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Ricorso proposto il 16 settembre 2011 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-498/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea recante rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente in risposta all'invito a partecipare alla gara d'appalto n. 10369 riguardante la "modernizzazione del sito web dell'OLAF", che attua il contratto n. 10224, lotto 1, di prestazione di servizi nell'ambito di un contratto quadro multiplo in regime di concorrenza, e le decisioni connesse dell'Ufficio delle pubblicazioni, compresa la decisione di attribuire l'appalto in questione all'offerente vincitore selezionato come contraente;

condannare l'Ufficio delle pubblicazioni a versare alla ricorrente EUR 31 977 a titolo di risarcimento danni;

inoltre, condannare l'Ufficio delle pubblicazioni a versare alla ricorrente EUR 20 000 a titolo di risarcimento danni per la perdita di chance e il pregiudizio alla sua reputazione e credibilità;

condannare l'Ufficio delle pubblicazioni alle spese legali e di qualsiasi altra natura sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario.

Secondo motivo, vertente sul mancato rispetto del capitolato d'oneri e del criterio di attribuzione in violazione dell'art. 97 del regolamento finanziario e dell'art. 138 delle disposizioni di attuazione.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, commenti vaghi e infondati del comitato di valutazione, modifica dei criteri di attribuzione inclusi nella gara d'appalto iniziale e mancata comunicazione in tempo debito agli offerenti dei criteri introdotti successivamente.

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