Language of document : ECLI:EU:T:2023:653

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

18 ottobre 2023 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso interno COM/1/AD 10/18 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Stabilità della composizione della commissione giudicatrice – Competenza estesa al merito – Danno morale»

Nella causa T‑535/22,

NZ, rappresentata da H. Tagaras, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Brauhoff, T. Lilamand, I. Melo Sampaio e L. Vernier, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, C. Mac Eochaidh e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’11 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la ricorrente, NZ, chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 10 febbraio 2022, recante rigetto della sua domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice del 6 febbraio 2020 di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva del concorso interno COM/1/AD 10/18 (in prosieguo: la «decisione del 10 febbraio 2022»).

I.      Fatti

2        Il 20 novembre 2018 la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha pubblicato un bando di concorso interno per titoli ed esami avente ad oggetto la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei gradi AD 10 (COM/1/AD 10/18) e AD 12 (COM/2/AD 12/18) in cinque settori.

3        La ricorrente e altre 217 persone si sono candidate al concorso interno COM/1/AD 10/18 nel settore «Coordinamento, comunicazione, gestione delle risorse umane e di bilancio, audit» (in prosieguo: il «settore di cui trattasi»), per il quale l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») intendeva costituire un elenco di riserva di sedici vincitori.

4        Con lettera del 10 ottobre 2019, la ricorrente è stata informata di aver ottenuto uno dei migliori punteggi nella selezione per titoli e che soddisfaceva le condizioni previste per essere invitata a partecipare alla prova orale.

5        Il 28 novembre 2019 ella ha sostenuto la prova orale. In totale, 43 candidati hanno sostenuto la prova orale tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2019.

6        Con lettera del 6 febbraio 2020, la commissione giudicatrice ha deciso di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco di riserva in quanto ella aveva ottenuto un punteggio complessivo di 15,5/20 alla prova orale, inferiore alla soglia di 16/20 da raggiungere per figurare tra i sedici migliori candidati (in prosieguo: la «decisione del 6 febbraio 2020»).

7        Con lettera del 14 febbraio 2020 la ricorrente ha chiesto il riesame della decisione del 6 febbraio 2020. Tale domanda di riesame è stata respinta con decisione della commissione giudicatrice del 29 aprile 2020, avverso la quale la ricorrente ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE.

8        Con sentenza del 6 ottobre 2021, NZ/Commissione (T‑668/20, non pubblicata, EU:T:2021:667), il Tribunale ha annullato la decisione del 29 aprile 2020 ritenendo tale decisione viziata da una motivazione insufficiente.

9        In esecuzione della sentenza del 6 ottobre 2021, NZ/Commissione (T‑668/20, non pubblicata, EU:T:2021:667), la commissione giudicatrice, con decisione del 10 febbraio 2022, adottata con procedura scritta, ha informato la ricorrente di aver deciso di respingere la sua domanda di riesame del 14 febbraio 2020 con la motivazione che il punteggio ottenuto alla prova orale (15,742/20, arrotondato a 15,5/20) era inferiore al punteggio minimo richiesto per figurare nell’elenco di riserva (15,75/20, arrotondato a 16/20).

10      Il 16 marzo 2022 la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo contro la decisione del 10 febbraio 2022, che è stato respinto con decisione dell’APN del 19 luglio successivo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

II.    Conclusioni delle parti

11      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 10 febbraio 2022 e la decisione di rigetto del reclamo nonché, in subordine, la decisione del 6 febbraio 2020;

–        in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

12      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sull’oggetto della controversia

13      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando un candidato a un concorso sollecita il riesame di una decisione adottata da una commissione giudicatrice, è la decisione presa da quest’ultima, previo riesame della situazione del candidato, a costituire l’atto che gli arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, o, se del caso, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto. La decisione adottata a seguito di riesame sostituisce, in tal modo, la decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 6 ottobre 2021, NZ/Commissione, T‑668/20, non pubblicata, EU:T:2021:667, punto 24 e giurisprudenza citata).

14      Si deve quindi considerare, nel caso di specie, che l’atto che arreca pregiudizio alla ricorrente è la decisione del 10 febbraio 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

15      Quanto alle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo, occorre ricordare che il reclamo amministrativo, quale previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parti integranti di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare per agire in giudizio. Date tali circostanze, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto che è stato oggetto del reclamo (v. sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 34 e giurisprudenza citata).

16      Infatti, qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, sia essa implicita o esplicita, si limita, se è pura e semplice, a confermare l’atto o l’omissione di cui il reclamante si duole e non costituisce, presa isolatamente, un atto impugnabile (v. sentenza del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 20, e giurisprudenza citata), con la conseguenza che le conclusioni dirette contro tale decisione, prive di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, devono essere considerate dirette contro l’atto iniziale.

