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Ricorso proposto il 27 agosto 2010 - Vtesse Networks/Commissione

(Causa T-362/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Regno Unito) (rappresentante: H. Mercer QC, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il punto 72 della decisione della Commissione C(2010) 3204 nel caso in materia di aiuti di Stato N 461/09 (GU C 162, pag. 1); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede di annullare, ai sensi dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione C(2010) 3204 nel caso in materia di aiuti di Stato N 461/09 (GU C 162 del 22.06.2010, pag. 1), nella quale è stato stabilito che la misura di aiuto "Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband", che dispone l'erogazione di aiuti da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale a sostegno dell'installazione di reti a banda larga di prossima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly, è compatibile con l'art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

anzitutto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione dei fatti, in particolare ove la Commissione ha dichiarato:

a.    che vi è stata una procedura di gara aperta, non discriminatoria e concorrenziale, mentre avrebbe dovuto rilevare che la concorrenza è stata eliminata in relazione alla gara;

b.    che l'infrastruttura esistente era disponibile, su richiesta, per tutti gli offerenti, mentre l'operatore storico ha ammesso apertamente di non usare l'infrastruttura che era inclusa nei prodotti e disponibile su richiesta per tutti gli offerenti;

c.    che l'effetto finale sulla concorrenza è stato positivo, mentre le azioni dell'operatore storico hanno eliminato la concorrenza.

Inoltre, la ricorrente contesta che la Commissione ha erroneamente applicato e/o violato l'art. 102 TFUE, cosicché la valutazione contenuta nella decisione della Commissione C(2010) 3204 relativa all'impatto del provvedimento sulla concorrenza è invalida e dunque tale decisione è illegittima e non rientra nell'ambito dell'art. 107, n. 3, lett. c), TFUE, essendo gli illeciti rilevanti ai fini dell'art. 102 TFUE i seguenti:

a.    illegittimo raggruppamento per quanto riguarda l'infrastruttura esistente, della fibra ottica spenta con elementi elettronici attivi;

b.    rifiuto dell'accesso ai concorrenti alla fibra ottica e/o ai condotti;

c.    compressione abusiva del margine tra prezzo e costo attraverso il raggruppamento della fibra ottica con elementi elettronici attivi per costruire prodotti che non permettono alla ricorrente né ad altri concorrenti di competere nella procedura di gara.

Da ultimo, la ricorrente sostiene che la Commissione vìoli i suoi diritti di difesa, ivi inclusa, in particolare, la mancata apertura di una completa indagine in base alla procedura dell'art. 108, n. 2, TFUE, per i seguenti motivi:

a.    alla luce del primo e secondo motivo, è stato illegittimo terminare l'indagine in base all'art. 108, n. 3 TFUE, e/o non aprire un'approfondita indagine in base all'art. 108, n. 2 TFUE;

b.    la conclusione dell'indagine prima di un'indagine formale ha privato la ricorrente dei suoi diritti processuali;

c.    violazione dei diritti di difesa non garantendo alla ricorrente l'opportunità di confutare gli argomenti e/o gli elementi di prova dedotti dalle autorità del Regno Unito.

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