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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 13 novembre 2009 - Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch / Freistaat Bayern - Intervenienti: Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.

(Causa C-442/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch

Convenuto: Freistaat Bayern

Intervenienti: Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di "organismo geneticamente modificato" o "OGM" ai sensi dell'art. 2, punto 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 1, debba essere interpretata nel senso che include anche materiale proveniente da una varietà vegetale geneticamente modificata (nella fattispecie: polline di mais della linea geneticamente modificata MON 810) il quale contiene effettivamente DNA geneticamente modificato e proteine geneticamente modificate (nella fattispecie: la tossina Bt) ma, non appena si aggiunge a un alimento (nella fattispecie: miele) o viene destinato all'utilizzo come alimento/integratore alimentare, non possiede (più) una concreta capacità riproduttiva individuale.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

    a)    Se, affinché gli alimenti siano "prodott[i] a partire da OGM" ai sensi dell'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sia comunque sufficiente che essi contengano materiale, proveniente da varietà vegetali geneticamente modificate, che abbia in precedenza posseduto una concreta capacità riproduttiva individuale.

    b)    In caso di soluzione affermativa della precedente parte sub a): se la nozione di "prodotto a partire da OGM" di cui agli artt. 2, punto 10, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 1829/2003 debba essere interpretata con riferimento agli OGM nel senso che non è richiesto un processo di produzione mirato e consapevole e che essa ricomprende anche la contaminazione involontaria e accidentale con (ex) OGM di un alimento (nella fattispecie: miele o pollini in qualità di integratori alimentari).

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1) o della questione sub 2):

Se gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 debbano essere interpretati nel senso che qualsivoglia contaminazione con materiale geneticamente modificato, la cui presenza in natura è consentita dalla legge, di alimenti di origine animale quali il miele determina l'obbligo di autorizzazione e vigilanza per tale prodotto, o se si possano prendere analogamente in considerazione soglie applicabili in altri ambiti (per es. ai sensi dell'art. 12, n. 2, del citato regolamento).

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1 - GU L 268, pag. 1.