17      A tal riguardo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione di rigetto del reclamo non ha una portata diversa da quella della decisione impugnata, dato che l’APN conferma la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva. Il solo fatto che l’APN sia stata indotta, in risposta al reclamo, a completare o a modificare la motivazione della decisione impugnata non può giustificare che il rigetto di tale reclamo sia considerato come un atto autonomo che le arreca pregiudizio. Infatti, la motivazione di detto rigetto è da considerare incorporata nella decisione impugnata contro la quale tale reclamo è stato diretto (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, VI/Commissione, T‑20/21, non pubblicata, EU:T:2022:427, punto 17, e giurisprudenza citata).

18      Di conseguenza, il presente ricorso deve essere considerato come diretto contro la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

B.      Nel merito

1.      Sulle conclusioni di annullamento

19      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

20      Con il suo terzo motivo, essa sostiene che la decisione impugnata è viziata da una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la commissione giudicatrice non ha mantenuto una composizione sufficientemente stabile durante la prova orale e le misure di coordinamento adottate da tale commissione giudicatrice, ammesso che siano dimostrate, erano inadeguate e insufficienti.

21      La Commissione contesta tale argomento.

22      Essa ritiene che la commissione giudicatrice abbia funzionato stabilmente durante le prove orali con un presidente supplente che ha svolto funzioni di coordinamento e un nucleo di esaminatori molto presenti.

23      Tale stabilità della commissione giudicatrice non richiederebbe misure di coordinamento dello stesso rigore applicabile ai concorsi generali con centro di valutazione organizzati dal 2010. A questo proposito, la Commissione ritiene che la commissione giudicatrice si sia dotata di misure di coordinamento sufficienti per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati.

24      In ogni caso, la ricorrente non avrebbe dimostrato in che modo una fluttuazione della composizione della commissione giudicatrice, ammesso che sia dimostrata, avrebbe potuto incidere sui suoi diritti.

a)      Considerazioni preliminari

25      In via preliminare, occorre ricordare che l’obbligo di assumere come funzionari coloro che siano dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, imposto dall’articolo 27 dello Statuto, comporta per l’APN e la commissione giudicatrice del concorso l’obbligo di assicurare, ciascuna nell’esercizio delle proprie competenze, che i concorsi si svolgano nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei candidati e di oggettività della valutazione (v. sentenza del 6 luglio 2022, VI/Commissione, T‑20/21, non pubblicata, EU:T:2022:427, punto 29 e giurisprudenza citata).

26      Per poter garantire che le valutazioni della commissione giudicatrice di tutti i candidati esaminati durante le prove siano formulate in condizioni di uguaglianza ed obiettività, occorre che i criteri di valutazione siano uniformi e applicati in modo coerente a tali candidati. Ciò presuppone, in particolare, che, per quanto possibile, la composizione della commissione giudicatrice resti stabile durante lo svolgimento delle prove del concorso (v. sentenza del 7 febbraio 2002, Felix/Commissione, T‑193/00, EU:T:2002:29, punto 37 e giurisprudenza citata; v., anche, in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, VI/Commissione, T‑20/21, non pubblicata, EU:T:2022:427, punto 31 e giurisprudenza citata).

27      Tale obbligo è particolarmente vincolante per quanto riguarda le prove orali, come quelle di cui trattasi nella presente controversia, giacché tali prove sono per natura meno uniformate rispetto alle prove scritte (v. sentenza del 13 gennaio 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, punto 33 e giurisprudenza citata).

28      Tuttavia, è stato dichiarato che il mantenimento della stabilità della composizione della commissione giudicatrice durante le prove non era di per sé un imperativo, bensì un mezzo per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, VI/Commissione, T‑20/21, non pubblicata, EU:T:2022:427, punto 35 e giurisprudenza citata).

29      Pertanto, la commissione giudicatrice può validamente garantire la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione con altri mezzi. In particolare, alla luce dell’organizzazione delle prove di un concorso e dei lavori della commissione giudicatrice, può essere sufficiente che la stabilità della composizione della commissione giudicatrice sia mantenuta soltanto in alcune fasi chiave del concorso (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, VI/Commissione, T‑20/21, non pubblicata, EU:T:2022:427, punto 34 e giurisprudenza citata). Inoltre, anche se la composizione della commissione giudicatrice non è rimasta stabile durante le prove, la parità di trattamento dei candidati può essere garantita se la commissione giudicatrice attua il coordinamento necessario per garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punti da 208 a 216).

30      Nel caso di specie, decidendo che il concorso avrebbe riguardato cinque settori e cinque elenchi di riserva distinti, ciascuno comprendente un numero diverso di vincitori, e precisando, per di più, che i candidati potevano iscriversi per un solo settore, l’APN ha escluso qualsiasi possibilità di raffronto tra i candidati dei cinque settori del concorso interno interessato. Pertanto, occorre verificare se il principio della parità di trattamento sia stato rispettato solo con riferimento ai candidati che hanno scelto il settore di cui trattasi.

b)      Sul verificarsi di una fluttuazione nella composizione della commissione giudicatrice durante le prove orali

31      Anzitutto, occorre esaminare se la commissione giudicatrice abbia funzionato stabilmente durante le prove orali.

32      Nel caso di specie, la Commissione ha indicato in udienza che, a seguito del collocamento a riposo di uno dei membri della commissione giudicatrice, quest’ultima risultava composta di dieci membri durante le prove orali. Tali prove si sono svolte nell’arco di nove giorni, tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2019, e, nel corso delle stesse, sono stati interrogati 43 candidati.

