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Ricorso proposto il 28 agosto 2008 -Hidalgo / UAMI - Bodegas Hidalgo - La Gitana

(Causa T-365/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Emilio Hidalgo, SA (Jerez de la Frontera, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)

Convenuta: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Hidalgo - La Gitana, SA (Sanlucar de Barrameda, Cadice, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2008, notificata alla ricorrente il 18 giugno 2008, adottata nel caso R 1329/2007-04;

condannare la convenuta e, eventualmente, l'interveniente, alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alle spese sostenute per il ricorso dinanzi la commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "HIDALGO" (domanda di registrazione n. 4 032 108) per prodotti della classe 33 "bevande alcoliche (tranne le birre)".

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Bodegas Hidalgo - La Gitana, SA.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo "HIDALGO" per prodotti della classe 33 ("Vini in generale e specialmente i tipi protetti dalle denominazioni d'origine sherry e manzanilla")

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rifiuto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 73 e 61, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 1 sul marchio comunitario e dei diritti di difesa della ricorrente, in quanto la decisione impugnata si basa su di un documento relativamente il quale la ricorrente non ha potuto esprimersi.

La ricorrente sostiene parimenti la violazione:

-    dell'art. 8, n. 1, lett. 4), del regolamento n. 40/94, in quanto la decisione     impugnata ritiene che i vini siano identici ad altre bevande alcoliche incluse     nella classe 33, diverse dai vini;

-    degli artt. 4, n. 1 e 5, n. 1, della direttiva 89/104/CEE 2 del Consiglio sul     ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi     d'impresa, nonché la lesione del principio di coesistenza ed equivalenza tra i     marchi nazionali ed i marchi comunitari.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

2 - Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (GU L 40 dell' 11.2.1989, pag. 1).