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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Miguel Forcat Icardo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 2002

    (causa T-224/02)

    Lingua processuale: il francese

Il 23 luglio 2002 il sig. Miguel Forcat Icardo, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-- annullare la decisione del Direttore generale della Direzione generale Sviluppo (DG DEV) 8 dicembre 1998;

-- per quanto necessario, annullare il mandato allegato alla nota del capo dell'unità "risorse umane" della DG DEV 29 luglio 1999;

-- annullare la decisione del Direttore generale della DG DEV 21 ottobre     1999;

-- annullare la decisione del Direttore generale della DG DEV 22 dicembre 1999;

-- annullare la decisione del Direttore generale della DG DEV 19 febbraio 2001;

-- annullare la decisione del Direttore della direzione D della DG DEV 14 novembre 2001, approvata dal suo Direttore generale;

-- annullare il suo rapporto informativo 1999-2000, realizzato il 18 marzo 2002 dal Direttore della direzione D della DG DEV;

-- annullare la decisione del Comitato direttivo del Servizio esterno di respingere la sua candidatura ad un posto di capo di delegazione nell'ambito del sistema di rotazione 2002, nonché la conferma di tale decisione;

-- annullare la decisione tacita 16 settembre 2001 di rigetto della sua domanda 16 maggio 2001;

-- annullare le decisioni del Capo di gabinetto del Vicepresidente della Commissione e del Direttore generale della DG DEV, 31 ottobre e 14 dicembre 2001, qualora esse costituiscano una risposta alla domanda 16 maggio 2001;

-- dichiarare l'illegittimità della mancata reintegrazione del ricorrente nel posto di capo dell'Unità geografica "Oceano indiano" della DG DEV, da parte del suo Direttore generale nel mese di marzo 2000;

-- dichiarare l'illegittimità del mancato distaccamento nell'interesse del servizio del ricorrente presso l'amministrazione spagnola a Madrid o presso la FAO a Roma;

-- condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno morale caustogli, la somma di euro 10 000 valutata ex aequo et bono;

-- condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno di carriera, la somma corrispondente alla differenza tra, da un lato, la pensione di anzianità ed altri vantaggi ai quali avrà diritto, in applicazione dell'art. 52, secondo trattino, dello Statuto, il giorno in cui chiederà il pensionamento anticipato e, dall'altro, la remunerazione, la pensione di anzianità e gli altri vantaggi ai quali avrebbe avuto diritto se fosse stato pensionato d'ufficio all'età di 65 anni;

-- condannare la Commissione a versargli interessi annui, al tasso dell'8 %, su tali somme a partire dal 23 luglio 2002 e fino all'estinzione del debito;

-- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, ex capo di unità di grado A3, chiede l'annullamento delle decisioni della Commissione di reintegrarlo come consigliere e di conferirgli a tal titolo determinate funzioni. Egli chiede parimenti che si dichiari l'illegittimità della scelta della Commissione di non reintegrarlo in posti dirigenziali intermedi e di non distaccarlo nell'interesse del servizio al di fuori dell'istituzione. Inoltre, egli domanda l'annullamento del suo rapporto informativo 1999-2001 e il risarcimento del danno materiale e morale causatogli.

A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente fa valere che la Commissione, non attribuendogli alcuna funzione o attribuendogli funzioni non corrispondenti al suo posto e grado, avrebbe violato l'art. 5, n. 4, e l'art. 7 dello Statuto, nonché l'allegato IV delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 5, n. 4, dello Statuto, del 10 marzo 1997. In aggiunta egli sostiene che la Commissione avrebbe violato i principi della certezza giuridica e del legittimo affidamento poiché la sua mancata reintegrazione in determinati posti dirigenziali intermedi e il mancato distaccamento nell'interesse del servizio al di fuori dell'istituzione sarebbero stati contrari a certe promesse, decisioni o impegni presi dall'amministrazione.

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