33      In primis, occorre constatare che, con decisione della commissione giudicatrice del 5 settembre 2019, la presidenza della commissione giudicatrice di concorso per il settore di cui trattasi è stata affidata ad A, uno dei due presidenti supplenti. Inoltre, dalla tabella che riporta la composizione quotidiana della formazione della commissione giudicatrice risulta che i membri supplenti hanno assunto un ruolo più esteso di quello generalmente loro attribuito, poiché hanno assistito alla stragrande maggioranza delle prove orali.

34      Al riguardo, se è vero che un presidente supplente può, in linea di principio, agire quale presidente della commissione giudicatrice solo qualora il titolare si sia dimesso o si trovi nell’impossibilità di partecipare alle sedute, a seguito di eventi che non dipendono dalla volontà dell’amministrazione, il fatto che la commissione giudicatrice abbia deciso che la presidenza di uno dei settori del concorso fosse esercitata sistematicamente dal presidente supplente, la cui idoneità a dirigere i lavori della commissione giudicatrice non è contestata dalla ricorrente, non mette, in quanto tale, in pericolo la parità di trattamento e l’obiettività del concorso. Lo stesso ragionamento si applica agli altri membri supplenti della commissione giudicatrice la cui idoneità a svolgere le loro funzioni non è stata messa in dubbio. Infatti, la scelta di far riunire in seduta una formazione composta in modo stabile da membri qualificati non potrebbe che rafforzare le condizioni favorevoli al pari trattamento di tutti i candidati nell’ambito dello stesso settore (v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2004, Vonier/Commissione, T‑165/03, EU:T:2004:331, punti da 37 a 41).

35      Ciò premesso, dalla tabella che riporta la composizione quotidiana della commissione giudicatrice risulta che, in soli nove giorni di prove, la commissione giudicatrice si è riunita in dieci diverse formazioni di tre membri. Inoltre, nessun membro, titolare o supplente, ha partecipato a tutte le prove.

36      Ne consegue che, sebbene si trattasse di un concorso a partecipazione ridotta che si svolgeva in un breve periodo di tempo, si è verificata una notevole fluttuazione della composizione della commissione giudicatrice.

37      È vero che, come sottolinea la Commissione, una certa fluttuazione della composizione della commissione giudicatrice è ammessa nei concorsi generali ad alta partecipazione, tenuto conto delle difficoltà pratiche inerenti all’organizzazione di tali concorsi. Tuttavia, si trattava, nel caso di specie, di un concorso interno che implicava, per sua natura, in tale fase del concorso, una partecipazione più ridotta.

38      Pertanto, è consentito esigere, in un siffatto concorso interno, un grado più elevato di stabilità della composizione della commissione giudicatrice che in un concorso generale con un numero elevato di candidati (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08, EU:F:2010:111, punto 62).

39      Tenuto conto di tale rilevante fluttuazione nella composizione della commissione giudicatrice, occorre prendere in considerazione il tasso di presenza di A, il presidente supplente designato per presiedere la commissione giudicatrice del settore di cui trattasi, dato il suo ruolo preponderante in seno alla commissione giudicatrice.

40      Infatti, quest’ultimo ha in linea di principio l’obbligo di assistere a tutte le prove al fine di coordinare i lavori della commissione giudicatrice e garantire che quest’ultima applichi uniformemente gli stessi criteri di attribuzione del punteggio e proceda a una valutazione comparativa di tutti i candidati (v. sentenza del 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08, EU:F:2010:111, punto 46 e giurisprudenza citata).

41      Nel caso di specie, A è stato assente alle prove del 6 e del 13 dicembre 2019 a causa, da un lato, di conflitti di interessi e, dall’altro, di un’indisponibilità. Egli ha quindi presieduto 33 colloqui su 43.

42      Certamente, un’assenza non è, di per sé sola, tale da comportare una violazione del principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08, EU:F:2010:111, punto 51). Infatti, le assenze del presidente della commissione giudicatrice non pregiudicano la coerenza dell’attribuzione del punteggio e l’obiettività della valutazione se il suo supplente, che lo sostituisce in occasione di tali assenze, era anch’esso presente durante una parte delle prove che egli ha presieduto, al fine di assimilare gli orientamenti in materia di valutazione della commissione giudicatrice quali applicati dal presidente titolare (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 211).

43      Tuttavia, a causa della scelta della commissione giudicatrice di designare un presidente supplente per presiedere la commissione giudicatrice di concorso nel settore di cui trattasi, quest’ultimo non poteva a sua volta essere sostituito dal suo supplente.

