusione del progetto, la ricorrente ha sollecitato alle autorità italiane, il 1° agosto 1994, il pagamento del resto del contributo finanziario.

5        Dopo aver proceduto, il 1° febbraio 1995, alla verifica dello stato finale dei lavori relativi al progetto IT/0016/90/02, il competente ministero italiano ha trasmesso alla ricorrente, il 3 giugno 1995, un certificato di verifica dello stato finale dei lavori redatto il 24 maggio precedente.

6        Il certificato constatava l’esistenza di modifiche, tra il progetto ed i lavori eseguiti, la cui rilevanza avrebbe richiesto la previa approvazione degli organi competenti.

7        Il ministero ha quindi ridotto a ITL 1 049 556 101 (EUR 542 050) l’importo delle spese ammissibili al contributo nella fase finale del progetto di sistemazione.

8        Il certificato precisava altresì che, in seguito a trasferimenti di azioni intervenuti il 15 aprile 1993, l’impresa incaricata dei lavori di sistemazione, la Girardello SpA, aveva acquistato il 50% del capitale della ricorrente.

9        La Commissione, ricevuta il 5 luglio 1995 la domanda di pagamento del resto del contributo, ha versato alla ricorrente, con ordine di pagamento 12007/XIV‑A‑2 – 4/26 del 10 luglio 1995, un saldo di ITL 419 822 440 (EUR 216 820), riducendo in tal modo da ITL 1 103 646 181 (EUR 569 986) a ITL 762 940 040 (EUR 394 026), cioè di ITL 340 706 141 (EUR 175 960), l’importo complessivo del contributo comunitario dovuto per i soli lavori ritenuti conformi al progetto iniziale, sulla base del certificato.

10      Poiché la ricorrente ha contestato detto documento e ne ha chiesto il riesame, la Commissione, con decisione 27 ottobre 1995, ha comunicato alle autorità nazionali che non occorreva riconsiderare tale riduzione.

11      Il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso tale decisione è stato respinto con sentenza del Tribunale 7 novembre 1997 causa T‑218/95, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II‑2055).

12      In seguito all’impugnazione proposta dalla ricorrente, la Corte ha annullato detta sentenza per errore di diritto, nonché la decisione di riduzione per violazione delle forme sostanziali (sentenza 5 ottobre 1999, causa C‑10/98 P, Le Canne/Commissione, Racc. pag. I‑6831).

13      Dopo aver informato la ricorrente, con avviso del 23 novembre 1999, della riapertura del procedimento di liquidazione del saldo del contributo, la Commissione, con decisione 11 luglio 2000, C (2000) 1754, ha ridotto la somma di tale saldo per il citato importo di ITL 340 706 141 (EUR 175 960).

14      Tale decisione è stata annullata, per insufficienza di motivazione, con la sentenza del Tribunale 5 marzo 2002, causa T‑241/00, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II‑1251; in prosieguo: la «sentenza Le Canne III»).

15      Con lettera del 24 maggio 2002 la Commissione ha proposto alla ricorrente di effettuare un controllo in loco dei lavori realizzati.

16      Gli agenti della Commissione hanno quindi proceduto il 16 e il 17 settembre 2002 alla verifica degli aspetti tecnici e amministrativi dei lavori di sistemazione.

17      In seguito al controllo, essi hanno constatato in definitiva che i lavori eseguiti, senza essere conformi al progetto iniziale, erano giustificati da un punto di vista tecnico ed economico e potevano pertanto essere accettati.

18      In sede di esame dei documenti contabili, tuttavia, talune transazioni sono sembrate sospette agli agenti della Commissione, in quanto mostravano rilevanti flussi finanziari tra la ricorrente e la sua controllante, la Girardello.

19      Il fascicolo è quindi stato trasmesso il 13 gennaio 2003 all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), al fine di controllare i costi dichiarati dalla ricorrente come spese ammissibili al contributo finanziario.

