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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso delle società First Data Corporation, FDR Limited e First Data Merchant Services Corporation contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 febbraio 2002

    (Causa T-28/02)

    Lingua di procedura: inglese

Il 4 febbraio 2002 le società First Data Corporation, FDR Limited e First Data Merchant Services Corporation, rappresentate dagli avv.ti P. Bos e M. Morten Nissen dello studio Dorsey & Whitney LLP, di Bruxelles (Belgio) hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione 9 agosto 2001, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso Comp/D1/29.373 - Visa International), limitatamente al suo art. 5, quinto trattino;

(condannare la Commissione al pagamento delle spese sopportate dalle ricorrenti nel presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione, nella parte in cui stabilisce che il divieto di affiliazione di esercenti senza aver emesso carte, imposto dalla Visa Corporation, non rappresenta una significativa restrizione al commercio, così da non rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, né dell'art. 53 dell'accordo SEE. Tale divieto implica che una società che intenda stipulare convenzioni con gli esercenti, ossia eseguire i pagamenti effettuati a mezzo di carta di credito dai clienti degli esercenti medesimi, deve prima emettere un certo numero di carte di credito in favore dei clienti. Le ricorrenti sono specializzate in attività di affiliazione.

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata contrasta con il Trattato CE nonché con l'accordo SEE.

Innanzitutto, le ricorrenti rilevano che la decisione non è adeguatamente motivata allorché statuisce che il divieto in esame non rappresenta una significativa restrizione al commercio.

Secondo le ricorrenti, inoltre, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nello svolgere alcune valutazioni attinenti all'art. 81, n. 3, CE, e riconducendole poi all'art. 81, n. 1, CE. A parere delle ricorrenti, gli effetti favorevoli o sfavorevoli alla concorrenza di una determinata restrizione concorrenziale possono essere valutati esclusivamente alla luce dell'art. 81, n. 3, CE. Nella decisione impugnata, tuttavia, la Commissione sembra sostenere che il divieto in questione non è rilevante ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, in quanto i benefici da esso apportati superano per importanza gli effetti restrittivi della concorrenza. Questo tipo di valutazione può, secondo le ricorrenti, essere svolto solamente con riferimento all'art. 81, n. 3, CE.

Infine, le ricorrenti rilevano come il divieto in oggetto sia effettivamente restrittivo della concorrenza. Tale divieto implica che una società che intenda iniziare un'attività di affiliazione deve prima predisporre attività bancarie per poter poi emettere carte di credito per i clienti. Ciò rappresenta, a parere delle ricorrenti, un ostacolo all'accesso al mercato delle attività di affiliazione. Inoltre, le ricorrenti precisano che l'applicazione del citato divieto non è chiara, in quanto il numero di carte da emettere è collegato a criteri indeterminati. A parere delle ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto svolgere un'inchiesta per verificare se il detto divieto trovi applicazione secondo modalità uniformi e non discriminatorie.

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