44      Per di più, nei suoi due giorni di assenza, A è stato sostituito ciascuna volta da due persone diverse, vale a dire da B, la presidente titolare, e poi da C, l’altro presidente supplente, l’una in mattinata e l’altro nel pomeriggio. Inoltre, queste due persone non hanno assistito ad alcuna prova presieduta da A per assimilare gli orientamenti in materia di valutazione e, in tal modo, assicurare la continuità delle valutazioni della commissione giudicatrice e garantire l’applicazione coerente ed obiettiva dei criteri di attribuzione del punteggio.

45      A tal riguardo, il Tribunale rileva che le assenze di A potevano essere anticipate, quantomeno per quanto riguarda quelle a causa di conflitto di interessi, di modo che la commissione giudicatrice avrebbe potuto organizzarsi diversamente al fine di garantire la continuità delle valutazioni della commissione giudicatrice e l’applicazione uniforme dei criteri di attribuzione del punteggio.

46      Infine, indipendentemente dalla presenza del presidente della commissione giudicatrice alle prove, la rilevante presenza di un numero sufficiente di esaminatori è necessaria perché siano garantite la coerenza dell’attribuzione dei punteggi nonché la valutazione comparativa dei candidati (sentenza del 29 settembre 2010, Honnefelder/Commissione, F‑41/08, EU:F:2010:112, punto 48).

47      A tal riguardo, dalla tabella che riporta la composizione quotidiana della commissione giudicatrice risulta che i due membri della commissione giudicatrice più presenti hanno assistito, rispettivamente, a soli sei giorni (27 colloqui su 43) e a soli quattro giorni (22 colloqui su 43) di prove. Trattandosi di un concorso interno che implica, per sua natura, la partecipazione di un numero ridotto di candidati, tale tasso di presenza è insufficiente.

48      Da un esame globale dell’organizzazione delle prove orali di tale concorso a partecipazione ridotta risulta, anzitutto, che la commissione giudicatrice si è riunita in dieci formazioni diverse in nove giorni, poi, che A è stato assente durante due giorni di prove senza essere sostituito da un altro presidente che avesse partecipato a una parte dei colloqui da lui presieduti per assimilare gli orientamenti in materia di valutazione e, infine, che il tasso di presenza dei due membri della commissione giudicatrice costituenti il «nucleo di esaminatori» non è molto elevato per un concorso a partecipazione ridotta come quello di cui trattasi.

49      Ciò premesso, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la commissione giudicatrice non ha funzionato in modo sufficientemente stabile durante le prove orali.

50      Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 28 e 29, tale conclusione non può, di per sé, comportare l’annullamento della decisione impugnata.

c)      Sul mantenimento della stabilità della composizione della commissione giudicatrice nelle fasi chiave del concorso e sulle misure di coordinamento adottate dalla commissione giudicatrice

51      Occorre esaminare se la commissione giudicatrice abbia mantenuto una composizione stabile durante le fasi chiave del concorso e abbia adottato misure di coordinamento necessarie allo svolgimento dei suoi lavori nel rispetto del principio di parità di trattamento dei candidati.

52      A tal riguardo, occorre notare che le misure di coordinamento alle quali la Commissione fa riferimento si distinguono da quelle poste in essere in vista delle prove orali organizzate nei concorsi generali che fanno ricorso a un centro di valutazione. Infatti, in tali concorsi, sono previste in particolare varie misure per correggere i diversi errori cognitivi generalmente constatati presso i valutatori e garantire in tal modo la coerenza della valutazione (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punti da 24 a 26), le quali mancano nel caso di specie.

53      Nel caso di specie, la Commissione fa valere unicamente il fatto che la commissione giudicatrice si è riunita regolarmente, prima, durante e dopo le prove orali. Al riguardo, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha indicato che la stabilità e l’obiettività della valutazione erano state garantite utilizzando lo stesso materiale definito per consenso e che l’intera commissione giudicatrice si era riunita per decidere la procedura da seguire per le prove orali, per mettere in comune i punteggi individuali e per convalidare l’elenco di riserva.

54      A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione deve dimostrare che le riunioni di coordinamento previste si sono svolte e che tutti i membri della commissione giudicatrice, vale a dire il presidente, i presidenti supplenti e i valutatori, hanno effettivamente assistito a tali riunioni, circostanza che occorre esaminare in base ai documenti prodotti dalla Commissione e agli elenchi delle presenze a tali riunioni (sentenza del 6 luglio 2022, VI/Commissione,T‑20/21, non pubblicata, EU:T:2022:427, punto 58).

1)      Sulle riunioni che hanno avuto luogo prima delle prove orali

55      Occorre anzitutto constatare che la composizione della commissione giudicatrice è variata nel corso della procedura di concorso. In particolare, la Commissione ha confermato in udienza che tre membri della commissione giudicatrice, tra cui A, sono stati nominati il 5 settembre 2019 o dopo tale data. Essi non hanno quindi partecipato alle riunioni di coordinamento della commissione giudicatrice organizzate prima di tale data.

