Language of document : ECLI:EU:T:2006:240





Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 6 settembre 2006 – Hensotherm / UAMI – Hensel (HENSOTHERM)

(Causa T‑366/04)

«Marchio comunitario — Procedimento di annullamento — Marchio comunitario figurativo e denominativo HENSOTHERM — Marchio nazionale denominativo HENSOTHERM — Irricevibilità del ricorso contro la decisione che dichiara la nullità — Termini — Restitutio in integrum»

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49) (v. punti 32‑33, 57)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 luglio 2004 (procedimento R 614/2003‑1), concernente un procedimento di nullità del marchio comunitario figurativo HENSOTHERM.

Dati relativi alla causa

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di nullità:

Marchio figurativo HENSOTHERM per prodotti delle classi 2 e 17 ‑ marchio comunitario n. 357863

Titolare del marchio comunitario:

Hensotherm AB

Proponente la domanda di nullità:

Rudolf Hensel GmbH

Marchio del proponente la domanda di nullità:

Il marchio denominativo nazionale HENSOTHERM (n. 213672) per prodotti della classe 2

Decisione della divisione di annullamento:

Annullamento del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

3)

L’interveniente sopporterà le proprie spese.