Language of document : ECLI:EU:F:2007:116

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

28 giugno 2007 (*)

«Funzionari – Nomina nel grado – Posto di direttore pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004 – Modifica dello Statuto – Artt. 2 e 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto – Inquadramento nel grado in applicazione di nuove disposizioni meno favorevoli – Principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera»

Nella causa F‑21/06,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Joao da Silva, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall, H. Kraemer e dalla sig.ra K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalle sig.re M. Arpio Santacruz e I. Sulce, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dal sig. S. Van Raepenbusch (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig. S. Boni, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto via fax alla cancelleria del Tribunale in data 2 marzo 2006 (con successivo deposito dell’originale in data 6 marzo), il sig. da Silva chiede, in particolare:

–        l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 18 maggio 2005, nella parte in cui lo inquadra come direttore nel grado A*14, secondo scatto,

–        il suo inquadramento nel grado A*15, ai sensi delle disposizioni dell’avviso di posto vacante COM/R/8003/03, pubblicato in data 7 novembre 2003 (GU C 268 A, pag. 1, in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»), nonché

–        la ricostituzione integrale della sua carriera con effetto retroattivo alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificati ivi compreso il pagamento di interessi di mora.

 Contesto normativo

2        L’art. 29 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), nella versione applicabile fino al 30 aprile 2004, prevedeva quanto segue:

«1. Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato:

a)       le possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione;

b)       le possibilità di organizzare concorsi interni nell’ambito dell’istituzione;

c)       le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

2. Per l’assunzione dei funzionari di grado A1 e A2, nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l’autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso».

3        Con il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), entrato in vigore in data 1° maggio 2004, è stata introdotta una nuova struttura di carriera.

4        Dal decimo ‘considerando’ di tale regolamento risulta quanto segue:

«È manifestamente necessario rafforzare il principio di un’evoluzione della carriera basata sul merito e stabilire un più stretto legame tra prestazioni e remunerazione offrendo maggiori incentivi al conseguimento di buoni risultati; a tale fine devono essere apportate modifiche strutturali al sistema delle carriere, garantendo al contempo l’equivalenza tra i profili di carriera medi della nuova e della vecchia struttura, nel rispetto della tabella dell’organico e della disciplina di bilancio».

5        L’introduzione di tale nuova struttura di carriera è stata accompagnata da misure transitorie contenute nell’allegato XIII allo Statuto, come modificato dal regolamento n. 723/2004. L’art. 2, n. 1, di tale allegato prevede in particolare che, per quanto riguarda i funzionari collocati in una delle posizioni di cui all’art. 35 dello Statuto, i gradi A3/LA3 e A2 sono ridenominati rispettivamente A*14 e A*15.

6        L’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto è formulato come segue:

«Un funzionario di grado A3 in data 30 aprile 2004 se viene nominato direttore dopo tale data, è promosso al grado superiore successivo, conformemente all’art. 7, paragrafo 5. L’ultima frase dell’art. 46 dello Statuto non è applicabile.»

7        Ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto, i funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006 sono inquadrati:

–        se l’elenco è stato compilato per la categoria A*, B* o C*, nel grado pubblicato nel bando di concorso;

–        se l’elenco è stato compilato per la categoria A, LA, B o C, in base alla tabella seguente:

Grado del concorso

Grado di assunzione

A8/LA8

A*5

A7/LA7 e A6/LA6

A*6

A5/LA5 e A4/LA4

A*9

A3/LA3

A*12

A2

A*14

A1

A*15

B5 e B4

B*3

B3 e B2

B*4

C5 e C4

C*1

C3 e C2

C*2


8        Il passaggio dalla tabella di retribuzione precedente a quella nuova forma l’oggetto dell’art. 7 dell’allegato XIII allo Statuto il quale, al n. 1, prevede, in particolare, che «[l]a ridenominazione dei gradi ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, non comporta alcun cambiamento dello stipendio base mensile corrisposto ai funzionari».

9        Ai sensi dell’art. 19 dell’allegato XIII allo Statuto:

«Se, durante il periodo transitorio compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2008, la retribuzione netta mensile di un funzionario prima che sia applicato qualsiasi coefficiente correttore è inferiore alla retribuzione netta che egli avrebbe percepito, nella stessa situazione personale, nel mese precedente il 1° maggio 2004, il funzionario in questione ha diritto ad un’indennità compensativa pari alla differenza. Questa disposizione non si applica se la riduzione della retribuzione netta è il risultato dell’adeguamento annuale delle retribuzioni ai sensi dell’allegato XI dello Statuto. Questa garanzia di reddito netto non copre gli effetti del prelievo speciale, dell’evoluzione del tasso di contributo per la costituzione della pensione o delle modifiche apportate alle disposizioni relative al trasferimento di una parte della retribuzione».

10      L’avviso di posto vacante per l’impiego di direttore di grado A2 della direzione «Tecnologie emergenti e infrastrutture, Applicazioni» della direzione generale (DG) «Società dell’informazione», pubblicato il 7 novembre 2003, ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto prevedeva, fra le condizioni di assunzione, che «[l]a retribuzione e le condizioni di lavoro sono quelle previste per i funzionari di grado A2 delle Comunità europee». Il termine per l’invio delle candidature era fissato al 5 dicembre 2003.

