Language of document : ECLI:EU:T:2008:148

Cause T‑383/06 e T‑71/07

Icuna.Com SCRL

contro

Parlamento europeo

«Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Appalti pubblici di servizi — Gara di appalto comunitaria — Rigetto di un’offerta — Decisione di annullare la gara d’appalto — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Non luogo a provvedere»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Art. 230, quarto comma, CE)

2.      Bilancio delle Comunità europee — Regolamento finanziario — Disposizioni applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 101, primo comma)

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Riferimento al fondamento giuridico di un atto

(Art. 253 CE)

4.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.      Una decisione del Parlamento europeo vertente sull’annullamento di una procedura di gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di un’impresa offerente allorché, trattandosi di un annullamento di tutta la suddetta procedura, tale decisione comporti l’annullamento della decisione di rigetto della sua offerta, ma altresì quello di una decisione che annullava una decisione di aggiudicazione dell’appalto a tale impresa, nonché quello di una decisione che le aggiudicava l’appalto. Pertanto, tale impresa è direttamente interessata dalla decisione vertente sull’annullamento della procedura di gara d’appalto. Per la stessa ragione, tale decisione arreca pregiudizio a quest’impresa, che ha quindi un interesse a che sia annullata. Inoltre, essa è individualmente interessata da tale decisione, in quanto era la sola offerente a cui era stato aggiudicato l’appalto nell’ambito della procedura di gara d’appalto annullata. Questo elemento è tale da distinguerla rispetto a tutti gli altri offerenti non aggiudicatari.

(v. punti 47-48)

2.      L’art. 101, primo comma, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, disciplina, nell’ipotesi di una rinuncia all’appalto o di un annullamento della procedura di gara d’appalto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, il conflitto tra gli interessi privati degli offerenti e dell’aggiudicatario, da un lato, e l’interesse generale che deve perseguire l’amministrazione aggiudicatrice, dall’altro. Infatti, si devono distinguere due fasi nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione.

In primo luogo, prima della firma del contratto con l’offerente selezionato, l’amministrazione aggiudicatrice non è vincolata e può così, nell’ambito della sua missione di interesse generale, rinunciare liberamente all’appalto o annullare la procedura di gara d’appalto. L’art. 101 del citato regolamento esclude, in questo caso, ogni diritto all’indennizzo dei candidati o offerenti a causa di una tale rinuncia o annullamento.

In secondo luogo, dopo la firma del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice è contrattualmente vincolata nei confronti dell’offerente selezionato. Pertanto, non può più, in linea di principio, rinunciare all’appalto o annullare la procedura di gara d’appalto unilateralmente. La situazione può essere diversa solo in circostanze eccezionali come quelle in cui le parti contraenti hanno deciso, di comune accordo, di rinunciare al contratto.

L’interpretazione dell’art. 101, primo comma, del suddetto regolamento, secondo la quale l’amministrazione aggiudicatrice, una volta firmato il contratto con l’aggiudicatario, non è più competente ad annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto, anche se l’aggiudicatario ha rinunciato alla sua posizione contrattuale, rischierebbe, nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice abbia constatato, dopo la firma del contratto, l’eventuale presenza di irregolarità nella procedura di aggiudicazione, di portare le parti di tale procedura in una situazione di stallo. Da un lato, un’esecuzione del contratto le esporrebbe, in una tale situazione, al rischio di ricevere un ordine di sospensione dell’esecuzione o ad un annullamento della decisione di aggiudicazione, in seguito a un ricorso dinanzi al Tribunale presentato da un offerente non selezionato. Dall’altro, l’amministrazione aggiudicatrice non potrebbe annullare la procedura o rinunciare all’appalto, anche se l’aggiudicatario fosse pronto a rinunciare al contratto. Orbene, l’art. 101 del regolamento menzionato non può essere interpretato nel senso che si oppone alla volontà comune delle parti del contratto di annullare quest’ultimo senza avergli dato un inizio di esecuzione. In una situazione del genere, l’amministrazione aggiudicatrice deve quindi avere il diritto di annullare la procedura di gara d’appalto.

(v. punti 58-61)

3.      La portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione onde consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per poter tutelare i propri diritti e di verificare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità.

Per quanto riguarda più in particolare la menzione del fondamento giuridico di un atto giuridico, l’omissione del riferimento ad una precisa disposizione può non costituire un vizio sostanziale, qualora sia possibile determinare il fondamento giuridico di un atto con l’ausilio di altri elementi, in quanto detto espresso richiamo è indispensabile solo quando la sua omissione lascia gli interessati e il giudice comunitario nell’incertezza circa il fondamento giuridico preciso.

(v. punti 67-68)

4.      La responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinata alla coesistenza di un insieme di presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato. Poiché questi tre presupposti per il sorgere della responsabilità sono cumulativi, l’assenza di uno di essi è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni. Quanto al primo di tali presupposti, il comportamento illecito contestato ad un’istituzione comunitaria deve consistere in una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

Quando una domanda di annullamento formulata dall’interessato è manifestamente infondata in diritto, in assenza di comportamento illegittimo dell’istituzione, ed una domanda di risarcimento è fondata sugli stessi argomenti dedotti a sostegno della domanda di annullamento, tale domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto è altrettanto infondata in diritto, in mancanza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

(v. punti 77-79, 81)