20      Nell’ambito dell’indagine avviata dall’OLAF il 31 gennaio 2003, l’11 e il 12 giugno 2003 sono state effettuate due ispezioni in loco senza preavviso per verificare l’effettività dei costi del progetto realmente sostenuti dalla ricorrente.

21      Il 9 aprile 2003 la ricorrente ha chiesto alla Commissione la convocazione di una riunione, prima di metterla in mora, il 12 maggio 2003, ai sensi dell’art 232, secondo comma, CE. La ricorrente ha fatto altresì valere l’obbligo della Commissione di adottare un atto nei suoi confronti ai fini dell’esecuzione della sentenza Le Canne III, passata in giudicato.

22      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2003, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un lato, a constatare la carenza in cui sarebbe incorsa la Commissione astenendosi dall’adottare le misure resesi necessarie per l’esecuzione della sentenza Le Canne III e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno derivante da tale astensione (causa T‑276/03).

23      Con lettera del 15 settembre 2003 la Commissione ha segnalato all’interessata che il 41% delle fatture emesse dalla Girardello non corrispondeva ai costi da essa sostenuti.

24      Con lettera del 18 novembre 2003 la ricorrente ha risposto che la differenza tra i costi del cantiere e gli importi fatturati fino a ITL 265 688 484 (EUR 137 217), pari a circa l’11% dell’importo complessivo, corrispondeva al margine di profitto della Girardello.

25      Con lettera del 25 giugno 2004 la Commissione ha precisato alla ricorrente che la natura di beneficiario economico del progetto di sistemazione che doveva essere riconosciuta alla Girardello in considerazione dei suoi rapporti finanziari con la ricorrente ostava a che detto profitto potesse essere ritenuto un costo effettivamente sopportato dalla ricorrente e fosse di conseguenza ammesso a godere del contributo finanziario.

26      La Commissione ha quindi comunicato alla ricorrente la sua intenzione di procedere ad una riduzione del contributo finanziario comunitario di un importo stimato a EUR 54 887 e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni sul punto entro un termine di un mese a decorrere dalla ricezione della sua lettera.

27      Con lettera del 22 luglio 2004 la ricorrente ha proposto alla Commissione una transazione in base alla quale essa avrebbe accettato la riduzione di EUR 54 887 del saldo del contributo e rinunciato agli atti di causa, mentre la Commissione le avrebbe versato interessi di mora su detto importo a decorrere dal 27 ottobre 1995 ed avrebbe riconosciuto la conformità al progetto delle modifiche apportate.

28      Poiché le trattative tra le parti non hanno avuto esito, la Commissione, con decisione 26 luglio 2005, C (2005) 2939, ha ridotto da EUR 569 986 a EUR 518 063, cioè un importo pari a EUR 51 923, il contributo comunitario inizialmente concesso alla ricorrente, basandosi sui motivi seguenti:

«(…)

(3)      Il 28 dicembre 1992 la beneficiaria ha presentato alle competenti autorità nazionali il primo stato di avanzamento dei lavori, da cui risultava che le spese totali complessive sostenute fino allora ammontavano a ITL 921 465 000 (EUR 475 897). A seguito di un controllo in loco effettuato dalle dette autorità è emerso che i prezzi unitari di alcuni lavori erano superiori ai prezzi di mercato. Le autorità nazionali hanno ridotto, di conseguenza, le spese ammissibili [di] ITL 63 671 000 (EUR 32 883)[, cioè] a ITL 857 794 000 (EUR 443 014) (...)

(13)      Con lettera del 18 novembre 2003 la beneficiaria ha trasmesso le sue osservazioni alle autorità nazionali e alla Commissione evidenziando in particolare il fatto che la differenza tra gli importi fatturati dalla Girardello e i costi risultanti dalla contabilità analitica di quest’ultima sarebbe giustificata dalla struttura della contabilità stessa. È stato presentato anche un nuovo calcolo dei costi del cantiere Le Canne, che tiene conto dei costi diretti e dei costi indiretti. Ne risulterebbe una differenza tra i costi del cantiere e gli importi fatturati pari a ITL 265 688 484 (EUR 137 217), ossia circa l’11% dell’importo complessivo fatturato che corrisponderebbe al margine di profitto della Girardello.

