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Sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2009 - Italia / Commissione

(Causa T-373/05) 1

("FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Tabacco greggio - Obbligo di motivazione - Art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "Garanzia" (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore del tabacco greggio

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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1 - GU C 296 del 26.11.2005.