 Fatti all’origine della controversia

11      Il ricorrente entrava al servizio della Commissione in data 16 marzo 1991 in qualità di agente temporaneo di grado A4 e veniva assegnato alla DG «Telecomunicazioni, industria dell’informazione e innovazione».

12      In data 16 marzo 1993, il ricorrente veniva nominato, sempre in qualità di agente temporaneo, capo dell’unità B3 «Comunicazioni mobili», della stessa DG, allora denominata «Tecnologie e industrie dell’informazione e telecomunicazioni». Il 1° febbraio 1997, veniva promosso al grado A3, quarto scatto.

13      Con decisione 17 aprile 2002, il ricorrente veniva nominato funzionario in prova, con effetto dal 16 marzo 2002, e il suo inquadramento veniva fissato al grado A3, sesto scatto. Egli conservava poi il posto occupato in qualità di capo unità. In data 16 dicembre 2002, il ricorrente veniva nominato funzionario di ruolo.

14      Inoltre, veniva chiamato, a due riprese, ad occupare il posto di direttore facente funzione, in conformità dell’art. 7, n. 2, dello Statuto: la prima volta, dal novembre 2002 al gennaio 2003 e, la seconda volta, dal 16 aprile al 16 settembre 2004.

15      In data 20 novembre 2003, il ricorrente si candidava per il posto vacante contemplato nel bando.

16      Il 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, il grado A3, settimo scatto, ricoperto dal ricorrente, veniva rinominato A*14, settimo scatto.

17      Alla riunione del 7 luglio 2004, il collegio dei membri della Commissione attribuiva al ricorrente il posto di direttore contemplato dall’avviso di posto vacante. Il punto 7.11 del verbale di tale riunione indicava che la data di entrata in vigore della decisione sarebbe stata fissata successivamente.

18      In data 1° gennaio 2005, il ricorrente otteneva l’ottavo scatto del grado A*14.

19      Con lettera 11 gennaio 2005, la sig.ra S., direttrice della direzione «Personale e carriera» della DG «Personale e amministrazione», informava il ricorrente delle difficoltà incontrate dall’amministrazione per determinare il suo inquadramento, che avevano indotto quest’ultima a rivolgersi, in data 25 ottobre 2004, al servizio giuridico, del cui parere era ancora in attesa.

20      Con lettera 21 febbraio 2005, indirizzata al direttore generale della DG «Personale e amministrazione», il ricorrente manifestava il proprio stupore circa il ritardo nell’adozione della decisione formale riguardante la sua nomina al posto di direttore, nei termini seguenti:

«Tale mancata decisione nei miei riguardi è tanto meno comprensibile in quanto l’avviso di posto vacante pubblicato sulla Gazzetta ufficiale prevedeva chiaramente che tale posto sarebbe stato di grado A2, che corrisponde al grado A*15 [dal 1° maggio 2004]. Segnalo, ad ogni buon fine, che sono attualmente inquadrato nel grado A*14 [scatto] 8, vale a dire nell’ultimo scatto del grado A*14 e che sarebbe quindi quantomeno normale che venissi nominato al grado A*15 senza riduzione di stipendio».

21      Con nota 2 marzo 2005, la sig.ra S. informava il ricorrente che l’amministrazione non era ancora in grado di emettere un atto formale di nomina per ragioni indipendenti dalla sua volontà poiché, a seguito della richiesta del 25 ottobre 2004, il servizio giuridico non aveva ancora emesso il proprio parere.

22      Con lettera 7 aprile 2005, il ricorrente lamentava la mancanza di qualsiasi decisione formale al suo riguardo e manifestava l’intenzione di portare la sua situazione a conoscenza della sig.ra Reding, commissario, e del sig. Barroso, presidente della Commissione, qualora non fosse stata presa una decisione «giusta ed equa» entro il termine di una settimana.

23      Con nota 8 aprile 2005, la sig.ra S. informava il ricorrente del fatto che, avendo ottenuto il parere del servizio giuridico, l’amministrazione poteva predisporre la decisione formale di nomina. In primo luogo, essa precisava che il ricorrente non aveva l’anzianità necessaria nel grado A3 (rinominato A*14 dal 1° maggio 2004) per poter essere promosso al grado superiore come candidato «interno» e che quindi non poteva essere promosso al grado A*15; in secondo luogo, precisava che la sua nomina era da considerarsi come una nuova assunzione al grado A*14, secondo scatto, senza coefficiente correttore, secondo i criteri normali e, infine, che il ricorrente non avrebbe potuto conservare il proprio grado A*14, ottavo scatto.

24      Con lettera 11 aprile 2005, il ricorrente informava il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» che non poteva accettare un inquadramento che avrebbe comportato una riduzione dei suoi diritti «attuali» (retribuzione) e futuri (pensione) in violazione dell’avviso di posto vacante nonché dell’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto. Egli chiedeva pertanto che, prima che la decisione formale venisse firmata dal presidente della Commissione, gli fossero fornite spiegazioni circa le ragioni che avevano indotto l’amministrazione a scostarsi dall’avviso di posto vacante e dalla disposizione summenzionata.

25      Con decisione 18 maggio 2005, pervenuta al ricorrente il successivo 27 maggio, firmata dal presidente della Commissione, veniva confermata, con effetto dal 16 settembre 2004, la nomina del ricorrente al posto di direttore e veniva stabilito il suo inquadramento al grado A*14, secondo scatto, con anzianità di scatto a decorrere dal 1° settembre 2004.