(…)

(17)      (…) Nella fattispecie non si può negare che la Girardello rivesta la qualità di beneficiario in senso economico del contributo comunitario, tenuto conto dei rapporti finanziari intrattenuti con la beneficiaria a partire dal momento in cui Le Canne è entrata nella sfera di influenza del gruppo Girardello, cioè dal 10 giugno 1992, e ciò indipendentemente dall’entità della partecipazione della Girardello alla società Le Canne.

(…)

(19)      Occorre quindi ridurre il contributo comunitario concesso al progetto IT/0016/90/02. L’importo di EUR 32 883 menzionato al punto 3 e l’importo di EUR 137 217 menzionato al punto 13 vanno dedotti dalle spese ammissibili totali di cui al punto 4 (EUR 1 465 257), riducendo quindi l’importo complessivo delle spese ammissibili a EUR 1 295 157. Tenuto conto della quota comunitaria del 40%, l’importo di EUR 569 986 fissato con la decisione del 30 ottobre 1990 sopra citata deve pertanto essere ridotto a EUR 518 063».

29      Con sentenza 25 gennaio 2006 (causa T‑276/03, Le Canne/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 36-39, 47 e 48), il Tribunale ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sul ricorso per carenza proposto dalla ricorrente e ha respinto la sua domanda di risarcimento danni in quanto prematura, dato che essa era volta in definitiva a sindacare la legittimità della decisione di riduzione 26 luglio 2005, C(2005) 2939.

 Procedimento

30      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2005, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

31      In applicazione dell’art. 47, n. 1, del suo regolamento di procedura, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso che non era necessario un secondo scambio di memorie.

32      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa in esame.

33      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto per iscritto alle parti taluni quesiti che hanno ricevuto risposta entro i termini impartiti.

34      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 24 aprile 2008.

 Conclusioni delle parti

35      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare nulla e non avvenuta la decisione 26 luglio 2005, C(2005) 2939, nella parte in cui essa riduce il contributo concesso;

–        condannare la Commissione al risarcimento del danno che si allega patito in misura non inferiore all’importo delle frazioni di sovvenzione fino ad oggi non erogate, aumentate del tasso d’interesse passivo praticato alla ricorrente dal sistema bancario sull’intero saldo delle somme originariamente dovute in base alla decisione di concessione a decorrere dal 27 ottobre 1995, data della decisione originaria, annullata, di riduzione del contributo e fino al pagamento del contributo totale dovuto;

–        condannare la Commissione alle spese.

36      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio.

 In diritto

37      Il ricorso in esame è diretto in primo luogo all’annullamento della decisione impugnata e in secondo luogo al risarcimento del danno finanziario derivante da tale riduzione.

 Sul ricorso di annullamento

38      A sostegno della sua domanda di annullamento la ricorrente fa valere la violazione del suo diritto di essere sentita, l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata, la scadenza del termine di prescrizione, la violazione dell’autorità del giudicato della sentenza Le Canne III, la mancanza di fondamento normativo della decisione impugnata, la violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità, di ragionevolezza e di libera circolazione dei capitali, nonché uno sviamento di potere.

39      Occorre anzitutto esaminare il motivo attinente all’eccezione di prescrizione.

 Argomenti delle parti

40      Secondo la ricorrente, il diritto della Commissione di procedere ad una riduzione del contributo finanziario sulla base della presentazione dell’utile della Girardello come spesa ammissibile al contributo finanziario è prescritto conformemente all’art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

41      La ricorrente rammenta che, conformemente a tale disposizione, il termine di prescrizione delle azioni è di quattro anni a decorrere dalla realizzazione dell’irregolarità menzionata all’art. 1, n. 1, e che tale testo è applicabile tanto alle irregolarità dolose o colpose che danno luogo a sanzioni amministrative quanto alle irregolarità che danno luogo solo all’adozione di misure amministrative non sanzionatorie.

