Language of document : ECLI:EU:T:2005:428

Causa T-33/02

Britannia Alloys & Chemicals Ltd

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Fatturato pertinente — Ricorso di annullamento»

Massime della sentenza

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato dell’esercizio sociale precedente la data di imposizione dell’ammenda — Nozione — Fatturato privo di significato — Ricorso al fatturato dell’esercizio sociale direttamente anteriore — Ammissibilità — Condizioni — Violazione del principio di parità di trattamento rispetto alle altre imprese autrici dell’infrazione — Insussistenza — Violazione del principio della certezza del diritto — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

Quando si tratta di fissare il tetto del 10% del fatturato dell’esercizio sociale precedente per l’imposizione di un’ammenda in materia di concorrenza, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, per «esercizio sociale precedente» si intende, in linea di principio, l’ultimo esercizio sociale completo di ciascuna delle imprese interessate alla data dell’adozione della decisione impugnata. Tuttavia, dagli obiettivi del sistema nel quale la detta disposizione si inserisce risulta che l’applicazione del tetto massimo del 10% presuppone, da un lato, che la Commissione disponga del fatturato per l’ultimo esercizio sociale che precede la data di adozione della decisione e, dall’altro, che tali dati rappresentino un esercizio completo di attività economica normale durante un periodo di 12 mesi.

Così, ad esempio, se l’esercizio sociale si è concluso prima dell’adozione della decisione, ma i conti annuali dell’impresa in questione non sono ancora stati predisposti ovvero non sono ancora stati comunicati alla Commissione, quest’ultima è legittimata, e perfino obbligata, a fare ricorso al fatturato realizzato nel corso di un esercizio sociale antecedente al fine di applicare l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Allo stesso modo, se, a causa di una riorganizzazione o di una modifica delle pratiche contabili, un’impresa ha elaborato, per l’esercizio sociale precedente, conti riferiti ad un periodo inferiore a dodici mesi, la Commissione è legittimata ad utilizzare il fatturato realizzato nel corso di un esercizio completo antecedente al fine di applicare la detta disposizione.

Del pari, se un’impresa non ha esercitato alcuna attività economica nel corso dell’esercizio sociale precedente la data di adozione della decisione, il fatturato di tale periodo non fornisce alcuna indicazione in merito all’importanza dell’impresa suddetta, e, pertanto, non può servire quale base per la determinazione del tetto massimo previsto. In tal caso, la Commissione è obbligata a fissare il limite massimo dell’ammenda con riferimento al fatturato più recente che rispecchia un anno completo di attività economica, anche se quest’ultima è stata ridotta, quanto meno nelle situazioni in cui non vi siano elementi per ritenere che un’impresa abbia cessato le proprie attività commerciali o occultato il proprio fatturato per evitare l’imposizione di una pesante ammenda.

Procedendo in tal modo per una delle imprese parti di un’intesa, mentre essa considera per le altre, che non hanno cessato la loro attività economica, il fatturato dell’esercizio precedente direttamente la data d’imposizione dell’ammenda, la Commissione non viola il principio della parità di trattamento, poiché essa si trova in presenza di situazioni non analoghe.

Essa non viola nemmeno i principi della certezza del diritto, poiché non si avvale di un potere arbitrario nella scelta dell’esercizio sociale di riferimento, limitandosi, in presenza di un caso eccezionale, a riferirsi, così com’è suo obbligo, all’ultimo esercizio sociale completo che rispecchia un anno completo di attività economiche normali.

(v. punti 37-40, 42, 49, 62, 74)