56      Per quanto riguarda le riunioni che hanno avuto luogo prima delle prove orali, in primo luogo, dal fascicolo risulta che la commissione giudicatrice si è riunita il 13 marzo 2019 per assistere ad una formazione erogata dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) contenente numerose informazioni pratiche sullo svolgimento della procedura di concorso. In tale riunione non sono state adottate misure di coordinamento.

57      In secondo luogo, l’11 e il 29 aprile 2019, la commissione giudicatrice si è riunita per seguire una formazione sulle tecniche e buone pratiche di colloquio, e per preparare il contenuto della prova orale e la ponderazione dei diversi elementi di tale prova. Dal verbale di queste due riunioni risulta altresì che la commissione giudicatrice ha iniziato a elaborare il contenuto della prova orale, in particolare la ponderazione dei diversi elementi di tale prova e le domande che sarebbero state poste ai candidati. Era inoltre previsto che le versioni finali delle modalità di ponderazione, del colloquio e degli argomenti di presentazione divenissero definitive nel corso di una riunione plenaria prevista per il maggio 2019.

58      Tuttavia, oltre ai tre membri della commissione giudicatrice che non erano ancora stati nominati per partecipare ai lavori della stessa, alla riunione del 29 aprile 2019 era assente un membro supplente. Inoltre, la Commissione ha confermato in udienza che nessuna riunione aveva avuto luogo nel maggio 2019.

59      In terzo luogo, nel corso di una riunione del 5 settembre 2019, la commissione giudicatrice si è riunita per nominare un nuovo presidente supplente che sarebbe stato responsabile dei lavori della commissione giudicatrice nel settore di cui trattasi. Nessun’altra decisione riguardante le prove orali in tale settore è stata adottata in tale riunione, nel corso della quale erano assenti quattro membri della commissione giudicatrice, come infine composta.

60      In quarto luogo, la commissione giudicatrice si è ancora riunita il 27 settembre e il 4 ottobre 2019. Tuttavia, contrariamente a quanto afferma la Commissione, dai verbali di tali riunioni emerge che nessuna discussione relativa al contenuto delle prove orali ha avuto luogo nel corso di queste ultime.

61      In quinto luogo, la Commissione indica che la commissione giudicatrice si è riunita il 13 novembre 2019 per approvare il contenuto delle prove orali. Tuttavia, dal messaggio di posta elettronica che sostituisce il verbale di tale riunione, trasmesso da B, la presidente titolare della commissione giudicatrice, all’EPSO, risulta che i membri della commissione giudicatrice, per quanto riguarda il settore di cui trattasi, hanno soltanto convenuto il «timing» delle prove orali. Inoltre, quattro membri della commissione giudicatrice, come infine composta, erano assenti nel corso di tale riunione.

62      In sesto luogo, la Commissione indica che la commissione giudicatrice si è riunita il 18 novembre 2019 per rendere definitivo e approvare il contenuto della prova orale. Tuttavia, sebbene dalla scheda di presenza di tale riunione risulti che taluni membri della commissione giudicatrice si sono riuniti in tale data, l’affermazione secondo cui il contenuto della prova orale sarebbe stato approvato e reso definitivo nel corso di tale riunione non è suffragata da un verbale di detta riunione.

63      Inoltre, dall’elenco delle presenze dei membri della commissione giudicatrice risulta che sei membri di quest’ultima non hanno partecipato a tale riunione. Orbene, secondo il verbale della riunione del 29 aprile 2019, la commissione giudicatrice stessa aveva previsto di approvare la versione finale delle modalità di ponderazione, del colloquio e degli argomenti per la presentazione orale nel corso di una successiva riunione «plenaria». Pertanto, anche supponendo che la riunione del 18 novembre 2019 abbia avuto lo scopo di approvare una siffatta versione finale, si deve constatare che tale approvazione non ha avuto luogo nel corso di una riunione «plenaria».

64      A tal riguardo, non può essere accolto l’argomento relativo al fatto che il numero di membri della commissione giudicatrice presenti a tale riunione era sufficiente per raggiungere il quorum. Infatti, dalla giurisprudenza emerge che gli scambi tra tutti i membri della commissione giudicatrice che avvengono prima delle prove sono di particolare importanza per garantire la parità di trattamento dei candidati, la coerenza nell’attribuzione del punteggio e l’obiettività della valutazione (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2021, ZR/EUIPO, T‑610/18, non pubblicata, EU:T:2021:5, punto 79 e giurisprudenza citata). Inoltre, come la Commissione ha ammesso in udienza, la regola del quorum di presenza adottata dalla commissione giudicatrice nella sua riunione del 13 marzo 2019 era volta a consentirle di adottare decisioni «urgenti, necessarie e impreviste con un impatto limitato», che non corrispondono alle misure di coordinamento adottate al fine di garantire il rispetto della parità di trattamento durante le prove orali.

65      In settimo luogo, la commissione giudicatrice si è riunita il 19 e 22 novembre 2019. Tuttavia, il Tribunale non dispone di alcuna informazione sul contenuto di tali riunioni, alle quali erano assenti rispettivamente sei e quattro membri della commissione giudicatrice.