42      Essa fa valere che il certificato di verifica dello stato finale dei lavori, redatto il 24 maggio 1995, conteneva tutti gli elementi necessari affinché la Commissione potesse constatare che l’utile della Girardello figurava tra le spese che secondo la ricorrente dovevano essere prese in considerazione ai fini del contributo finanziario. Infatti, tale certificato avrebbe menzionato la cessione del 15 aprile 1993, con la quale la Girardello sarebbe divenuta socio di maggioranza della ricorrente, l’esecuzione dei lavori affidata da quest’ultima alla Girardello, nonché il regolare pagamento da parte della ricorrente delle fatture emesse dalla Girardello.

43      La ricorrente fa valere la giurisprudenza della Corte secondo cui, per interrompere la prescrizione, un atto istruttorio o un atto volto a perseguire irregolarità deve imperativamente delimitare in termini sufficientemente precisi le operazioni cui si riferiscono i sospetti di irregolarità (sentenza della Corte 24 giugno 2004, causa C‑278/02, Handlbauer, Racc. pag. I‑6171).

44      Orbene, la prima decisione di riduzione del contributo, datata 27 ottobre 1995, non avrebbe menzionato l’esecuzione dei lavori da parte della Girardello. L’avviso di riapertura del procedimento del 23 novembre 1999 sarebbe stato altresì silente in merito all’irregolarità finanziaria controversa e sarebbe stato notificato alla ricorrente più di quattro anni dopo il certificato del 24 maggio 1995 e la citata decisione di riduzione del 27 ottobre 1995.

45      La Commissione avrebbe sospettato per la prima volta dell’esistenza dell’irregolarità finanziaria contestata solo il 15 settembre 2003 o, al più presto, in occasione del controllo dell’OLAF dell’11 e del 12 giugno 2003, comunque dopo la scadenza del termine di prescrizione.

46      La Commissione ritiene che l’irregolarità, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, sia costituita dalla presentazione da parte della ricorrente, ai fini delle spese ammissibili al contributo finanziario, dell’utile realizzato dalla Girardello in seguito all’esecuzione del progetto di ammodernamento e sistemazione.

47      Secondo la Commissione, il termine di prescrizione quadriennale fissato dall’art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento n. 2988/95 non è applicabile alle misure amministrative di cui all’art. 4, categoria nella quale rientra la riduzione del contributo di cui trattasi, ma alle sole sanzioni amministrative previste dall’art. 5, n. 1, per irregolarità intenzionali o causate da negligenza.

48      Essa aggiunge che, qualora fosse applicabile il regolamento n. 2988/95, l’irregolarità di cui trattasi sarebbe «permanente», ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, prima frase, del regolamento n. 2988/95, di modo che il termine della prescrizione quadriennale decorre a partire dal giorno in cui l’irregolarità è terminata.

49      Tuttavia, nel caso di specie, l’irregolarità non sarebbe terminata, ai sensi di detta disposizione, con la dichiarazione alla Commissione, tramite le autorità nazionali, delle spese sostenute dalla ricorrente. Essa sarebbe continuata durante l’intero periodo in cui la ricorrente aveva mantenuto la sua domanda di finanziamento comunitario degli importi corrispondenti all’utile della Girardello.

50      Anche supponendo che l’irregolarità abbia un carattere istantaneo, la prescrizione non avrebbe comunque iniziato a decorrere prima che la Commissione avesse preso, o fosse stata posta in grado di prendere, conoscenza dei fatti che costituiscono l’irregolarità.

51      Le informazioni contenute nel certificato di verifica dello stato finale dei lavori non avrebbero consentito alla Commissione di constatare l’irregolarità finanziaria contestata alla ricorrente nella sua lettera del 15 settembre 2003. Il certificato non avrebbe precisato che le fatture rilasciate alla ricorrente e presentate dalla Girardello come giustificativi delle spese ammissibili comprendevano il suo margine di profitto. La Commissione avrebbe preso conoscenza di tali dati solo al momento del controllo in loco del settembre 2002 e poi in occasione del nuovo controllo svolto nel giugno 2003, il che le avrebbe consentito di menzionarli nella sua lettera del 15 settembre 2003.