26      Con nota 30 maggio 2005, il ricorrente informava il presidente della Commissione di sentirsi obbligato a rifiutare la proposta di nomina a direttore poiché l’inquadramento nel grado A*14, secondo scatto, che ne sarebbe risultato, avrebbe comportato una diminuzione della sua retribuzione netta mensile di circa EUR 1 000 e sarebbe equivalsa più a un’implicita retrocessione, avente carattere sanzionatorio, che ad una promozione. Inoltre, egli sottolineava il fatto che l’avviso di posto vacante faceva espressamente riferimento al grado A2, rinominato A*15 dal 1° maggio 2004, e che se avesse saputo che l’inquadramento sarebbe stato al grado A*14, secondo scatto, non avrebbe presentato la propria candidatura. Egli chiedeva quindi al presidente della Commissione di sospendere la sua nomina fino alla conclusione del procedimento precontenzioso che intendeva avviare contro la decisione 18 maggio 2005 e sosteneva che una «decisione giusta sarebbe [stata] quella di propor[gli] un inquadramento che non ledesse né i [suoi] diritti né la [sua] retribuzione». La lettera veniva inviata in copia anche al direttore generale della DG «Personale e amministrazione».

27      Il 14 luglio 2005, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, con cui chiedeva, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione 18 maggio 2005, nella parte in cui prevedeva il suo inquadramento in qualità di direttore nel grado A*14, secondo scatto (in prosieguo la «decisione impugnata») e, dall’altra, l’inquadramento nel grado A*15, senza riduzione di stipendio, con effetto dal 16 settembre 2004, oppure, in subordine, la nomina a uno scatto che non modificasse le sue condizioni retributive, con mantenimento del grado e dello scatto in cui era inquadrato, vale a dire il grado A*14, ottavo scatto.

28      Con decisione 14 novembre 2005, notificata per posta il 21 novembre successivo, l’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») respingeva il reclamo del ricorrente.

29      Con nota dell’ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione (in prosieguo: il «PMO»), in data 12 gennaio 2006, il ricorrente veniva informato che, ai sensi dell’art. 85 dello Statuto, gli sarebbe stato trattenuto, rateizzato da febbraio a luglio 2006, l’importo di EUR 12 615,85, in modo da compensare quanto aveva percepito in eccesso, vale a dire la differenza di retribuzione fra il suo precedente grado A*14, ottavo scatto, e il grado A*14, secondo scatto, attribuitogli dalla decisione impugnata.

30      Con nota 23 gennaio 2006, che faceva seguito a un colloquio tenutosi fra gli interessati in data 19 gennaio 2006, indirizzata al direttore generale della DG «Personale e amministrazione», il ricorrente informava di non poter «accettare il posto di [d]irettore di grado A*14, secondo scatto, senza fattore di moltiplicazione né fattore di protezione nominale» e chiedeva «di far rettificare, aumentandolo, il [s]uo stipendio dal gennaio 2006 […] e di far annullare l’ordine di trattenere gli oltre EUR 12 600 di retribuzione che si sosteneva avesse “indebitamente” percepiti». Inoltre in tale nota il ricorrente sottolineava quanto segue:

«Ricordo di non aver mai accettato la nomina nel grado A*14, secondo scatto».

31      Con lettera 13 febbraio 2006, il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» informava il ricorrente che, d’accordo con l’ufficio del vicepresidente della Commissione, sig. Kallas, non intendeva proporre al collegio dei commissari di riprendere in esame la decisione impugnata.

32      In data 21 febbraio 2006, il ricorrente scriveva nuovamente al direttore generale della DG «Personale e amministrazione» a proposito del suo rifiuto del posto di direttore con inquadramento nel grado A*14, secondo scatto, invitando l’APN a prendere posizione sulla questione, dato che non gli era ancora stata fornita alcuna spiegazione né motivazione, e ad adottare ogni misura utile per far rettificare, aumentandolo, il suo stipendio, con decorrenza dal gennaio 2006, nonché per far annullare l’ordine di trattenergli l’importo che si sosteneva avesse percepito indebitamente. Informava inoltre il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» della sua intenzione di impugnare il rigetto del suo reclamo, in ragione, in particolare, del carattere di ordine pubblico dei termini di ricorso, e precisava che non si poteva ritenere che il suo ricorso avrebbe rimesso in discussione il suo rifiuto di accettare il posto di direttore. A tale lettera la Commissione non rispondeva.

33      Con nota 22 febbraio 2006 indirizzata al commissario Kallas, il commissario Reding si dichiarava stupita della situazione in cui era stato posto il ricorrente e invitava il sig. Kallas ad impegnarsi personalmente per trovare una soluzione, al fine di evitare che il caso dell’interessato venisse portato a conoscenza del Parlamento europeo o di un pubblico più vasto.

 Conclusioni delle parti e procedimento

34      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, compresa l’eccezione di illegittimità che esso comporta;

–        annullare la decisione impugnata;

–        ricollocarlo, pertanto, nel grado e nello scatto in cui egli dovrebbe essere normalmente inquadrato (o nel grado equivalente, secondo l’inquadramento istituito dal nuovo Statuto, nella versione vigente dal 1° maggio 2004) secondo le disposizioni dell’avviso di posto vacante;

–        ricostituire in modo integrale la sua carriera con effetto retroattivo alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificato (compresa la valutazione della sua esperienza nell’inquadramento così rettificato, i suoi diritti di avanzamento e i suoi diritti alla pensione), tenendo conto del pagamento degli interessi di mora in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente nel periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti, su tutti gli importi che rappresentano la differenza fra la retribuzione corrispondente al suo inquadramento quale figura nella decisione di assunzione e l’inquadramento al quale avrebbe avuto diritto, fino alla data in cui verrà emessa la decisione relativa al suo inquadramento regolare;

–        condannare la convenuta alle spese.

