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Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 - Cantieri Navali Termoli/Commissione

(Causa T-70/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cantieri Navali Termoli SpA (Termoli, Italia) (rappresentante: B. Daniela Mammarella, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

annullare la decisione,

vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione, del 4 luglio 2006, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli SpA [n. C 48/2004 (ex N 595/2003)]1, con cui è stato qualificato di aiuto di Stato incompatibile col mercato comune l'aiuto di funzionamento di cui all'articolo 3 del regolamento sulla costruzione navale2, che l'Italia intendeva dare alla ricorrente, con riferimento alla nave C.180 (ex 173), in quanto è stata negata la proroga di dieci mesi del termine di consegna della nave, sul presupposto che le cause dei ritardi addotte dalla ricorrente (impatto degli eventi dell'undici settembre 2001 a New York, la necessità di modifiche tecniche, l'incidenza delle calamità naturali) non soddisfacessero il disposto dell'articolo 3, secondo paragrafo, secondo comma, del regolamento citato.

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere:

a)     Vizio di forma per carenza di motivazione, in ordine:

-    all'asserita irrilevanza causale nella fattispecie degli eventi dell'undici settembre. Si ritiene a questo riguardo che, contrariamente al settore della costruzione delle navi di crociera, quello riguardante la costruzione delle navi petrolchimiche, in cui opera la ricorrente, è stato ritenuto non perturbato da questi eventi.

-    alla ritenuta non provata incidenza causale delle calamità naturali che hanno colpito il territorio dove opera la ricorrente.

-    alla necessità di introdurre modifiche tecniche alla costruzione.

b)    Errore manifesto nella valutazione dei fatti, con la indebita distinzione tra Chemical Markets ed altri settori dello Shipping ai fini dell'applicazione della regolamentazione comunitaria in questione, nonché con la parziale, astratta e non contestualizzata lettura del rapporto dell'istituto Clarkson Research, del novembre 2003, cui è stata attribuita una importanza decisiva, senza effettuare riscontri concreti e documentalmente comprovati, addotti a giustificazione e a comprova dello Stato italiano per perturbamento subito nel programma dei lavori.

c)     Sviamento di potere, stante l'omessa valutazione in concreto ed in relazione alle caratteristiche e circostanze del caso specifico della idoneità ad incidere sugli scambi tra stati membri della richiesta proroga di appena dieci mesi, e quindi della compatibilità dell'aiuto al funzionamento in questione con le regole comunitarie della concorrenza.

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1 - GU L 283, del 28.12.2006, pag. 53.

2 - Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, del 18.7.1998, pag. 1)