52      Anche se la prescrizione avesse iniziato a decorrere nel 1995, dovrebbe comunque essere applicato l’art. 3, n. 1, terzo comma, prima frase, del regolamento n. 2988/95, ai sensi del quale la prescrizione viene interrotta da qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità.

53      A tale riguardo, il certificato datato 24 maggio 1995, l’ordine di pagamento del 10 luglio 1995, 12007/XIV‑A‑2 – 4/26, la prima decisione di riduzione datata 27 ottobre 1995, i controricorsi e la controreplica depositati nella causa T‑218/95, citata, supponendo che la prescrizione abbia continuato a decorrere in tale periodo, l’avviso di riapertura del procedimento del 23 novembre 1999, i controlli in loco del 16 e del 17 settembre 2002 e dell’11 e del 12 giugno 2003, le lettere del 15 settembre 2003 e del 25 giugno 2004, nonché la decisione impugnata, datata 26 luglio 2005, costituirebbero tutti atti interruttivi della prescrizione, dato che concorrono alla verifica della regolarità complessiva dell’esecuzione del progetto.

54      La Commissione aggiunge che, se è vero che, per poter essere considerati interruttivi della prescrizione, gli atti svolti dall’autorità competente devono avere un contenuto sufficientemente preciso affinché l’amministrato comprenda l’oggetto dell’indagine effettuata da detta autorità, nel caso di specie non sussisteva alcun dubbio sul fatto che tutti questi atti istruttori avevano, e potevano avere, ad oggetto solo la verifica della regolare esecuzione del progetto tanto sul piano tecnico quanto sul piano finanziario.

55      A tal riguardo, la Commissione sottolinea che non aveva concluso il controllo della regolarità dell’esecuzione del progetto, come vi era tenuta, prima di versare il saldo del contributo, ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1988, n. 1116, recante modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell’acquicoltura e del riassetto della fascia costiera (GU L 112, pag. 1).

56      Infine, la Commissione precisa che il finanziamento del progetto controverso è stato concesso alla ricorrente nell’ambito di un programma di orientamento pluriennale ai sensi dell’art. 1, n. 2, dell’art. 11, n. 2, primo trattino, e dell’art. 2 del regolamento n. 4028/86.

57      Orbene, l’art. 3, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 stabilisce che la prescrizione si estenda in ogni caso, per i programmi pluriennali, fino alla chiusura definitiva del programma. Di conseguenza, la scadenza del termine di prescrizione non potrebbe essere fatta valere fino a quando i progetti rientranti in tale programma non abbiano formato oggetto di una chiusura contabile definitiva.

58      Nel caso di specie, taluni progetti presentati ai fini del programma acquicoltura dell’Italia, tra i quali rientra il progetto di sistemazione della ricorrente, non sarebbero ancora chiusi da un punto di vista contabile. Ne conseguirebbe che tale programma pluriennale non è ancora terminato e che il progetto della ricorrente è stato chiuso solo dalla decisione impugnata, di modo che nella fattispecie non potrebbe essere fatta valere alcuna prescrizione.

 Giudizio del Tribunale

59      Conformemente all’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.

60      Nel caso di specie, la riduzione di cui trattasi è motivata dall’irregolarità costituita dalla presentazione di una domanda di pagamento del saldo del contributo contenente spese non ammissibili al contributo finanziario, in quanto comprendevano il margine di profitto realizzato dalla Girardello nell’ambito dell’esecuzione del progetto, nonostante la natura di beneficiario economico del contributo conferitale dai suoi rapporti finanziari con la ricorrente.

61      Tale irregolarità implica un obbligo del beneficiario del contributo di rimborsare l’importo indebitamente percepito, conformemente all’art. 4, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 2988/95, o, come nel caso in esame, una corrispondente riduzione del saldo del contributo ancora dovuto.