35      La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        statuire sulle spese secondo giustizia.

36      Con ordinanza del Tribunale 17 maggio 2006, il Consiglio dell’Unione europea veniva ammesso come interveniente a favore della convenuta.

 In diritto

37      A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi di impugnazione basati sulla violazione:

–        dell’art. 2, n. 1, e dell’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto;

–        dell’art. 7, n. 1, dello Statuto e dei principi di non discriminazione, di equivalenza tra impiego e grado nonché dell’interesse del servizio;

–        dei principi di non retroattività e di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento nonché dei diritti acquisiti e del diritto alle aspettative di carriera;

–        del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

38      In subordine, nell’ipotesi in cui il fondamento normativo della decisione impugnata fosse costituito dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto, il ricorrente solleva eccezione di illegittimità contro la suddetta disposizione.

39      Occorre esaminare, innanzitutto e congiuntamente, il primo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione.

 Argomenti delle parti

 In ordine alla pretesa violazione dell’art. 2, n. 1, e dell’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto

40      Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, il ricorrente osserva che la convenuta opera una distinzione tra candidato «esterno», vale a dire chi partecipa a una procedura di selezione aperta sia a candidati che già prestano servizio per l’istituzione sia a candidati che non prestano servizio presso la stessa, e candidato «interno», vale a dire chi partecipa a una procedura di selezione aperta solo a persone che già prestano servizio presso la suddetta istituzione. Sulla base di tale distinzione, la convenuta, nel determinare il grado e lo scatto del ricorrente al momento della sua nomina, avrebbe ritenuto di dover applicare l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto, poiché, a partire dal 1° maggio 2004, il grado A2 aveva cessato di esistere.

41      A tale proposito, il ricorrente non contesta il fatto che egli non possedesse l’anzianità di scatto richiesta al fine di proporre la propria candidatura per una procedura di promozione aperta in applicazione dell’art. 29, n. 1, dello Statuto. Tuttavia, la convenuta ha aperto la procedura di selezione ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto, proprio perché, ove si fosse attenuta alla procedura di promozione prevista da tali disposizioni, non avrebbe trovato candidati rispondenti ai requisiti del posto da assegnare. Inoltre, se il fatto di disporre o meno dello status di funzionario al momento dell’apertura della procedura di selezione costituisce una differenza sostanziale nella posizione giuridica dei candidati tale da giustificare l’applicazione di disposizioni statutarie diverse, il ricorrente possedeva appunto tale status al momento dell’apertura della procedura di selezione, e pertanto la sua situazione non poteva essere disciplinata sulla base delle disposizioni applicabili ai soggetti selezionati ex novo.

42      Il ricorrente aggiunge che l’allegato XIII allo Statuto, pur non disciplinando esplicitamente l’ipotesi di una nomina avvenuta dopo il 1° maggio 2004 a seguito di una procedura di selezione avviata prima di tale data ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto, ha tuttavia introdotto le disposizioni necessarie per permettere di convertire i gradi precedenti nei nuovi gradi, definiti all’interno di tale allegato. Ciò costituirebbe l’oggetto dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo Statuto, in virtù del quale il grado A2 viene rinominato A*15.

43      Orbene, se è vero che l’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo Statuto si riferisce solo ai gradi dei funzionari inquadrati in una delle posizioni previste all’art. 35 dello Statuto al 1° maggio 2004, fermo restando che in tale data il ricorrente non era in possesso della qualità di direttore in una delle suddette posizioni e non era quindi inquadrato nel grado A2, resterebbe il fatto che, in assenza di una disposizione specifica, l’applicazione analogica dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo Statuto avrebbe potuto consentire la soluzione del problema derivante dalla «scomparsa» del grado A2, oggetto dell’avviso di posto vacante, evitando nel contempo che il ricorrente, nominato a un posto superiore, si vedesse retrocesso.

44      Per contro, il ricorrente respinge l’applicazione analogica dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto. Tale disposizione si riferirebbe esclusivamente alle procedure di concorso, mentre l’art. 29, n 2, dello Statuto, che prevede la procedura a conclusione della quale egli è stato nominato direttore, precisa esplicitamente che la procedura di selezione ivi istituita è diversa da quella del concorso. Inoltre, l’art. 12, n. 3, del suddetto allegato XIII, nella parte in cui introduce un regime in deroga alla regola di conversione dei gradi prevista all’art. 2, n. 1, dello stesso allegato, dovrebbe essere interpretata restrittivamente. In subordine, il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità in relazione all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto, che nelle proprie memorie costituisce l’oggetto di trattazione separata.

45      Il ricorrente ritiene che, per stabilire il suo inquadramento, la convenuta avrebbe dovuto applicare l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto, che si riferisce in maniera specifica alla posizione del funzionario di grado A3 al 30 aprile 2004, il quale, se nominato direttore dopo tale data, deve essere promosso al successivo grado superiore.

