Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)

30 gennaio 2013

Causa F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale previo annullamento – Nomina – Funzionario che accede ad un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale – Candidato iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto – Norme transitorie di inquadramento nel grado all’atto dell’assunzione – Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme – Articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto»

Oggetto: Rinvio del ricorso F‑20/06, inizialmente proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA, al Tribunale con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 dicembre 2011, De Luca/Commissione (T‑563/10 P; in prosieguo: la «sentenza di rinvio»), che ha annullato la sentenza del Tribunale del 30 settembre 2010, De Luca/Commissione (F‑20/06; in prosieguo: la «sentenza De Luca»), che aveva statuito sul ricorso, pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2006, con il quale la sig.ra De Luca, vincitrice di un concorso prima del 1º maggio 2004, chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee, del 23 febbraio 2005, che la nominava amministratore, nella parte in cui tale decisione la inquadrava nel grado A*9, secondo scatto (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Decisione: Il ricorso è respinto. La sig.ra De Luca e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese nei due procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale. La Commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese della ricorrente riguardanti il procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Carriera – Cambiamento di categoria o di quadro conseguente alla partecipazione ad un concorso generale – Reinquadramento nel grado – Norme applicabili – Vincitori di concorso iscritti in elenchi di candidati idonei anteriormente al 30 aprile 2006 – Applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto – Presupposti

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 12, § 3)

Dato che lo Statuto non contiene disposizioni che disciplinino l’inquadramento nel grado di un funzionario nominato ad altro posto in quanto vincitore di un concorso generale che gli consenta di accedere a posti di livello a priori superiore rispetto a quello da lui posseduto, occorre applicare per analogia la giurisprudenza relativa alla riattribuzione dello scatto ad un funzionario in servizio nominato in un altro posto in quanto vincitore di un concorso generale. Di conseguenza, per decidere se l’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto, relativo all’inquadramento dei funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1º maggio 2006 e assunti tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2006, sia applicabile alla fattispecie di un funzionario in servizio che sia stato nominato in un altro posto in quanto vincitore di un concorso generale, si deve verificare, conformemente a tale giurisprudenza, se l’inquadramento nel nuovo grado, grado inferiore a quello da lui già posseduto e attribuito allo stesso in forza di tale disposizione, gli abbia procurato un certo interesse o vantaggio in termini di evoluzione della carriera e/o di retribuzione il cui beneficio fosse, in linea di principio, riservato ai funzionari assunti tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2006.

Al fine di esaminare il carattere vantaggioso o meno dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto in caso di inquadramento del funzionario in un grado inferiore a quello da lui già posseduto, spetta, più in particolare, al Tribunale della funzione pubblica verificare se la via dell’assunzione predisposta da tale articolo abbia offerto al funzionario un certo interesse o vantaggio in termini di evoluzione della carriera e/o di retribuzione tale da compensare, nel suo caso, il fatto che il suo inquadramento sia stato fissato ad un grado inferiore a quello da lui già posseduto. Pertanto, si debbono raffrontare la carriera e gli stipendi su cui il detto funzionario avrebbe potuto fare assegnamento sulla base del grado superiore, di cui era già titolare, e la carriera e gli stipendi a cui può aver diritto a seguito della sua nomina al grado inferiore.

Il raffronto delle carriere e degli stipendi è tanto più necessario nei termini che precedono in quanto basterebbe che la decisione di nomina in un altro posto abbia offerto al funzionario un certo interesse o un certo vantaggio quanto alla carriera o alla retribuzione rispetto alla sua situazione anteriore perché, malgrado la ridistribuzione dei gradi conseguente alla riforma dello Statuto, sia soddisfatto l’obiettivo generale di quest’ultimo di garantire ai funzionari una continuità nell’evoluzione della loro vita professionale.

Al riguardo, basterebbe che l’inquadramento del funzionario nel grado inferiore abbia presentato un interesse o un vantaggio unicamente in termini di retribuzione perché l’applicazione, per analogia, dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto sia stata giuridicamente ammissibile.

(v. punti da 47 a 49 e 53)