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Ricorso proposto il 25 maggio 2012 - Sunrider / UAMI - Nannerl (SUN FRESH)

(Causa T-221/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Sunrider Corp. (Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti N. Dontas e E. Markakis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Austria).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 marzo 2012, nel procedimento R 2401/2010-4;

condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare l'UAMI alle spese necessarie sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "SUN FRESH", per prodotti della classe 32 - domanda di marchio comunitario n. 6171433.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 605014 del marchio denominativo "SUNNY FRESH", per prodotti della classe 5; registrazione del Regno Unito n. 2016689 del marchio figurativo in bianco e nero "SUNRIDER SUNNY FRESH", per prodotti della classe 32; registrazione irlandese n. 169766 del marchio figurativo in bianco e nero "SUNRIDER SUNNY FRESH", per prodotti della classe 32; registrazione ungherese n. 144500 del marchio denominativo "SUNNYFRESH", per prodotti della classe 5; registrazione Benelux n. 574389 del marchio figurativo in bianco e nero "SUNRIDER SUNNY FRESH", per prodotti delle classi 5, 29 e 32.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti:

violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009;

violazione dell'articolo 75, seconda frase, e dell'articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento del Consiglio n. 207/2009;

violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

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