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Ricorso proposto il 26 gennaio 2011 - Kraft Foods Global Brands / UAMI- Fenaco (SUISSE PREMIUM)

(Causa T-60/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Kraft Foods Global Brands LLC (Northfield, Stati Uniti) (rappresentante: avv. Sr. M. de Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fenaco Genossenschaft (Berna, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 novembre 2010, procedimento R 522/2010-1, e

condannare il convenuto e la controinteressata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Fenaco Genossenschaft

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "SUISSE PREMIUM" per prodotti e servizi delle classi 30, 31 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo "PREMIUM" per prodotti della classe 30.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).