Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) l'8 ottobre 2020 – FGSZ Földgázszállító Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-507/20)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Pécsi Törvényszék
Parti
Ricorrente: FGSZ Földgázszállító Zrt.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
Se sia conforme ai principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività – tenuto conto in particolare del paragrafo 63 delle conclusioni dell’avvocato generale nella causa Biosafe (C-8/17), del punto 27 della sentenza di cui alla causa Di Maura, (C-246/16), del punto 36 della sentenza di cui alla causa T-2 (C-396/16), e del fatto che uno Stato membro non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello effettivamente percepito dal fornitore di una cessione o di una prestazione per la cessione di beni o la prestazione di servizi di cui trattasi – la prassi di uno Stato membro secondo la quale quest’ultimo, invocando l’effetto ex tunc della riduzione della base imponibile applicabile in caso di mancato pagamento definitivo disciplinato dall’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA 1 , calcola il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dalla normativa generale di tale Stato membro, in cui la riduzione della base imponibile è possibile, a partire dalla data in cui la cessione di beni è stata inizialmente effettuata e non dal momento in cui un determinato credito è divenuto irrecuperabile e, invocando la scadenza di tale termine di prescrizione, priva il soggetto passivo in buona fede del suo diritto, connesso al fatto che il credito è divenuto definitivamente irrecuperabile, di ridurre la base imponibile, in circostanze nelle quali possono essere trascorsi diversi anni tra la data in cui la cessione dei beni è stata effettuata e il momento in cui il credito è divenuto definitivamente irrecuperabile, e nelle quali la normativa dello Stato membro, nel momento in cui la cessione di beni è stata effettuata, non consentiva, in contrasto con il diritto comunitario, la riduzione della base imponibile connessa al carattere definitivamente irrecuperabile di un credito.
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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).