Language of document : ECLI:EU:C:2011:541

Causa C‑442/09

Karl Heinz Bablok e altri

contro

Freistaat Bayern

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

«Alimenti geneticamente modificati — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Artt. 2‑4 e 12 — Direttiva 2001/18/CE — Art. 2 — Direttiva 2000/13/CE — Art. 6 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Art. 2 — Prodotti apicoli — Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate — Conseguenze — Immissione in commercio — Nozioni di “organismo” e di “alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati”»

Massime della sentenza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Alimenti e mangimi geneticamente modificati — Regolamento n. 1829/2003 — Organismo geneticamente modificato — Nozione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003, art. 2, punto 5)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Alimenti e mangimi geneticamente modificati — Regolamento n. 1829/2003 — Ambito di applicazione

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, art. 2, e n. 1829/2003, artt. 2, punti 1, 10 e 13, e 3, n. 1, lett. c); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  2000/13, art. 6, n. 4, lett. a)]

3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Alimenti e mangimi geneticamente modificati — Regolamento n. 1829/2003 — Obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003, artt. 3, n. 1, 4, n. 2, e 12, n. 2)

1.        La nozione di organismo geneticamente modificato di cui all’art. 2, punto 5, del regolamento n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, deve essere interpretata nel senso che non rientra più in tale nozione una sostanza quale il polline derivante da una varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacità riproduttiva e sia priva di qualsivoglia capacità di trasferire il materiale genetico in essa contenuto.

(v. punto 62, dispositivo 1)

2.        Gli artt. 2, punti 1, 10, 13, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, l’art. 2 del regolamento n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e l’art. 6, n. 4, lett. a), della direttiva 2000/13, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che, qualora una sostanza come il polline contenente DNA e proteine geneticamente modificati non possa essere considerata un organismo geneticamente modificato, prodotti quali il miele e gli integratori alimentari contenenti una siffatta sostanza costituiscono, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati. Siffatta qualificazione vale indipendentemente dal fatto che l’immissione della sostanza di cui trattasi sia stata intenzionale o accidentale.

Infatti, il polline non è un corpo estraneo, un’impurità del miele, bensì un normale componente di quest’ultimo, che, per volontà del legislatore dell’Unione, non può in linea di principio essere estratto, anche se la frequenza della sua incorporazione e le quantità in cui esso è presente nel miele sono soggette a una certa imprevedibilità durante la produzione. Pertanto, esso deve essere considerato una sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, e dev’essere dunque qualificato come «ingrediente» ai sensi degli artt. 2, punto 13, del regolamento n. 1829/2003 e 6, n. 4, lettera a), della direttiva 2000/13.

(v. punti 77-79, 92, dispositivo 2)

3.        Gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, devono essere interpretati nel senso che, laddove implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come quella prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo regolamento.

(v. punto 108, dispositivo 3)