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Ricorso proposto il 27 gennaio 2011 - Castelnou Energía / Commissione europea

(Causa T-57/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Castelnou Energía, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Garayar, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare ricevibile il ricorso per annullamento;

Annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione impugnata e

Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalla Castelnou Energía, SL nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 108, n. 2 del TFUE e dell'art. 4, n. 4 del regolamento (CE) del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1), in quanto l'adozione della decisione non è stata preceduta dall'avvio del procedimento d'indagine formale, nonostante sussistessero dubbi in ordine alla sua compatibilità.

Secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 106, n. 2 TFUE, dell'art. 107 TFUE in combinato disposto con l'art. 108, n. 2 TFUE e con l'art. 4, n. 4 del regolamento n. 659/1999, dato che la Commissione ha effettuato un'analisi incompleta della misura, poiché ha omesso di analizzare la compatibilità della misura considerata nel suo complesso, composto da tre elementi diversi (vale a dire, la compensazione finanziaria per i produttori di elettricità, il meccanismo di entrata in funzionamento preferenziale e l'obbligo di acquisto di carbone locale).

Terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione sancito all'art. 296 TFUE, poiché la Commissione europea non ha esplicitato le ragioni che l'hanno indotta a non analizzare la compatibilità di tutti gli elementi della misura.

Quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dei principi generali del diritto di difesa e di buona amministrazione che devono disciplinare il procedimento amministrativo, dato che la Castelnou è stata privata della possibilità di far valere i propri argomenti nell'ambito del procedimento di indagine formale che la Commissione avrebbe dovuto aver avviato.

Quinto motivo di ricorso, relativo alla violazione del art. 106, n. 2 TFUE, della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297, del 29.11.2005, pag. 4), nonché dell'art. 11, n. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE - (GU L 176, del 15.7.2003, pag. 37), considerato che (i) la misura non risulta giustificata dalla sussistenza di un rischio di fornitura elettrica il quale determinerebbe -come invece asserito - la necessità di un servizio di interesse economico generale e (ii) anche qualora vi fosse un rischio per la fornitura elettrica (quod non), la misura sarebbe in ogni caso sproporzionata rispetto allo scopo di garantire la fornitura elettrica e, pertanto, risulta illegittima.

Sesto motivo di ricorso, relativo allo sviamento di potere della Commissione, dato che, anche qualora ricorressero indizi oggettivi, pertinenti e concordanti i quali dimostrano che la misura non sarebbe diretta a garantire la fornitura elettrica, ma piuttosto a sostenere l'industria mineraria, la Commissione ha basato la decisione di compatibilità della misura su di un motivo che sapeva non essere quello reale, adottando, in tal modo, la decisione per motivi diversi da quelli invocati.

Settimo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità della decisione, in quanto la sua adozione comporta una violazione da parte della Commissione delle disposizioni del TFUE che garantiscono la libera circolazione delle merci (artt. 28 e 34 TFUE) e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).

Ottavo motivo di ricorso, relativo all'errore di diritto della Commissione, considerato che l'autorizzazione della misura viola talune disposizioni di diritto derivato dell'Unione, ossia: la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, del 25.10.2003, pag. 32), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 2009/29/CE (GU L 140, del 5.6.2009, pag. 63); la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 gennaio 2006, 2005/89/CE, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33, del 4.2.2006, pag. 22); e il regolamento (CE) del Consiglio, del 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205, del 2.8.2002, pag. 1).

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