Ricorso proposto il 18 gennaio 2013 - dm-drogerie markt / UAMI - Semtee (CALDEA)
(Causa T-26/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Bludovsky e B. Beinert)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Semtee (Escaldes Engornay, Andorra)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 ottobre 2012 (ricorso relativo al procedimento di opposizione n. R 2432/2011-1) e, in riforma della stessa, cancellare il marchio della richiedente;
in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 ottobre 2012 (ricorso relativo al procedimento di opposizione n. R 2432/2011-1) e rinviare la causa dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione;
in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 ottobre 2012 (ricorso relativo al procedimento di opposizione n. R 2432/2011-1).
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "CALDEA" per prodotti e servizi delle classi 3, 35, 37, 42, 44 e 45 - Domanda di marchio comunitario n. 9 264 433
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale con effetto inter alia nell'Unione europea n. 894 004 per prodotti delle classi 3, 5 e 8
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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