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Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DELLA CORTE

     20 maggio 2003

nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verfassungsgerichtshof e Oberster Gerichtshof): Rechnungshof (C-465/00) contro Österreichischer Rundfunk, e a. e tra Christa Neukomm (C-138/01), Joseph Lauermann (C-139/01) e Österreichischer Rundfunk (1)

    ("Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali ( Direttiva 95/46/CE ( Tutela della vita privata ( Divulgazione dei dati sui redditi di dipendenti di enti sottoposti al controllo del

Rechnungshof")

    (Lingua processuale: il tedesco)

    (Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte")

Nei procedimenti riuniti C-465/00, C-138/01 e C-139/01, aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, rispettivamente dal Verfassungsgerichtshof (C-465/00) e dall'Oberster Gerichtshof (C-138/01 e C-139/01) (Austria), nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra Rechnungshof (C-465/00) e Österreichischer Rundfunk, Wirtschaftskammer Steiermark, Marktgemeinde Kaltenleutgeben, Land Niederösterreich, Österreichische Nationalbank, Stadt Wiener Neustadt, Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-AG, e tra Christa Neukomm (C-138/01), Joseph Lauermann (C-139/01) e Österreichischer Rundfunk, domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 20 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)Gli artt. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati non ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nelle cause principali, a condizione che sia provato che l'ampia divulgazione non solo dell'importo dei redditi annui, laddove questi superino un certo limite, delle persone impiegate presso enti soggetti al controllo del Rechnungshof, ma anche dei nomi dei beneficiari di tali redditi, è al contempo necessaria ed appropriata per l'obiettivo di buona gestione delle risorse pubbliche perseguito dal costituente. La verifica di ciò spetta ai giudici del rinvio.

2)Gli artt. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e), della direttiva 95/46 sono direttamente applicabili, nel senso che essi possono essere fatti valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali per evitare l'applicazione delle norme di diritto interno contrarie a tali disposizioni.

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1 - GU C 79 del 10.03.2001GU C 173 del 16.06.2001