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Ricorso proposto il 5 aprile 2012 - European Dynamics Belgium e a. / Agenzia europea per i medicinali

(Causa T-158/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), Εvropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia), European Dynamics UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: Β. Christianos, dikigoros)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. ΕΜΑ/67882/2012 dell'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency, in prosieguo: l'"EMA"), del 31 gennaio 2012, con la quale l'EMA ha classificato al secondo posto l'offerta delle ricorrenti nella gara d'appalto a procedura aperta n. EMA/2011/17/ICT, per quanto riguarda il lotto 1 (Lot 1) della medesima;

condannare l'EMA a risarcire il danno causato alle ricorrenti dalla perdita dell'opportunità di essere classificate al primo posto del contratto quadro, danno dalle stesse valutato ad EUR 2 139 471,70, oltre agli interessi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza e;

condannare l'EMA all'integralità delle spese processuali delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in questione, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del 31 gennaio 2012 dell'EMA con cui quest'ultima ha classificato al secondo posto l'offerta delle ricorrenti nella gara d'appalto a procedura aperta n. EMA/2011/17/ICT, per quanto riguarda il lotto 1 (Lot 1) della medesima, nonché il risarcimento del danno causato alle ricorrenti dalla perdita dell'opportunità di essere classificate al primo posto nella suddetta gara.

Le ricorrenti asseriscono che occorre annullare la decisione impugnata, conformemente all'articolo 263 TFUE, in ragione della violazione di disposizioni del diritto dell'Unione e precisamente per i tre motivi seguenti:

In primo luogo l'EMA, in violazione del regolamento finanziario, delle modalità di attuazione del medesimo e delle specifiche tecniche, ha aggiunto, nella fase della presentazione, la condizione relativa alla presenza di collaboratori esterni delle concorrenti, affinché fossero valutati, la quale non era prevista negli originari documenti di gara e, di conseguenza, era un nuovo criterio di attribuzione.

In secondo luogo, l'EMA, in violazione delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, ha valutato e classificato l'esperienza dei concorrenti, che era già stata presa in considerazione, quale criterio di selezione qualitativa, durante la fase del procedimento di attribuzione.

In terzo luogo, l'EMA ha violato il principio di trasparenza:

poiché uno tra i criteri di attribuzione previsti nelle specifiche tecniche era formulato in modo tale da escludere che esso potesse essere valutato in modo obiettivo;

poiché le specifiche tecniche non includevano la formula matematica (algoritmo) in base alla quale sarebbe risultato il punteggio esatto (sino alla seconda cifra decimale) attribuito alle ricorrenti.

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