46      Il ricorrente riconosce che la sua nomina non è intervenuta a seguito di una promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto. Tuttavia, egli contesta l’interpretazione della convenuta secondo la quale l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto si applicherebbe solo ai casi di promozione a titolo del suddetto art. 45. Infatti, se il legislatore avesse inteso restringere tale disposizione alle situazioni di quel tipo, avrebbe preferito al termine «nominato» il termine «promosso». Per di più, il fatto che la nuova struttura di carriera preveda due gradi per il posto di direttore – A*14 e A*15 – contro uno solo della precedente struttura – A2 – non significherebbe necessariamente che l’art. 5, n. 5, del suddetto allegato si riferisca esclusivamente alle promozioni ai sensi dell’art. 29, n. 1, dello Statuto.

47      Il ricorrente conclude che, applicando l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto, la convenuta ha violato l’art. 2, n. 1, e l’art. 5, n. 5, dello stesso allegato. Egli aggiunge che, se esistessero più possibilità di definire il suo inquadramento, la convenuta sarebbe tenuta, anche solo in ossequio al proprio dovere di sollecitudine, a optare per la soluzione più favorevole all’interessato.

48      La convenuta osserva che, se per il posto controverso l’avviso di posto vacante avesse fatto riferimento all’art. 29, n. 1, dello Statuto, il ricorrente non avrebbe neppure potuto presentare la propria candidatura, poiché, in quanto funzionario di ruolo di grado A3, non era in possesso dell’anzianità richiesta per poter essere promosso al grado A2. Il ricorrente era in possesso dei requisiti di idoneità e ha potuto partecipare alla procedura di selezione solo in quanto il posto de quo era aperto ai candidati «esterni», ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto. Ne consegue che le norme applicabili sono quelle che disciplinano la nomina a funzionario di qualsiasi candidato «esterno». All’udienza, la convenuta ha assimilato la nomina del ricorrente ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto ad una «seconda assunzione» in seno all’istituzione.

49      Secondo la convenuta, tale ragionamento non sarebbe in contrasto col principio della parità di trattamento, poiché il fatto di essere o meno in possesso dello status di funzionario al momento dell’apertura della procedura di selezione costituirebbe una differenza sostanziale fra candidati, differenza che giustificherebbe l’applicazione al ricorrente delle disposizioni statutarie applicabili ai nuovi assunti.

50      Riguardo all’applicabilità dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo Statuto, la convenuta rileva che quest’ultimo si riferisce esclusivamente ai soggetti già in possesso dello status di funzionari anteriormente al 1° maggio 2004. Tuttavia, secondo la convenuta, se il suddetto art. 2 dovesse applicarsi per analogia all’inquadramento nel grado al momento dell’assunzione, la logica imporrebbe di applicare tale disposizione sia ad un’assunzione effettuata a seguito di una procedura di selezione tramite concorso sia che ad un’assunzione effettuata a seguito di una procedura di selezione ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto. Le due procedure, seppure distinte per l’intento che perseguono, cesserebbero di esserlo in presenza di un cambiamento della struttura di carriera intervenuto fra la pubblicazione del bando di concorso o dell’avviso di posto vacante e la nomina.

51      Riguardo all’applicabilità dell’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto, la convenuta sostiene che tale disposizione rientri fra le disposizioni del suddetto allegato per mezzo delle quali il legislatore avrebbe inteso preservare le aspettative di carriera dei funzionari che, anteriormente al 1° maggio 2004, fossero già in possesso di tale status; esso si riferirebbe solo alla promozione e, quindi, alla procedura di cui all’art. 29, n. 1, dello Statuto, e non a quella di cui all’art. 29, n. 2. Infatti, per quanto riguarda i funzionari di grado A3, le loro aspettative di carriera prevedevano, anteriormente al 1° maggio 2004, la possibilità di una promozione al grado A2 in caso di nomina a un posto di direttore o di consigliere principale. Nella nuova struttura di carriera, il posto di direttore risulterebbe corrispondere al grado A*14, con possibilità di promozione al grado A*15. Sarebbe in deroga a tale regola che l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto prevedrebbe, al momento della loro nomina a un posto di direttore, una promozione al grado A*15 per i funzionari in possesso del precedente grado A3 anteriormente al 1° maggio 2004. Da tale disposizione discenderebbe che, in caso di attribuzione di un posto di direttore ai sensi dell’art. 29, n. 1, dello Statuto, l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII al suddetto Statuto andrebbe interpretato nel senso che la nomina a tale posto richiede un’anzianità di due anni nel grado A3. Per contro, quest’ultima disposizione non si applicherebbe quando la selezione avvenga secondo la procedura di cui all’art. 29, n. 2, dello Statuto.

 In ordine alla pretesa violazione dei principi di non retroattività e di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento nonché dei diritti acquisiti e del diritto alla tutela delle aspettative di carriera

52      Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente fa valere che la decisione impugnata gli ha procurato una retrocessione. Infatti, prima dell’adozione formale della decisione impugnata egli era inquadrato nel grado A*14, ottavo scatto, mentre, con tale decisione è stato inquadrato nel grado A*14, secondo scatto. Ciò lederebbe i diritti acquisiti riguardo sia al suo inquadramento sia al suo diritto alla retribuzione, che risulterebbe sostanzialmente ridotto, nonché le sue aspettative di carriera.