66      Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto affermato dall’APN in particolare nella decisione di rigetto del reclamo, la commissione giudicatrice, come infine composta, non si è mai riunita nella sua intera composizione prima dell’inizio delle prove orali. In particolare, diversi membri della commissione giudicatrice erano assenti alle riunioni dell’11 e del 29 aprile e del 18 novembre 2019, nel corso delle quali il contenuto concreto delle prove orali è stato discusso e successivamente approvato.

67      Inoltre, D, uno dei membri della commissione giudicatrice che era presente alla prova della ricorrente, è stato nominato il 20 settembre 2019 in previsione del collocamento a riposo di un altro membro della commissione giudicatrice il 30 novembre successivo. La Commissione ha indicato in udienza che D aveva iniziato ad esercitare le sue funzioni al più tardi nel momento in cui sono iniziate le prove orali, vale a dire il 28 novembre 2019. Pertanto, egli non ha partecipato ad alcuna riunione di coordinamento prima di tali prove.

68      Ne consegue che la Commissione non è riuscita a dimostrare che le misure adottate in occasione delle riunioni che hanno avuto luogo prima delle prove orali avrebbero consentito di garantire, di per sé, la coerenza dell’attribuzione del punteggio e l’obiettività della valutazione di tutti i candidati durante le prove.

2)      Sugli scambi tra i membri della commissione giudicatrice durante le prove orali

69      La Commissione afferma che nel corso delle prove orali la commissione giudicatrice ha proceduto a scambi di opinioni al termine di ciascuna prova e alla fine di ogni giorno, per comparare i meriti dei candidati esaminati in giornata. Al riguardo, essa ha fornito dichiarazioni sull’onore della presidente titolare e del presidente supplente.

70      Se è certamente lecito supporre che i membri della commissione giudicatrice che hanno interrogato i candidati abbiano necessariamente discusso delle prestazioni di questi ultimi al termine di ciascuna prova e alla fine di ogni giorno, si deve tuttavia considerare che tali scambi di opinioni, tenuto conto del numero di formazioni in cui la commissione giudicatrice ha operato, hanno tutt’al più consentito alla commissione giudicatrice di acquisire una conoscenza comparativa parziale dei meriti di ciascun candidato.

71      Inoltre, per quanto riguarda gli scambi di opinioni tra la presidente titolare e il presidente supplente nominato per presiedere la commissione giudicatrice di concorso per il settore di cui trattasi, si deve constatare che, in udienza, la Commissione ha riconosciuto che la dichiarazione del presidente supplente non era abbastanza precisa. In tali circostanze, non è possibile concludere, in mancanza di altri elementi di prova forniti dalla Commissione, che la presidente titolare e i due presidenti supplenti abbiano effettivamente comunicato per tutta la durata delle prove orali al fine di garantire una valutazione coerente dei candidati.

72      Orbene, gli scambi tra A, B e C durante le prove erano tanto più importanti in quanto, come risulta dal punto 44 supra, A è stato sostituito da B o da C nel corso di due giornate di prove, senza che questi ultimi abbiano mai assistito alle prove che A aveva presieduto.

3)      Sulle deliberazioni della commissione giudicatrice e sull’adozione dell’elenco di riserva dopo le prove orali

73      Dopo le prove orali, la commissione giudicatrice si è riunita due volte, il 17 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020, al fine di redigere e approvare l’elenco di riserva nel settore di cui trattasi. Secondo le dichiarazioni sull’onore di B e di A, tali riunioni sono state l’occasione per i membri della commissione giudicatrice di discutere della prestazione di taluni candidati, tra cui la ricorrente, al fine di valutare se essi possedessero meriti equivalenti a quelli dei candidati che avevano ottenuto il punteggio minimo di 16/20, che avrebbe giustificato il loro inserimento nell’elenco di riserva.

74      A tal riguardo, dagli elenchi di presenza risulta che, senza contare il membro della commissione giudicatrice andato in pensione prima dell’inizio delle prove orali, alla riunione del 17 dicembre 2019 erano assenti quattro membri della commissione giudicatrice e tre membri della commissione giudicatrice non hanno assistito alla riunione del 31 gennaio 2020.

75      Inoltre, D non ha assistito a nessuna di queste due riunioni. A questo proposito, sebbene la Commissione non riconosca che quest’ultimo membro della commissione giudicatrice sia stato assente da tutte le riunioni, la firma dell’interessato non figura in nessun elenco di presenza. A tal riguardo, le giustificazioni fornite dalla Commissione, secondo le quali la mancata menzione di tale membro della commissione giudicatrice era dovuta al «mancato aggiornamento degli elenchi di presenza» o al fatto che egli «non disponeva di una linea per firmare» dette schede, non sono né convincenti né credibili, tenuto conto in particolare del fatto che tale membro della commissione giudicatrice è stato nominato il 20 settembre 2019, ossia ben prima delle riunioni per le deliberazioni finali. In ogni caso, nulla impediva a tale membro della commissione giudicatrice di aggiungere il proprio nome e la propria firma autografa negli elenchi di presenza.

