Language of document : ECLI:EU:T:2014:679

Causa T‑59/11

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis

contro

Commissione europea

«Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) – Contratti Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It – Programma eTEN, relativo alle reti di telecomunicazioni transeuropee – Contratti Navigabile e Euridice – Programma quadro per l’innovazione e la competitività – Contratto T-Seniority – Pagamento del saldo – Domanda riconvenzionale – Rimborso delle somme anticipate – Indennità forfettaria»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 luglio 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto soggetto al diritto nazionale – Interpretazione del contratto alla luce del diritto nazionale – Presupposti

(Art. 272 TFUE)

2.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita esclusivamente dall’articolo 272 TFUE e dalla clausola compromissoria – Applicazione di norme nazionali in materia di competenza – Esclusione

(Art. 272 TFUE)

3.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che concede un sostegno finanziario dell’Unione per la realizzazione di un progetto nell’ambito delle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto – Diritto della Commissione al rimborso delle somme ritenute inammissibili, maggiorate degli interessi moratori – Rispetto dei principi di proporzionalità e dell’esecuzione dei contratti secondo buona fede

(Art. 272 TFUE)

4.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che concede un sostegno finanziario dell’Unione per la realizzazione di un progetto nell’ambito delle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Grave inadempienza da parte del beneficiario di un contributo ai suoi obblighi professionali – Esclusione dalle procedure per la concessione di una sovvenzione

[Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 93, § 1, a) e c), 96, § 2, a), e 114, § 3; regolamento della Commissione n. 1302/2008, art. 3]

5.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che concede un sostegno finanziario dell’Unione per la realizzazione di un progetto nell’ambito delle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Lingua di trasmissione dei documenti – Determinazione in base alla legge applicabile al contratto

(Art. 272 TFUE)

6.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale a conoscere di una domanda riconvenzionale – Fondamento

(Artt. 256, § 1, TFUE e 272 TFUE)

7.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che concede un sostegno finanziario dell’Unione per la realizzazione di un progetto nell’ambito delle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Domanda di accertamento dell’ammissibilità di talune spese e di versamento di taluni importi – Domanda riconvenzionale con i relativi interessi moratori formulata nel controricorso – Ricevibilità

(Art. 272 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale)

8.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto ad un processo equo – Portata – Principio di parità delle armi – Inclusione

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 73, 83)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 78, 264)

3.      Devono essere considerate inammissibili le spese sottoposte alla Commissione dal beneficiario di contributi finanziari dell’Unione in forza di diversi contratti conclusi tra tale beneficiario e la Commissione nell’ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione, qualora siano violate le clausole contrattuali. Ciò si verifica quando siano accertate, da un lato, l’inattendibilità dei libri contabili del citato beneficiario e, dall’altro, carenze e irregolarità nel sistema di registrazione degli orari di lavoro, nonché nel numero manifestamente eccessivo di giorni di lavoro dichiarati per il direttore dei programmi.

(v. punti 85‑89, 94‑102, 108, 110, 112, 115, 123, 126‑130, 137‑143, 146‑149, 164, 240, 241, 296, dispositivo 2, 3)

4.      Nel caso in cui la Commissione abbia informato una ricorrente dell’intenzione, alla luce delle conclusioni di una revisione contabile provvisoria, da un lato, di escluderla da una procedura di concessione di una sovvenzione in corso nel contesto del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in ragione di un inadempimento professionale grave, e, dall’altro, di infliggerle una sanzione amministrativa nella forma di un’esclusione dagli appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio dell’Unione, per un periodo massimo di cinque anni, in ragione della grave violazione dei suoi obblighi contrattuali, la registrazione definitiva della ricorrente nella base centrale di dati sull’esclusione è oggettivamente giustificata e trova origine nel comportamento stesso di quest’ultima. A tale proposito, è ininfluente il fatto che la registrazione provvisoria di tale ricorrente nella base centrale di dati sull’esclusione, inizialmente motivata in riferimento ai casi di esclusione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1605/2002, fosse giustificata da circostanze diverse.

(v. punti 213, 214, 218)

5.      Per quanto riguarda la relazione di revisione contabile redatta dalla Commissione in applicazione delle disposizioni di diversi contratti di contributo finanziario conclusi tra la Commissione e un contraente stabilito in uno Stato membro, nell’ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione, la questione della lingua in cui tale documento dev’essere trasmesso a tale contraente rientra nel diritto applicabile ai predetti contratti.

(v. punto 226)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 264, 265, 269)

7.      Il regolamento di procedura non contiene alcuna particolare esigenza riguardo alle condizioni in cui una domanda riconvenzionale, mediante la quale il convenuto originario intende ottenere un vantaggio diverso dal semplice rigetto delle pretese avversarie, può essere proposta a seguito di un ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria. Nulla vieta quindi, a priori, che il convenuto nell’ambito di una lite contrattuale possa proporre una siffatta domanda nel controricorso. Tale circostanza non è quindi idonea, di per sé, a comportare l’irricevibilità della domanda riconvenzionale.

Inoltre, tenuto conto dell’organizzazione attuale del procedimento scritto di cui al regolamento di procedura, a partire dal momento in cui sia offerta la possibilità, alla parte inizialmente convenuta, di proporre una domanda riconvenzionale, ne consegue necessariamente che la parte inizialmente ricorrente potrà prendere posizione solo una volta per iscritto su tale domanda nella replica. Tuttavia, essa può rispondere in udienza agli argomenti dedotti dalla Commissione nella controreplica con riguardo alle domande riconvenzionali.

(v. punti 269, 270, 273, 274)

8.      Il principio di parità delle armi è finalizzato a garantire l’equilibrio tra le parti del procedimento. È un corollario della nozione stessa di giusto processo ed implica che tutte le parti devono ragionevolmente poter presentare le proprie difese e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari.

(v. punto 271)