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Impugnazione proposta il 26 luglio 2022 dalla Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), dell’11 maggio 2022 causa T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi / Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-512/22 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) (rappresentanti: M. Carpinelli, R. Vaccarella, A. Baldaccini, A. Saccucci, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea, Silvio Berlusconi

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)    annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022;

2)    per l’effetto, annullare la decisione della BCE del 25.10.2016;

3)    in via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022 e rimettere la causa ad altra sezione del medesimo Tribunale;

4)    condannare la BCE al pagamento delle spese di giudizio, anche relativamente al primo grado;

5)    in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre le idonee misure di organizzazione o mezzi istruttori per l’acquisizione del verbale dell’udienza di discussione del 16.09.2021 e della registrazione sonora dell’udienza.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo. Errore di diritto nella valutazione degli effetti del controllo esercitato dai ricorrenti su Banca Mediolanum – Errore manifesto di valutazione e snaturamento dei fatti in ordine all’acquisizione della partecipazione qualificata – Illegittima sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato – Violazione del principio del contraddittorio – Errore di diritto nella qualificazione giuridica della fattispecie di “acquisizione” di una partecipazione qualificata sotto il profilo del diritto dell’Unione europea e del diritto nazionale – Omessa applicazione del diritto nazionale – Violazione del principio di leale cooperazione – Contraddittorietà della motivazione – Eccesso di potere.

Il motivo è articolato in sei parti, riguardanti le seguenti questioni:

A) l’accertamento del controllo congiunto su Banca Mediolanum esercitato, “prima della fusione in questione”, dai ricorrenti mediante un patto parasociale stipulato con Fin. Prog. Italia: errata valutazione delle conseguenze;

B) la qualità del sig. Silvio Berlusconi di partecipante qualificato di Banca Mediolanum: errata ricostruzione della sequenza “provvedimento della Banca d’Italia del 7.10.2014”-“fusione”-“sentenza del Consiglio di Stato del 3.03.2016”; travisamento dei fatti e palese errore di diritto;

C) la sostituzione, da parte del Tribunale, di una propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato: violazione degli artt. 263 e 264 TFUE;

D) la nuova nozione europea di acquisizione di una partecipazione qualificata: mancata applicazione del diritto nazionale;

E) la creazione da parte del Tribunale di una fattispecie non prevista dalla normativa europea;

F) la distinzione tra partecipazione qualificata indiretta e partecipazione qualificata diretta: violazione dell’art. 22 della CRD IV e dell’art. 22 TUB.

Secondo motivo. Errori di diritto in ordine alla ritenuta legittimità della Direttiva n. 2013/36/UE 1 – Violazione del principio generale di non retroattività degli atti e del principio generale di certezza del diritto – Manifesta contraddittorietà della motivazione

Terzo motivo. Errori di diritto – Violazione del principio dell’autorità della cosa giudicata e del principio generale di certezza del diritto – Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (rinvio al Nono motivo) – Omessa motivazione

Quarto motivo. Errori di diritto sull’applicazione della normativa interna di recepimento della Direttiva n. 2013/36/UE – Violazione del principio di certezza del diritto – Omessa considerazione di un fatto decisivo sopravvenuto in corso di giudizio (riabilitazione) che determina automaticamente il riacquisto dei requisiti di onorabilità ai sensi della normativa interna di recepimento.

Il motivo è articolato in quattro parti, riguardanti le seguenti questioni:

A) il mancato recepimento nell’ordinamento interno dell’art. 23, par. 1, della CRD IV e, comunque, l’illegittimità del d.m. n. 144/1998;

B) la mancata pubblicazione dell’elenco (di documenti da presentare a fini autorizzativi) previsto dall’art. 23, par. 4, della CRD IV;

C) la non opponibilità delle guidelines del 2008;

D) il provvedimento di riabilitazione ottenuto dal sig. Silvio Berlusconi: omessa considerazione di un fatto decisivo sopravvenuto in corso di giudizio che determina automaticamente il riacquisto dei requisiti di onorabilità ai sensi della normativa interna di recepimento.

Quinto motivo. Errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 23 della Direttiva n. 2013/36/UE in relazione alla rilevanza del requisito della possibile influenza del candidato acquirente nel caso di perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa interna

Sesto motivo. Errori di diritto sulla rilevanza del principio di proporzionalità nell’applicazione della Direttiva n. 2013/36/UE in relazione al preteso automatismo derivante dalla normativa interna di recepimento – Divieto di automatismi – Omessa o insufficiente motivazione

Settimo motivo. Errori di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’art. 22, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 1 e dell’art. 32, par. 1 e par. 5, del Regolamento (UE) n. 468/2014 2 – Violazione del pertinente diritto interno applicabile – Violazione degli artt. 41 e 47 della Carta – Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

Ottavo motivo. Illegittimità del termine breve (3 giorni) previsto dall’art. 31, par. 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014, per presentare osservazioni – Violazione dell’art. 41 della Carta e dei corrispondenti principi generali di diritto desumibili dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri – Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – Non rispondenza a criteri di ragionevolezza e proporzionalità del termine e mancato esercizio di giurisdizione da parte del Tribunale sotto tale profilo

Nono motivo. Errori di diritto nell’applicazione dell’art. 84 Reg. proc. Trib. in relazione ai motivi nuovi presentati a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 19.12.2018 – Errore manifesto di valutazione in ordine alla sussistenza di un “nuovo elemento di diritto”, carenza e illogicità manifesta della motivazione – Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell’art. 47 della Carta –Omessa motivazione in ordine al mancato esame d’ufficio dei motivi nuovi

Decimo motivo. Errore manifesto di valutazione in ordine alla ricevibilità del motivo di ricorso attinente al provvedimento di positiva conclusione dell’affidamento in prova ai servizi sociali – Manifesta illogicità della motivazione – Violazione del diritto interno – Violazione dell’art. 84 Reg. proc. Trib. – Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell’art. 47 della Carta – Omessa motivazione in ordine al mancato esame d’ufficio del motivo

Undicesimo motivo. Violazione dell’art. 85, par. 3, Reg. proc. Trib. in relazione alla irricevibilità delle nuove prove – Errore manifesto di valutazione in ordine alla rilevanza ai fini della decisione della sentenza della Corte di giustizia del 19.12.2018 e della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10355/2021 – Omesso esame di un documento decisivo ai fini della ricevibilità dei motivi nuovi – Violazione dei diritti di difesa e dell’art. 47 della Carta in particolare

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1     Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

1     Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

1     Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU 2014, L 141, pag. 1).