53      Il ricorrente sottolinea che lo Statuto sancisce, sia nel corpo delle disposizioni del medesimo sia nelle misure transitorie da esso previste, il principio dei diritti acquisiti. Infatti, il mantenimento della retribuzione di base e del livello retributivo sarebbe garantito, nonostante il mutamento della denominazione dei gradi, dall’art. 7, n. 1, e dall’art. 19 dell’allegato XIII allo Statuto. Inoltre, l’art. 45 bis dello Statuto garantirebbe che la nomina a un posto del gruppo di funzioni AD non possa modificare né il grado né lo scatto raggiunti dal funzionario al momento della nomina. Infine, l’art. 46 dello Statuto garantirebbe i diritti acquisiti nell’anzianità di scatto in caso di nomina al grado superiore.

54      La convenuta avrebbe inoltre violato il principio della tutela del legittimo affidamento, potendo il ricorrente legittimamente attendersi che la decisione di nomina, avvenuta a conclusione della procedura di selezione avviata il 7 novembre 2003, fosse conforme all’avviso di posto vacante, giacché nessuna norma dello Statuto consente di rimettere in discussione l’inquadramento di un funzionario in ragione della sua nomina al grado superiore ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto.

55      Il ricorrente contesta alla convenuta di non avere, mai tenuto conto del fatto che egli fosse già funzionario sia alla data di apertura della procedura di selezione sia alla data di adozione della decisione impugnata. Inoltre, l’applicazione delle nuove norme derivanti dalla riforma statutaria non potrebbe comportare l’effetto di ledere i diritti acquisiti dal ricorrente, per effetto del suo status di funzionario, anteriormente al 1° maggio 2004.

56      La convenuta sostiene che il ricorrente non sia stato retrocesso, visto che il suo inquadramento nel grado A*14, secondo scatto, risulta dalla sua nomina a direttore in seguito alla procedura di selezione adottata ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto.

57      Quanto alla pretesa violazione dei diritti acquisiti relativi alla retribuzione, la convenuta osserva che l’art. 7, n. 1, e l’art. 19 dell’allegato XIII allo Statuto riguardano la cosiddetta «protezione del nominale» e si riferiscono ai funzionari la cui situazione statutaria sia rimasta invariata dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, neutralizzando, in tal modo, le variazioni apportate da detto regolamento ad una situazione preesistente e che continua ad esistere. Infatti, l’ambito di applicazione dell’art. 19 dell’allegato XIII allo Statuto riguarderebbe le ipotesi in cui l’entrata in vigore del suddetto regolamento può aver influito sulla retribuzione percepita dal funzionario. L’art. 45 bis dello Statuto riguarderebbe la procedura di certificazione, che sarebbe paragonabile più a una procedura di promozione, quale prevista dall’art. 29, n. 1, lett. a), ii) e iii), dello Statuto, piuttosto che a una procedura di selezione.

58      Quanto alla pretesa violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il ricorrente non avrebbe dimostrato che l’amministrazione gli avrebbe fornito assicurazioni precise, incondizionate e concordanti circa il fatto che sarebbe stato inquadrato nel grado A*15. La convenuta rammenta che, in base alla giurisprudenza, il legittimo affidamento può sorgere solo da assicurazioni conformi alle norme applicabili (sentenze del Tribunale di primo grado 30 giugno 1993, causa T‑46/90, Devillez e a./Parlamento, Racc. pag. II‑699, punto 38, e 11 luglio 2002, causa T‑381/00, Wasmeier/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑677, punto 106). Secondo la convenuta, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto prevedrebbe chiaramente l’inquadramento dei funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2004 nei gradi che esso indica, senza lasciare alcun margine di valutazione all’APN.

59      Inoltre, l’avviso di posto vacante per un determinato posto, se detta certamente un quadro normativo che vincola l’APN quanto ai requisiti dei candidati, non costituirebbe tuttavia un quadro rigido riguardo al contenuto della futura decisione di assunzione del funzionario selezionato sulla base di tale avviso. Quest’ultima decisione di assunzione sarebbe unicamente soggetta alle disposizioni dello Statuto vigenti al momento della sua adozione.

 In ordine alla pretesa violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine

60      Per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ritiene che la convenuta abbia violato il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine, non avendo egli avuto in alcun momento la possibilità di comprendere che sarebbe stato assunto a un grado inferiore rispetto a quello contemplato nell’avviso di posto vacante nonché a quello corrispondente al suo posto di capo di unità, tanto più che la decisione del collegio dei commissari 7 luglio 2004, che lo nominava direttore, non forniva alcuna informazione circa il suo inquadramento e la decisione impugnata non precisava su quale fondamento normativo specifico il suo inquadramento sarebbe stato effettuato.

61      Il ricorrente sottolinea che la questione relativa al suo inquadramento era così poco chiara da aver indotto la DG «Personale e amministrazione» a rivolgersi al servizio giuridico, il quale avrebbe richiesto un considerevole periodo di tempo prima di fornire il suo parere.

62      La convenuta fa valere che l’argomento del ricorrente secondo cui la decisione impugnata non si riferirebbe esplicitamente all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto, non intacca la fondatezza di tale decisione, ma costituisce censura della sua motivazione, la quale, secondo giurisprudenza costante, può essere integrata dalla motivazione fornita in risposta al reclamo. Inoltre, il lungo lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il ricorrente è entrato nella propria funzione di direttore e l’adozione formale della decisione impugnata, nonché la consultazione del servizio giuridico, non sarebbero elementi in grado di mettere in discussione la legittimità della decisione medesima.

