Comunicazione sulla GU
Ricorso della REWE -ZENTRAL AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 4 settembre 2002.
(Causa T-267/02)
Lingua di procedura:
da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura.
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: Tedesco.
Il 4 settembre 2002 la REWE -ZENTRAL AG, Colonia (Germania), rappresentata dagli avv.ti H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, Chr. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner e B. Ertle, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Dinanzi alla Commissione di ricorso era controparte la Fritidsresor AB, Stoccolma (Svezia).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
(annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 1( luglio 2002, R 0888/2001, ;
(condannare l'ente convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio depositato: il marchio verbale/figurativo "atlasreisen" per prodotti delle classi 16, 36, 39, 41 e 42 (domanda n. 376210).
Titolare del diritto di marchio o contrassegno fatto valere nel procedimento di opposizione: il marchio verbale/figurativo nazionale svedese "atlas resor" per servizi della classe 39 (organizzazione di viaggi e servizi delle agenzie di viaggi).
Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario per i servizi "Servizi di trasporto nautico, terrestre e aereo; organizzazione di viaggi via acqua, via terra e via aria; organizzazione di servizi turistici per viaggiatori; servizi di biglietteria; servizi di alloggi temporanei e ristorazione in ristoranti e alberghi" ed autorizzazione alla registrazione per gli ulteriori prodotti e servizi.
Decisione della Commissione di ricorso: rigetto del gravame della ricorrente.
Motivi di ricorso:
(insufficiente prova di un legittimo utilizzo del marchio da parte dell'opponente;
(violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento 40/94
1. A parere della ricorrente non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi.2
____________1 - (Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).