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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 26 agosto 2021 – M.D. / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

(Causa C-528/21)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: M.D.

Resistente: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)    Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115/CE 1 e l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 20, 24 e 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro di estendere l’applicazione di una riforma legislativa anche a procedimenti ripetuti in forza di una decisione giudiziaria emessa nell’ambito di procedimenti anteriori, riforma legislativa ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, viene assoggettato a un regime procedurale molto più sfavorevole, al punto tale da perdere lo status di persona che non può essere oggetto di rimpatrio neppure per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sicurezza nazionale, status che aveva acquisito in ragione della durata della sua residenza fino a tale momento; da vedere poi respinta la propria domanda di carta di soggiorno permanente sulla base di tale medesima situazione di fatto e per ragioni di sicurezza nazionale; da revocargli la carta di soggiorno già attribuita e da imporgli infine un divieto d’ingresso e di soggiorno, senza che le sue circostanze personali e familiari – in particolare, nel caso di specie, il fatto di avere a carico anche un cittadino ungherese minorenne – siano state prese in considerazione in alcun procedimento. Decisioni che possono avere come conseguenza la rottura dell’unità familiare o che cittadini dell’Unione, familiari del cittadino del paese terzo, tra cui un figlio minorenne, siano indotti ad abbandonare il territorio dello Stato membro.

2)    Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115 e l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro di non prendere in considerazione le circostanze personali e familiari del cittadino di un paese terzo prima di imporgli un divieto d’ingresso e di soggiorno, per il motivo che il soggiorno di tale persona, familiare di un cittadino dell’Unione, costituisce una minaccia reale, diretta e grave per la sicurezza nazionale del paese.

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione pregiudiziale:

3)    Se l’articolo 20 TFUE e gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 20 e 47 della Carta, nonché il considerando 22 della direttiva 2008/115, che impone come considerazione preminente [l’interesse] superiore del bambino, e il considerando 24 della medesima direttiva, che impone che si rispettino i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale, allorché constati, sulla base di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, che il diritto dello Stato membro o la prassi delle autorità competenti per gli stranieri fondata su tale diritto nazionale sono contrari al diritto dell’Unione, può prendere in considerazione, nell’esaminare la legittimità del divieto d’ingresso e di soggiorno, come diritto quesito del ricorrente nella presente controversia, il fatto che, nel periodo di vigenza della a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény [legge n. I del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno delle persone titolari di un diritto di libera circolazione e di soggiorno], questi soddisfacesse i requisiti necessari per l’applicazione dell’articolo 42 di detta legge, ossia avesse compiuto oltre dieci anni di residenza regolare in Ungheria, o nel senso che, nel verificare la fondatezza dell’adozione del divieto d’ingresso e di soggiorno, detto giudice deve applicare direttamente l’articolo 5 della direttiva 2008/115 per tener conto delle circostanze familiari e personali, nel silenzio al riguardo della a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény [legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi].

4)    Se sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare al diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 13 della direttiva 2008/115 e al diritto a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della Carta, la prassi di uno Stato membro in virtù della quale, nell’ambito del procedimento avviato da un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nell’esercizio del suo diritto al ricorso, le autorità competenti per gli stranieri non ottemperano a una decisione giudiziaria definitiva che ordina la tutela giurisdizionale immediata della sospensione dell’esecuzione di una decisione di divieto d’ingresso e di soggiorno, adducendo che hanno già inoltrato al sistema d’informazione Schengen (SIS II) una segnalazione relativa a tale divieto, così che il cittadino di paese terzo, familiare del cittadino dell’Unione, non può esercitare personalmente il diritto al ricorso né entrare nel territorio dello Stato membro – l’Ungheria – mentre ha luogo il procedimento e non è stata ancora pronunciata una decisione definitiva nella controversia in cui è parte.

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1     Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).