Language of document : ECLI:EU:T:2014:70





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 febbraio 2014 – dm-drogerie markt / UAMI – Semtee (CALDEA)

(causa T‑26/13)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo CALDEA – Marchio internazionale denominativo anteriore BALEA – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 15, 16, 23)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi CALDEA e BALEA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21, 24, 25, 28, 52, 53, 55)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 29)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 10 ottobre 2012 (procedimento R 2432/2011‑1), relativa ad un’opposizione tra la dm‑drogerie markt GmbH & Co. KG e la Semtee.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La dm‑drogerie markt GmbH & Co. KG è condannata alle spese.