Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 - BASF/Commissione
("Concorrenza - Intese nel settore dei prodotti vitaminici - Diritti della difesa - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Fissazione dell'importo di base dell'ammenda - Efficacia deterrente - Circostanze aggravanti - Ruolo di leader o di istigatore - Cooperazione nel procedimento amministrativo - Segreto professionale e principio di buona amministrazione")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BASF AG (Ludwigshafen, Germania) [Rappresentanti: N. Levy, J. Temple-Lang, solicitors, R. O' Donoghue, barrister, e C. Feddersen, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: R. Wainwright e L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento o di riduzione delle ammende comminate alla ricorrente dall'art. 3, lett. b), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 - Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1).
Dispositivo della sentenza
1) L'importo delle ammende comminate alla ricorrente per le infrazioni relative alle vitamine C e D 3, al betacarotene e ai carotenoidi dall'art. 3, lett. b), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 - Vitamine), è fissato come segue:
- infrazione relativa alla vitamina C: EUR 10,875 milioni;
- infrazione relativa alla vitamina D 3: EUR 5,6 milioni;
- infrazione relativa al betacarotene: EUR 16 milioni;
- infrazione relativa ai carotenoidi: EUR 15,5 milioni.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La ricorrente sopporterà quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente.
____________1 - GU C 109 del 4.5.2002.