Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 10 luglio 2009 – Italia / Commissione
(causa T‑373/05)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Tabacco greggio – Obbligo di motivazione – Art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (v. punti 50-51)
2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti (v. punti 65-67)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore del tabacco greggio. |
Dispositivo
2) | | La Repubblica italiana è condannata alle spese. |