62      La Commissione sostiene erroneamente che il termine di prescrizione quadriennale fissato dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95 non è applicabile alle misure amministrative, ai sensi dell’art. 4, come la contestata riduzione del contributo.

63      Occorre rilevare, in via preliminare, che, in assenza di disposizioni transitorie che determinino l’applicazione nel tempo delle disposizioni del regolamento n. 2988/95, il suo art. 3 si applica a qualsiasi azione di riduzione di un contributo finanziario intrapreso dopo il 26 dicembre 1995, data della sua entrata in vigore, anche nei confronti di un’irregolarità eventualmente sopravvenuta prima di tale data (v., analogamente, sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T‑369/00, Département du Loiret/Commissione, Racc. pag. II‑1789, punto 51).

64      Quanto al merito, risulta dalla giurisprudenza che tale disposizione è applicabile tanto alle irregolarità intenzionali o causate per negligenza, che possono condurre alle sanzioni amministrative previste dall’art. 5 del regolamento n. 2988/95, quanto alle irregolarità che giustificano soltanto l’adozione di una delle misure amministrative contemplate dall’art. 4 di tale regolamento, come la riduzione di un contributo finanziario (sentenza del Tribunale 13 marzo 2003, causa T‑125/01, José Martí Peix/Commissione, Racc. pag. II‑865, punto 79, confermata, in sede di impugnazione, con sentenza della Corte 2 dicembre 2004, causa C‑226/03 P, José Martí Peix/Commissione, Racc. pag. I‑11421).

65      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale irregolarità non può essere considerata permanente o ripetuta, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, prima frase, del regolamento n. 2988/95.

66      L’irregolarità di cui trattasi si è verificata nell’istante stesso in cui la ricorrente ha presentato, come giustificativi dei lavori ammessi al contributo, talune fatture emesse dalla Girardello che, come pacificamente ammesso dalle parti, comprendono il margine di profitto realizzato da detta società.

67      Poiché detta irregolarità si è consumata fin dalla presentazione del fascicolo alle autorità nazionali ai fini della liquidazione del saldo del contributo, poco importa che la ricorrente abbia mantenuto o reiterato la sua domanda di pagamento.

68      Deve quindi essere applicato l’art. 3, n. 1, prima frase, del regolamento n. 2988/95, ai sensi del quale il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dal prodursi dell’irregolarità.

69      Nella fattispecie, risulta che tale termine decorre a partire dal 1° agosto 1994, data in cui la ricorrente ha presentato la domanda di pagamento integrale del saldo del contributo alle autorità nazionali e non dal giorno in cui la Commissione ha avuto conoscenza dell’irregolarità finanziaria controversa.

70      Occorre determinare se, avendo iniziato a decorrere dal 1° agosto 1994, il termine di prescrizione quadriennale sia stato interrotto dagli atti istruttori o volti a perseguire l’irregolarità controversa, ai sensi dell’art. 3, n. 1, terzo comma, prima frase, del regolamento n. 2988/95, successivamente adottato dalla Commissione.

71      Va rilevato, al riguardo, che la lettera del 15 settembre 2003 è il primo atto della Commissione portato a conoscenza della ricorrente che contiene sospetti di irregolarità sufficientemente determinati (sentenza Handlbauer, cit., punto 41).

72      In tale data, tuttavia, era già intervenuta a favore della ricorrente la prescrizione quadriennale relativa agli atti istruttori di accertamento dell’irregolarità finanziaria controversa.

73      La Commissione non può sostenere che i diversi atti da essa adottati prima di tale data hanno interrotto la prescrizione, dato che essi rivelano la volontà dell’autorità competente di controllare gli aspetti tecnici e finanziari delle operazioni realizzate dalla beneficiaria nell’ambito di un solo finanziamento.

