Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013 –
Unindustria e altri / Commissione
(causa T‑273/00)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1. Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di respingere un ricorso nel merito senza pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità – Ampiezza del suo margine discrezionale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111 e 114, § 4) (v. punti 19-22)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure finalizzate a compensare gli svantaggi strutturali patiti dalle imprese aventi sede in una determinata regione di uno Stato membro – Inclusione – Lesione della concorrenza – Misure statali dirette a ravvicinare le condizioni di concorrenza, in un certo settore economico, a quelle prevalenti in altri Stati membri – Inammissibilità (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 28, 29)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Limiti (Art. 88 CE) (v. punti 31, 32, 35)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti nelle sue caratteristiche generali – Ammissibilità – Esiguità dell’importo dell’aiuto ed esercizio delle attività delle imprese beneficiarie a livello locale – Aiuto idoneo a incidere negativamente sugli scambi intracomunitari e a falsare la concorrenza – Irrilevanza (Artt. 87 CE e 88 CE) (v. punti 35-37)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti miranti allo sviluppo di determinate regioni – Esclusione degli aiuti al funzionamento, salvo casi eccezionali – Non violazione dei principi di non discriminazione e di certezza del diritto [Art. 87, § 3, c), CE; comunicazioni della Commissione 88/C 212/02 e 98/C 74/06] (v. punti 48-50)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Decisione della Commissione che dispone la restituzione dell’aiuto – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo della Commissione di qualificare in modo sufficientemente preciso la situazione individuale di ciascun beneficiario – Facoltà di lasciare alle autorità nazionali il compito di individuare senza eccessive difficoltà le imprese interessate (Artt. 87 CE e 88 CE) (v. punti 57, 61)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50). |
Dispositivo
1) | | L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito. |
2) | | Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
3) | | L’Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), il Comitato «Venezia vuole vivere» nonché le società Siram SpA, Fiorital Srl, Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Aive Srl, Bortoli Ettore Srl, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Lorenzo Rubelli SpA, Tecnomare SpA e Arsenale Venezia SpA sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione. |
4) | | La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. |