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Ricorso proposto il 20 luglio 2012 - Ciudad de la Luz e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana / Commissione

(Causa T-321/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ciudad de la Luz, SA (Alicante, Spagna) e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA (Alicante) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula e M. Muñoz de Juan)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella loro domanda;

-    annullare la decisione C (2012) 3025 def. della Commissione europea, dell'8 maggio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA. 22668 (C 8/2008 - ex NN 4/2008), concesso dalla Spagna alla "Ciudad de la Luz SA" (in prosieguo: la "CDL"), e, in particolare, il suo articolo 1, paragrafo 1, nella parte in cui dichiara che l'investimento nella CDL comporta elementi di aiuto di Stato incompatibile, esigendo il recupero del medesimo;

-    dichiarare inesistente o, in subordine, annullare la decisione impugnata e, in particolare, il suo articolo 1, paragrafo 1, nella parte in cui dichiara che determinati produttori che hanno effettuato riprese negli studi della CDL hanno ricevuto aiuti incompatibili;

-    annullare, di conseguenza, gli ordini di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.    Errore di diritto per aver concluso nel senso della sussistenza di aiuti di Stato a favore della CDL (erronea applicazione del principio dell'investitore privato). Violazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 345 TFUE

Le ricorrenti ritengono che la Commissione sbagli nella sua analisi del principio dell'investitore privato e nel concludere nel senso della sussistenza di un aiuto di Stato. Gli investimenti della Generalitat Valenciana nella CDL sono avvenuti in due momenti distinti, nel 2000 e nel 2004, ed entrambe le decisioni di investimento sono state adottate dopo aver elaborato i rispettivi business plan che stabilivano la prevedibile redditività del progetto. Nell'applicare il principio dell'investitore privato, la Commissione paragona tale progetto con la redditività di progetti e soggetti che, per le loro dimensioni, non sono comparabili, svuotando così di contenuto tale principio in violazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 345 TFUE.

La Commissione rifiuta inoltre di tener conto, nella sua analisi giuridico-economica, del fatto che, oltre al progetto di studi cinematografici, esisteva anche il progetto di sviluppo di una zona commerciale e alberghiera in terreni circostanti la proprietà della SPTCV. Tenendo conto di entrambi i progetti, la redditività dell'investimento nella CDL era ancora maggiore.

2.    Errore di diritto nell'analisi di compatibilità del progetto CDL e difetto di motivazione

Le ricorrenti ritengono che la Commissione rifiuti di considerare che, dal momento che la CDL si trova ad Alicante, il progetto poteva essere scelto per ricevere aiuti regionali. Essendo un grande progetto d'investimento, le autorità spagnole hanno ritenuto che la CDL avrebbe potuto aspirare ad aiuti regionali di portata pari a circa il 36%, senza che ciò sollevasse contestazioni da parte della Commissione. Quest'ultima rifiuta nondimeno di accettare il fatto che, applicando il principio dell'investitore privato al 64 % dell'investimento, il progetto presentava una redditività ancora maggiore.

In subordine, le ricorrenti ritengono che l'investimento delle autorità di Valencia nel complesso di studi cinematografici CDL dovrebbe essere dichiarato complessivamente o parzialmente compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d) TFUE.

La Commissione non motiva le proprie conclusioni secondo cui gli aiuti alla costruzione degli studi cinematografici CDL non sono necessari, proporzionati e adeguati e non potrebbero nemmeno avvalersi - neanche parzialmente - della compatibilità come aiuto destinato alla promozione della cultura.

3.    Errore di diritto dovuto a mancanza di decisione e, in ogni caso, totale carenza di motivazione in relazione agli incentivi alle produzioni

Oltre a ritenere che l'investimento nella CDL costituisce un aiuto incompatibile, la Commissione qualifica alla stessa stregua ogni incentivo concesso a produttori cinematografici a patto che le riprese avvengano presso gli studi della CDL.

La decisione dedica a tali presunti aiuti un solo punto, in cui si limita a dichiararli incompatibili. La decisione non descrive la misura in oggetto a cui si riferisce, né menziona le informazioni fornite a tal fine dallo Stato membro, né esamina la presenza/mancanza degli elementi costitutivi degli aiuti, né procede all'analisi dei criteri di compatibilità, né affronta la possibile sussistenza del legittimo affidamento.

Le ricorrenti ritengono pertanto che si tratti di un atto inesistente o nullo per difetto di motivazione. Inoltre tali incentivi, rispettando le condizioni della comunicazione della Commissione sugli aiuti al cinema del 2001, avrebbero dovuto essere ritenuti compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d) TFUE.

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