 Giudizio del Tribunale

63      In via preliminare, si deve rilevare che l’allegato XIII allo Statuto, che stabilisce le «misure transitorie» in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, non contiene alcuna disposizione riguardante il caso di un funzionario nominato a un posto superiore successivamente al 1° maggio 2004, a conclusione di una procedura di selezione avviata, ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto, prima di tale data.

64      Neppure l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto, invocato dal ricorrente, né l’art. 12, n. 3, del suddetto allegato, di cui la convenuta ha effettuato, nel caso di specie, un’applicazione analogica, possono, prima facie, essere applicati alla fattispecie in esame.

65      Infatti, tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alle possibilità di coprire un posto vacante in seno a un’istituzione, tramite una promozione ai sensi dell’art. 29, n. 1, lett. a), iii), dello Statuto, quando si applichi l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto, oppure tramite concorso, quando si applichi l’art. 12, n. 3, dello stesso allegato.

66      Se è vero che l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto si riferisce, in linea generale, alla «nomina» del funzionario, di grado A3 al 30 aprile 2004, a direttore dopo tale data, è vero anche ch’esso precisa che l’interessato è «promosso» al grado superiore successivo e che l’ultima frase dell’art. 46 dello Statuto, che riguarda la promozione, non deve essere applicata.

67      Orbene, è giocoforza rilevare che la procedura di selezione, prevista dall’art. 29, n. 2, dello Statuto, che è effettivamente applicabile nel caso di specie, non riguarda né la promozione in senso stretto, né la procedura di concorso, così come risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione.

68      Resta il fatto che il caso del ricorrente solleva la questione della determinazione del suo inquadramento che, nonostante la mancanza di disposizioni specifiche nello Statuto, non può essere lasciata irrisolta dall’amministrazione. Anche se l’art. 5, n. 5, o l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto non trovano applicazione in quanto tali, non si può escludere che il regime previsto dall’una e dall’altra di queste disposizioni possa applicarsi alla fattispecie in esame in forza di uno dei principi generali del diritto del pubblico impiego comunitario, quali quelli invocati con il terzo e il quarto motivo di impugnazione.

69      A tale riguardo, occorre rammentare che il ricorrente, di grado A3, settimo scatto, al 30 aprile 2004 (rinominato A*14, settimo scatto, al 1° maggio 2004, ai sensi dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo Statuto), è stato nominato direttore a conclusione di una procedura di selezione ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto e inquadrato nel grado A*14, secondo scatto, ovvero nello stesso grado di cui era in possesso già in precedenza, ma a uno scatto inferiore.

70      Occorre analizzare, innanzi tutto, in riferimento al principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera in seno alla propria istituzione, se il detto inquadramento possa essere validamente giustificato ovvero se, come sostiene il ricorrente, incombesse all’APN inquadrarlo nel grado superiore successivo, vale a dire nel grado A*15.

71      In primo luogo, il principio delle aspettative di carriera di ogni funzionario all’interno della propria istituzione è stato richiamato dalla Corte e dal Tribunale di primo grado con riferimento all’ordine di precedenza stabilito all’art. 29, n. 1, dello Statuto, in base al quale, quando l’APN intende coprire posti vacanti, deve innanzi tutto esaminare le possibilità di promozione o trasferimento in seno all’istituzione e, successivamente, dopo tale verifica, valutare le possibilità di indire concorsi interni all’istituzione (sentenza della Corte 13 dicembre 1984, cause riunite C‑20/83 e C‑21/83, Vlachos/Corte di giustizia, Racc. pag. 4149, punti 19, 23 e 24; sentenze del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, causa T‑3/97, Campogrande/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑89 e II‑215, punto 65, e 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑223, punti 91 e 92).

72      Tuttavia, ciò non significa che il principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera in seno alla propria istituzione trovi la propria unica espressione nell’ordine di precedenza stabilito all’art. 29, n. 1, dello Statuto.

73      In secondo luogo, occorre sottolineare che l’art. 29, n. 2, dello Statuto è stato interpretato nel senso che lascia aperta una possibilità, certo di natura eccezionale, ai funzionari e agli agenti di beneficiare della nomina a un posto superiore e, dunque, di un avanzamento di carriera. Infatti, la procedura di selezione prevista da tale disposizione non contempla esclusivamente la selezione di persone non ancora al servizio delle Comunità, ma anche di funzionari o agenti già al suo servizio. Come affermato dalla Corte nella sentenza 5 dicembre 1974, causa C‑176/73, Van Belle/Consiglio (Racc. pag. 1361, punto 10), non sarebbe né equo, né conforme all’interesse del servizio che la procedura in questione potesse essere applicata solo per i candidati non funzionari quando essa sostituisca un concorso, interno o generale, che consenta l’accesso al posto anche ai candidati funzionari.

74      In altri termini, al pari di un concorso generale (sentenza Van Belle/Consiglio, cit. supra, punto 8), la procedura di cui all’art. 29, n. 2, dello Statuto non costituisce esclusivamente una modalità di selezione esterna, in alternativa al concorso interno o alla nomina a un grado superiore tramite promozione, dato che ad essa possono partecipare sia coloro che non siano ancora alle dipendenze delle istituzioni comunitarie, sia coloro che già dipendano dalle Comunità, in qualità di funzionari o agenti.

