Language of document : ECLI:EU:T:2013:10

Causa T‑54/11

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Aiuto al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 (2000‑2006), relativo alla regione dell’Andalusia (Spagna) — Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 — Termine di tre mesi — Direttiva 93/36/CEE — Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara»

Massime — Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 gennaio 2013

1.      Coesione economica, sociale e territoriale — Fondo europeo di sviluppo regionale — Decisione di riduzione di un contributo finanziario — Termine — Carattere indicativo — Inosservanza da parte della Commissione — Irrilevanza — Obbligo per la Commissione di rispettare il principio della certezza del diritto

[Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 39, § 3, b); regolamento della Commissione n. 448/2001, art. 5, § 3]

2.      Coesione economica, sociale e territoriale — Fondo europeo di sviluppo regionale — Decisione di riduzione di un contributo finanziario — Necessità di una previa procedura di cooperazione

(Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38 e 39)

3.      Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36 — Deroghe alle norme comuni — Interpretazione restrittiva — Esistenza di circostanze eccezionali — Onere della prova

(Direttiva del Consiglio 93/36, art. 6, §§ 2 e 3)

4.      Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36 — Procedure negoziate — Condizioni di applicazione

[Direttiva del Consiglio 93/36, art. 6, § 3, c)]

1.      Per quanto riguarda la procedura di riduzione dell’aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dall’articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, risulta che, in caso di mancato accordo tra la Commissione e lo Stato membro e se quest’ultimo non ha apportato le necessarie rettifiche finanziarie, la Commissione può decidere di procedere a tali rettifiche sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione. Ai sensi di tale disposizione, nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 448/2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali, la Commissione può adottare una decisione entro un termine di tre mesi a partire dalla data dell’audizione prevista dall’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1260/1999.

In mancanza di un’intenzione contraria del legislatore chiaramente risultante dall’articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1260/1999 e dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 448/2001, il suddetto termine presenta, in linea di principio, solo un carattere indicativo e la sua violazione è priva di incidenza sulla legittimità della decisione della Commissione. La Commissione è infatti obbligata a escludere la presa a carico da parte del FESR delle spese che non sono state effettuate conformemente alle regole dell’Unione e tale obbligo non viene meno per il solo fatto che la decisione della Commissione interviene dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla data dell’audizione.

Tuttavia, in assenza di una norma che imponga un termine imperativo nel regolamento n. 1260/1999, l’esigenza fondamentale della certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri. La Commissione deve pertanto adoperarsi per rispettare tale termine, ma, in ragione della complessità che può riconnettersi al controllo delle suddette spese, può risultarle necessario disporre di più tempo per procedere ad un’approfondita analisi della situazione al fine di evitare la presa in carico di spese irregolari.

(v. punti 22, 23, 27-29)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

3.      Dal considerando 12 della direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, risulta che la procedura negoziata riveste carattere eccezionale, poiché l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva enumera tassativamente ed espressamente le sole eccezioni per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata.

Tali disposizioni, in quanto deroghe alle regole intese a garantire l’efficacia dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione nel settore dei pubblici appalti, devono costituire oggetto di interpretazione restrittiva.

L’onere della prova che effettivamente esistono le circostanze eccezionali che giustificano le suddette deroghe grava su colui che intende avvalersene.

(v. punti 34-36)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 40, 54)