Language of document : ECLI:EU:T:2011:664

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

15 novembre 2011

Causa T-58/11 P

Michel Nolin

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Soppressione dei punti di merito e di priorità a seguito di una promozione sulla base dell’art. 29 dello Statuto – Fondamento giuridico – Competenza dell’autore dell’atto – Principio di non discriminazione»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 1° dicembre 2010, causa F‑82/09, Nolin/Commissione.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. M. Michel Nolin sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Procedura – Punti di merito e di priorità – Numero corrispondente alla soglia di promozione – Detrazione dal totale di punti accumulati da un funzionario che ha beneficiato di una promozione

(Statuto dei funzionari, artt. 29 e 45)

2.      Funzionari – Autorità che ha il potere di nomina – Poteri – Esercizio – Ripartizione delle pratiche – Deroghe – Subdelega – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 2)

1.      La nozione di promozione accolta all’art. 29, n. 1, lett. a), sub iii), dello Statuto dev’essere intesa alla luce della sua definizione di cui all’art. 45 dello Statuto e, pertanto, dev’essere coerente con le disposizioni di esecuzione adottate sul suo fondamento. Infatti, l’esame delle candidature alla promozione ai sensi dell’art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto deve avvenire conformemente alle disposizioni dell’art. 45 dello Statuto, il che comprende necessariamente quella dell’art. 2, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto adottate dalla Commissione nel 2004, che prevede espressamente che, dopo una promozione, il numero di punti corrispondente alla soglia di promozione è detratto dal totale di punti accumulati dal funzionario promosso.

Se ciò non avvenisse, i funzionari promossi ai sensi dell’art. 29 dello Statuto potrebbero utilizzare ai fini di una nuova promozione un gran numero di punti di merito e di priorità acquisiti in un grado inferiore, il che sarebbe in contrasto con l’art. 45 dello Statuto, a norma del quale il raffronto dei meriti di un funzionario ai fini della sua promozione deve operarsi con riferimento ai suoi colleghi dello stesso grado. Inoltre, i detti funzionari beneficerebbero, rispetto ai loro colleghi promossi esclusivamente sulla base dell’art. 45 dello Statuto, di una maggior probabilità di essere rapidamente di nuovo promossi, il che sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento, principio generale del diritto dell’Unione europea, sancito dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 36 e 37)

Riferimento:

Corte 14 settembre 2010, causa C‑550/07 P, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. (Racc. pag. I-8301, punto 54)

Tribunale di primo grado 26 ottobre 1993, causa T‑22/92, Weissenfels/Parlamento (Racc. pag. II-1095, punto 66); 30 settembre 2003, causa T‑302/02, Kenny/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-235 e II-1137, punto 56)

2.      Una subdelegazione o una deroga ai criteri di ripartizione dei poteri conferiti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina potrebbe comportare la nullità di un atto dell’amministrazione soltanto se una siffatta subdelegazione o deroga rischiasse di pregiudicare una delle garanzie offerte ai funzionari dallo Statuto o le regole di buona amministrazione in materia di gestione del personale. Infatti, una decisione della Commissione adottata in forza dell’art. 2 dello Statuto implica una ripartizione delle pratiche all’interno dei servizi della Commissione, piuttosto che una ripartizione rigida la cui inosservanza sia sanzionata dalla nullità degli atti compiuti al di fuori del quadro tracciato.

(v. punto 49)

Riferimento:

Tribunale di primo grado 15 settembre 1998, causa T‑23/96, De Persio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-483 e II-1413, punto 111); 5 ottobre 2009, cause riunite T‑40/07 P e T‑62/07 P, de Brito Sequeira Carvalho e Commissione/Commissione e de Brito Segueira Carvalho (Racc. PI pagg. I‑B‑1‑89 e II-B-1-551, punto 155)