74      Da un lato, né la prima decisione di riduzione del contributo, datata 27 ottobre 1995, né l’avviso di riapertura del procedimento di liquidazione del saldo del 23 novembre 1999, che fanno riferimento alla mancata conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto inizialmente approvato, esprimono il minimo sospetto nei confronti dell’irregolarità finanziaria controversa.

75      Dall’altro, la prescrizione a favore della ricorrente era già intervenuta alla data dei due controlli in loco effettuati il 16 e il 17 settembre 2002 e l’11 e il 12 giugno 2003, anche a supporre che essi fossero stati di natura tale da interrompere la prescrizione.

76      La Commissione non può neanche eccepire la mancata conclusione del procedimento di controllo relativo alla regolarità complessiva dell’esecuzione del progetto al quale era tenuta a procedere, conformemente all’art. 8 del regolamento n. 1116/88, prima di effettuare il pagamento del saldo del contributo.

77      Infatti, nel settore dei controlli e delle sanzioni delle irregolarità commesse nell’ambito del diritto comunitario, il legislatore comunitario, adottando il regolamento n. 2988/95, ha stabilito una serie di principi generali e ha richiesto che, come regola generale, tutte le normative settoriali rispettino tali principi (sentenza della Corte 11 marzo 2008, causa C‑420/06, Jager, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61), tra i quali rientra il termine di prescrizione quadriennale.

78      Allo stesso modo, la prescrizione non può essere esclusa in applicazione dell’art. 3, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, che estende la prescrizione fino alla chiusura definitiva dei programmi pluriennali, in quanto non tutti i progetti rientranti nel programma pluriennale di acquicoltura italiano menzionati da tale disposizione sarebbero stati oggetto di una chiusura contabile definitiva.

79      L’applicazione di tale norma è impedita dal principio generale di diritto comunitario del termine ragionevole che deve essere rispettato nell’ambito dei procedimenti amministrativi (v., analogamente, sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. pag. I‑8725, punto 35, e causa C‑113/04 P, Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I‑8831, punto 40; sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑196/01, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione, Racc. pag. II‑3987, punto 229).

80      Nella fattispecie, spettava alla Commissione pronunciarsi sulla domanda di pagamento del saldo della ricorrente entro un termine ragionevole a decorrere dalla sua trasmissione da parte delle autorità italiane.

81      Orbene, il Tribunale non può considerare ragionevole il lasso di tempo, di oltre dieci anni, intercorso tra il 5 luglio 1995, data della ricezione da parte della Commissione della domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario, ed il 26 luglio 2005, data dell’adozione della decisione impugnata, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione. 

82      Occorre aggiungere che la proroga del termine di prescrizione prevista dalla disposizione di cui trattasi condurrebbe nel caso di specie, in violazione del principio generale del termine ragionevole, a subordinare la prescrizione dell’istruzione o delle azioni giudiziarie, da parte della Commissione, di un’irregolarità attinente all’esecuzione di un progetto alla chiusura definitiva, da parte della stessa istituzione, del programma pluriennale di cui tale progetto fa parte, dato che tale chiusura, relativamente alla quale la Commissione ha dichiarato, peraltro, che non era ancora stata realizzata nel caso di specie, potrebbe anche essere condizionata dalla conclusione di progetti individuali diversi dal progetto controverso.

83      Occorre quindi accogliere il motivo attinente all’eccezione di prescrizione e, senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, annullare la decisione impugnata nella parte in cui riduce il saldo del contributo, in quanto l’utile realizzato dalla Girardello nell’ambito dell’esecuzione dei lavori relativi al progetto IT/0016/90/02 è stato imputato alle spese ammissibili a tale contributo.

84      La pronuncia di tale annullamento lascia impregiudicata la riduzione del contributo effettuata dalla Commissione a causa della sovrafatturazione menzionata al terzo ‘considerando’ della decisione impugnata (v. punto 28, supra), la cui effettività non è stata contestata dalla ricorrente.

85      Conformemente all’art. 233 CE, la Commissione dovrà quindi versare alla ricorrente l’importo del saldo del contributo, comprendendo nelle spese ammissibili al contributo finanziario l’utile della Girardello.

