Language of document : ECLI:EU:T:2013:37





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013 –
Unindustria e altri / Commissione

(causa T‑273/00)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di respingere un ricorso nel merito senza pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità – Ampiezza del suo margine discrezionale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111 e 114, § 4) (v. punti 19-22)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure finalizzate a compensare gli svantaggi strutturali patiti dalle imprese aventi sede in una determinata regione di uno Stato membro – Inclusione – Lesione della concorrenza – Misure statali dirette a ravvicinare le condizioni di concorrenza, in un certo settore economico, a quelle prevalenti in altri Stati membri – Inammissibilità (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 28, 29)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Limiti (Art. 88 CE) (v. punti 31, 32, 35)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti nelle sue caratteristiche generali – Ammissibilità – Esiguità dell’importo dell’aiuto ed esercizio delle attività delle imprese beneficiarie a livello locale – Aiuto idoneo a incidere negativamente sugli scambi intracomunitari e a falsare la concorrenza – Irrilevanza (Artt. 87 CE e 88 CE) (v. punti 35-37)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti miranti allo sviluppo di determinate regioni – Esclusione degli aiuti al funzionamento, salvo casi eccezionali – Non violazione dei principi di non discriminazione e di certezza del diritto [Art. 87, § 3, c), CE; comunicazioni della Commissione 88/C 212/02 e 98/C 74/06] (v. punti 48-50)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Decisione della Commissione che dispone la restituzione dell’aiuto – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo della Commissione di qualificare in modo sufficientemente preciso la situazione individuale di ciascun beneficiario – Facoltà di lasciare alle autorità nazionali il compito di individuare senza eccessive difficoltà le imprese interessate (Artt. 87 CE e 88 CE) (v. punti 57, 61)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50).

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.

2)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

3)

L’Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), il Comitato «Venezia vuole vivere» nonché le società Siram SpA, Fiorital Srl, Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Aive Srl, Bortoli Ettore Srl, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Lorenzo Rubelli SpA, Tecnomare SpA e Arsenale Venezia SpA sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.