Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 6 settembre 2006 – Hensotherm / UAMI – Hensel (HENSOTHERM)
(Causa T‑366/04)
«Marchio comunitario — Procedimento di annullamento — Marchio comunitario figurativo e denominativo HENSOTHERM — Marchio nazionale denominativo HENSOTHERM — Irricevibilità del ricorso contro la decisione che dichiara la nullità — Termini — Restitutio in integrum»
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49) (v. punti 32‑33, 57)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 luglio 2004 (procedimento R 614/2003‑1), concernente un procedimento di nullità del marchio comunitario figurativo HENSOTHERM. |
Dati relativi alla causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di nullità: | Marchio figurativo HENSOTHERM per prodotti delle classi 2 e 17 ‑ marchio comunitario n. 357863 |
Titolare del marchio comunitario: | Hensotherm AB |
Proponente la domanda di nullità: | Rudolf Hensel GmbH |
Marchio del proponente la domanda di nullità: | Il marchio denominativo nazionale HENSOTHERM (n. 213672) per prodotti della classe 2 |
Decisione della divisione di annullamento: | Annullamento del marchio comunitario |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La ricorrente è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). |
3) | | L’interveniente sopporterà le proprie spese. |