76      Pertanto, contrariamente a quanto affermato in particolare dall’APN nella decisione di rigetto del reclamo, la commissione giudicatrice non si è riunita nella sua intera composizione per discutere delle valutazioni comparative dei candidati e confermare i loro punteggi finali sulla base dei risultati delle prove. Inoltre, due membri della commissione giudicatrice che hanno proceduto ai colloqui dei candidati nel settore di cui trattasi erano assenti dalle riunioni del 17 dicembre 2019 e del 31 gennaio 2020.

77      Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, tenuto conto del fatto che la redazione dell’elenco di riserva è un’operazione di natura comparativa, è essenziale che la commissione giudicatrice si riunisca nella sua composizione completa (v., in tal senso, sentenze del 1º aprile 1971, Rabe/Commissione, 76/69, EU:C:1971:33, punto 10, e del 6 luglio 2022, VI/Commissione, T‑20/21, non pubblicata, EU:T:2022:427, punto 67 e giurisprudenza citata), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

78      Infatti, la presenza di tutti i membri della commissione giudicatrice alla riunione di deliberazione finale rappresenta per i candidati la garanzia che l’elenco di riserva sarà il risultato di un confronto di tutte le valutazioni comparative espresse sulle loro prestazioni e, pertanto, il frutto di un’effettiva operazione comparativa.

79      La presenza di tutti i membri della commissione giudicatrice in occasione di tali riunioni deliberative era tanto più importante in quanto, come risulta dal precedente punto 70, la commissione giudicatrice, nel corso delle prove, ha tutt’al più acquisito una conoscenza comparativa parziale dei meriti dei candidati a causa del numero delle diverse formazioni che li hanno interpellati.

80      Occorre inoltre sottolineare che la commissione giudicatrice non aveva previsto che la regola sul quorum di presenza potesse applicarsi alle decisioni prese al momento delle deliberazioni finali sull’elenco di riserva.

81      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la decisione impugnata è viziata da una violazione del principio della parità di trattamento.

82      Quanto all’argomento della Commissione secondo cui la ricorrente non ha dimostrato che la fluttuazione della composizione della commissione giudicatrice abbia pregiudicato i suoi diritti, è sufficiente ricordare che, data l’importanza del principio della parità di trattamento dei candidati, l’inosservanza da parte della commissione giudicatrice della stabilità della sua composizione costituisce una violazione delle forme sostanziali. Di conseguenza, la decisione che presenti un vizio siffatto deve essere annullata senza che l’interessato sia tenuto a provare un effetto negativo specifico sui suoi diritti soggettivi o a dimostrare che il risultato del concorso sarebbe potuto essere diverso se le forme sostanziali di cui trattasi fossero state rispettate (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2004, Vonier/Commissione, T‑165/03, EU:T:2004:331, punto 39 e del 13 gennaio 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, punto 113).

83      In ogni caso, il Tribunale può tanto meno escludere l’eventualità di un’incidenza delle irregolarità sopra constatate sui risultati ottenuti dalla ricorrente in quanto il suo punteggio complessivo (15,742/20, arrotondato a 15,5/20) è inferiore di soli 0,008 punti al punteggio minimo richiesto (15,75/20, arrotondato a 16/20) per l’iscrizione nell’elenco di riserva (v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2002, Bachotet/Commissione, T‑182/01, non pubblicata, EU:T:2002:223, punto 33).

84      Pertanto, occorre accogliere il terzo motivo e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, né pronunciarsi sulle domande di misure di organizzazione del procedimento da essa formulate.

2.      Sulla domanda di esercizio della competenza estesa al merito

85      In udienza, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito e di condannare la Commissione a risarcire i danni materiali e morali causati dalla decisione impugnata.

86      Interrogata su tale punto in udienza, la Commissione chiede al Tribunale di respingere tale domanda.

87      La competenza estesa al merito conferita al giudice dell’Unione europea dall’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto affida a quest’ultimo il compito di risolvere esaustivamente le controversie di carattere pecuniario ad esso sottoposte. Tale competenza mira in particolare a consentire ai giudici dell’Unione di assicurare l’effetto utile delle sentenze di annullamento da loro pronunciate nelle cause di funzione pubblica, di modo che, laddove l’annullamento di una decisione errata in diritto adottata dall’APN non sia sufficiente per attuare i diritti del funzionario interessato o per tutelarne efficacemente gli interessi, il giudice dell’Unione può, d’ufficio, accordare a questi un indennizzo (v. sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punti 49 e 50 e giurisprudenza citata). Pertanto, anche in mancanza di formali conclusioni a questo fine, nessuna irricevibilità per tardività può essere eccepita su una questione che il Tribunale è indotto a rilevare, se del caso, d’ufficio (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1992, Barbi/Commissione, T‑68/91, EU:T:1992:90, punto 43).