86      Il saldo ancora dovuto ai sensi della presente sentenza, in linea di principio, produce interessi di mora a decorrere dal 5 luglio 1995, data in cui la Commissione avrebbe dovuto legittimamente liquidare tale saldo se non lo avesse erroneamente ridotto, in un primo momento, per un motivo attinente alla mancata conformità dei lavori, ma abbandonato in ultima analisi (v. punto 17, supra), poi, in un secondo momento, a causa dell’irregolarità finanziaria controversa, la cui istruzione era prescritta quando è stata avviata.

87      Occorre tuttavia rilevare che la ricorrente ha chiesto il pagamento di interessi solo a partire dal 27 ottobre 1995, data della prima decisione di riduzione del contributo.

88      Ne consegue che la Commissione è debitrice degli interessi di mora prodotti dal saldo del contributo ancora dovuto in esecuzione della presente sentenza a decorrere dal 27 ottobre 1995 e fino al pagamento completo.

89      Tali interessi devono essere calcolati al tasso dell’8% dal 27 ottobre 1995 al 31 dicembre 1998, e poi, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al pagamento completo, sulla base dei tassi successivamente fissati dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorati di due punti.

 Sul ricorso per risarcimento danni

 Argomenti delle parti

90      La ricorrente afferma sostanzialmente di aver subito un danno finanziario rappresentato da uno scoperto bancario, maggiorato degli interessi debitori.

91      La Commissione contesta alla ricorrente qualsiasi diritto di credito sul saldo del contributo, in mancanza di prove del rispetto delle condizioni previste per l’esecuzione del progetto di sistemazione. L’istituzione nega inoltre tanto l’esistenza di un danno quanto quella di un nesso di causalità tra il comportamento contestatole e tale danno.

 Giudizio del Tribunale

92      La domanda di risarcimento non può essere accolta, dato che la ricorrente si limita a far valere l’esistenza di uno scoperto bancario e di interessi debitori, senza indicarne, neanche approssimativamente, l’ammontare.

93      Al contrario, la ricorrente avrebbe dovuto precisare l’importo richiesto o, almeno, indicare con sufficiente precisione gli elementi di fatto che consentono di valutare l’importo del danno fatto valere, ovvero attestare le particolari circostanze che avrebbero potuto esimerla dal fornire tali precisazioni (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 1° luglio 1994, causa T‑505/93, Osório/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑581, punti 34 e 35).

94      Inoltre, la ricorrente non dimostra affatto l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno fatto valere e il comportamento contestato alla Commissione.

95      In particolare, la ricorrente non ha provato di aver dovuto pagare interessi bancari debitori per gli scoperti o i prestiti che si sarebbe trovata costretta a contrarre al fine di compensare il saldo illegittimamente trattenuto dal contributo ancora dovuto conformemente alla presente sentenza.

96      Infatti, l’elenco, presentato come allegato 36 al ricorso, dei diversi tassi di interessi bancari debitori praticati dalla banca della ricorrente dal 1995 al 2002 non prova che tali tassi siano stati applicati agli scoperti o ai prestiti fatti valere.

97      Ne consegue che il ricorso per risarcimento danni dev’essere respinto nel suo insieme.

 Sulle spese

98      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

99      Poiché la Commissione è risultata soccombente nella parte sostanziale delle sue conclusioni, essa va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 26 luglio 2005, C(2005) 2939, è annullata nella parte in cui riduce il contributo finanziario comunitario concesso all’Azienda Agricola «Le Canne» Srl per il progetto IT/0016/90/02 a causa dell’imputazione alle spese ammissibili a tale contributo dell’utile realizzato dalla Girardello SpA nell’ambito dell’esecuzione dei lavori relativi a tale progetto.

2)     Il ricorso per risarcimento danni è respinto.

3)     La Commissione è condannata alle spese.



Forwood

Moavero Milanesi

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 ottobre 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       N.J. Forwood


* Lingua processuale: l’italiano.