75      Ciò premesso, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, non si può considerare la nomina di un funzionario in servizio attivo ad un posto superiore ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto, come una seconda assunzione in seno all’istituzione, poiché ciò comporterebbe un’interruzione della sua carriera. In questo caso, bisognerebbe piuttosto ritenere che la procedura scelta dall’APN deve essere assimilata più a una procedura di promozione, così come statuito dalla Corte nella sentenza Vlachos/Corte di giustizia (cit. supra, punto 23), a proposito dell’assegnazione di un posto mediante una procedura di concorso interno all’istituzione.

76      Dato che la nomina di un funzionario a un posto superiore costituisce un avanzamento di carriera, essa non può risolversi, senza che venga violato il principio della legittima aspettativa di ogni funzionario a fare carriera in seno alla propria istituzione, così come tale principio è stato inteso nell’ambito dello Statuto, in una retrocessione di grado o di scatto e, conseguentemente, in una diminuzione di stipendio.

77      Infatti, dalla tabella degli stipendi base mensili, fissati per ogni grado e scatto all’art. 66 dello Statuto e, transitoriamente, all’art. 2 dell’allegato XIII allo Statuto, risulta che ogni avanzamento di carriera, se non addirittura di grado, deve essere di norma accompagnato da un aumento della retribuzione base mensile e, se ciò non avviene, per lo meno garantire il mantenimento del livello della retribuzione percepita prima della nomina a un posto superiore. Tale progressione retributiva risponde del resto all’obiettivo enunciato al decimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004 e sotteso all’art. 46 dello Statuto, il quale prevede, in caso di promozione, l’inquadramento del funzionario al primo o addirittura al secondo scatto del grado superiore.

78      In terzo luogo, resta ancora da determinare l’inquadramento che, in base a quanto precede, si sarebbe dovuto effettivamente attribuire al ricorrente a seguito della sua nomina a direttore.

79      A tale proposito, bisogna osservare che l’impiego tipo di direttore può essere assegnato ai gradi A*14 e A*15, conformemente all’allegato XIII.1 («Impieghi tipo durante il periodo transitorio») dello Statuto. Nella misura in cui la procedura di selezione speciale prevista all’art. 29, n. 2, dello Statuto possa essere assimilata, qualora ne benefici un funzionario o un agente in servizio attivo, a una promozione, come risulta al punto 75 della presente sentenza, occorre ispirarsi alla soluzione accolta dal legislatore comunitario stesso all’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo Statuto e prevedere, quindi, un inquadramento nel «grado superiore successivo», vale a dire, nella fattispecie, ai sensi dell’art. 7, n. 5, dello stesso allegato, nel grado A*15, giacché il ricorrente, prima della sua nomina a direttore, era capo unità di grado A*14.

80      Tale soluzione s’impone tanto più che essa è conforme al dovere di sollecitudine che incombe all’amministrazione, il quale implica in particolare, secondo giurisprudenza costante, che quando decide a proposito della situazione di un funzionario, l’autorità competente è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario di cui trattasi (sentenza della Corte 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia, Racc. pag. I‑3009, punto 38; sentenze del Tribunale di primo grado 20 giugno 1990, causa T‑133/89, Burban/Parlamento, Racc. pag. II‑245, punto 27, e 1° giugno 1999, cause riunite T‑114/98 e T‑115/98, Rodríguez Pérez e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑529, punto 32). Orbene, nel caso di specie, il ricorrente aveva un legittimo interesse, non in contrasto con le vigenti norme statutarie, a che la sua retribuzione non fosse diminuita dopo la sua nomina, in riconoscimento dei suoi meriti personali, a un posto superiore.

81      Riguardo, infine, alle conclusioni del ricorso relative alla ricostituzione della carriera del ricorrente, è giocoforza constatare che esse dipendono dalle misure che la convenuta dovrà adottare in esecuzione della presente sentenza.

82      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere, in conclusione, che l’APN, attribuendo al ricorrente, nominato a un posto superiore successivamente al 1° maggio 2004, a conclusione di una procedura di selezione indetta prima di tale data ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto, un inquadramento in un grado e in uno scatto inferiore a quello che egli deteneva prima della sua nomina, ha violato il principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera in seno alla propria istituzione.

83      Conseguentemente, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti introdotti a sostegno del primo, terzo e quarto motivo di impugnazione, né il secondo motivo d’impugnazione né l’eccezione d’illegittimità sollevata in relazione all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto, la decisione impugnata deve essere annullata.

 Sulle spese

84      Come il Tribunale ha statuito nella sentenza 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 77‑86), fintanto che il regolamento di procedura del Tribunale e, in particolare, le disposizioni specifiche relative alle spese non saranno entrati in vigore, occorre applicare il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile, mutatis mutandis, al Tribunale in virtù dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura relativo a tale ultimo Tribunale.

85      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La convenuta, rimasta soccombente, deve essere pertanto condannata alle spese.

86      Inoltre, in forza dell’art. 87, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Consiglio, in quanto parte interveniente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 18 maggio 2005 della Commissione delle Comunità europee, nella parte in cui determina l’inquadramento del sig. da Silva in qualità di direttore nel grado A*14, secondo scatto, è annullata.

2)      La Commissione delle Comunità europee sopporterà sia le spese del sig. da Silva sia le proprie.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 giugno 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citati e non ancora pubblicati nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.