Language of document : ECLI:EU:T:2015:494





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 luglio 2015 –
Cactus / UAMI – Del Rio Rodríguez

(CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)

(causa T‑24/13)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Marchi comunitari denominativo anteriore CACTUS e figurativo anteriore Cactus – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti e alle domande presentate (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 23)

2.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 24)

3.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 44)

4.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punti 46, 47)

5.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 49, 50)

6.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 51)

7.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Termine impartito dall’Ufficio – Produzione di prove supplementari dopo la scadenza del termine ma in presenza di elementi nuovi – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, §§ 2 e 3, e 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 2) (v. punti 76‑81)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011 2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cactus SA e la sig.ra Isabel Del Rio Rodríguez.

Dispositivo

1)

Il punto 1 del dispositivo della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011 2) è annullato nei limiti in cui comporta il rigetto dell’opposizione per il motivo che i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», di cui alla classe 35, non erano contraddistinti dai marchi anteriori.

2)

Il punto 2 del dispositivo della summenzionata decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 ottobre 2012 è annullato nei limiti in cui comporta l’annullamento della parte della decisione della divisione d’opposizione che ha accolto l’opposizione fondata sui prodotti «piante e fiori naturali; granaglie», di cui alla classe 31, così come il punto 1 del dispositivo della medesima decisione, che ha respinto l’opposizione fondata su detti prodotti.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

La Cactus SA sopporterà un terzo delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. L’UAMI sopporterà due terzi di dette spese.