88      Nel caso di specie, dalla giurisprudenza risulta che, qualora un candidato contesti il rigetto della sua candidatura ad una procedura di selezione avente ad oggetto la costituzione di un elenco di vincitori, rigetto che gli impedisce di occupare successivamente un posto da coprire in seno all’istituzione interessata e di beneficiare dei relativi vantaggi pecuniari, la controversia ha carattere pecuniario (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 58, e del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punti da 53 a 56).

89      Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, la commissione giudicatrice non è stata in grado di garantire la parità di trattamento dei candidati interrogati durante le prove orali, a causa dell’instabilità della sua composizione. Pertanto, la valutazione comparativa dei meriti di tutti i candidati è stata viziata dalla fluttuazione della composizione della commissione giudicatrice. Tale illegittimità inficia, di conseguenza, non solo il punteggio della ricorrente, ma anche la soglia di 16 punti su 20 che condiziona l’iscrizione del nome di un candidato nell’elenco di riserva.

90      In primo luogo, per quanto riguarda il danno materiale derivante dall’illegittimità di cui al punto precedente, occorre ricordare che il danno materiale per il quale si chiede il risarcimento deve essere effettivo e certo (v. sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 54 e giurisprudenza citata).

91      A tal riguardo, la ricorrente non può rivendicare un danno materiale derivante dal fatto che il suo nome, in esecuzione della presente sentenza di annullamento, dovrebbe essere iscritto direttamente nell’elenco di riserva. Infatti, una siffatta iscrizione equivarrebbe a dispensarla dalla prova orale prevista al punto 4 del bando di concorso menzionato al punto 2 supra, la quale subordina l’iscrizione di un candidato nell’elenco di riserva all’ottenimento di uno dei migliori punteggi in tale prova orale nonché del minimo richiesto per detta prova (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Brune/Commissione, T‑269/13 P, EU:T:2014:424, punto 57). In ogni caso, l’iscrizione del nome di un candidato nell’elenco di riserva non conferisce a quest’ultimo un diritto alla nomina, ma sancisce solo la sua idoneità ad essere nominato (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, EU:T:2007:218, punto 52).

92      Inoltre, la ricorrente non ha neppure definitivamente perso l’opportunità reale di essere vincitrice del concorso interno in questione e, di conseguenza, di essere nominata funzionario dell’Unione al grado AD 10, dato che l’organizzazione di una nuova prova orale, attuata indipendentemente dai risultati della prova orale iniziale (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Brune/Commissione, T‑269/13 P, EU:T:2014:424, punto 32 e la giurisprudenza citata), sarebbe proprio intesa a restituirle tale opportunità. Al riguardo, la ricorrente non ha dichiarato di non poter trarre vantaggio da una siffatta misura di esecuzione della presente sentenza di annullamento e, pertanto, il Tribunale non può esercitare la sua competenza estesa al merito per condannare la Commissione a risarcire tale danno materiale [v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, EMA/Drakeford, T‑231/14 P, EU:T:2015:639, punto 47 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

93      Pertanto, per quanto riguarda l’asserito danno materiale, il Tribunale ritiene che la prova dell’esistenza di un danno reale e certo non sia soddisfatta.

94      In secondo luogo, per quanto riguarda il danno morale, il Tribunale constata che, anche se la riapertura del concorso nei confronti della ricorrente e l’organizzazione di una prova orale attuata in modo autonomo rispetto alla prova orale viziata da illegittimità integrerebbero una misura di esecuzione adeguata della presente sentenza di annullamento, la Commissione, in mancanza di annullamento di tutti i risultati del concorso, si trova nell’impossibilità di ricreare le condizioni in cui tale concorso avrebbe dovuto essere organizzato per garantire la parità di trattamento di tutti i candidati e l’obiettività del punteggio (v., per analogia, sentenza del 19 maggio 2015, Brune/Commissione, F‑59/14, EU:F:2015:50, punto 81).

95      Pertanto, l’annullamento della decisione impugnata non è sufficiente a tutelare efficacemente gli interessi della ricorrente. Infatti, tale annullamento non può, di per sé, risarcire il danno morale certo subito dalla ricorrente per non aver avuto la possibilità di sostenere, il 28 novembre 2019, la prova orale iniziale in condizioni regolari. In tali circostanze, il Tribunale, valutando il danno subito dalla ricorrente ex aequo et bono, ritiene che una somma di EUR 4 000 costituisca un risarcimento adeguato del danno morale.

96      Alla luce di quanto precede, si deve condannare la Commissione a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, la somma di EUR 4 000, respingendo la domanda di risarcimento quanto al resto.

IV.    Sulle spese

97      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del 10 febbraio 2022 con la quale la commissione giudicatrice del concorso interno COM/1/AD 10/18 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il nome di NZ nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 10 nel settore «Coordinamento, comunicazione, gestione delle risorse umane e di bilancio, audit» è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata a versare a NZ, a titolo di risarcimento del danno morale subito, la somma di EUR 4000.

3)      La Commissione è condannata alle spese.

Svenningsen

Mac Eochaidh

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2023.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.