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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Calavo Growers of California contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 gennaio 2005.

(Causa T-53/05)

(Lingua nella quale è stato redatto il ricorso: lo spagnolo)

Il 24 gennaio 2005, la Calavo Growers of California, rappresentata dagli avv.ti D. Enrique Armijo Chavarri e D. Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso 8 novembre 2004, resa nel procedimento R 159/2004-1, e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'8 marzo 2001, il sig. Luis Calvo Sanz ha chiesto la registrazione del marchio figurativo "CALVO" (n. 2.127.132), per contrassegnare prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31.

Il 21 dicembre del medesimo anno, la Calavo Growers of California, ricorrente nella presente causa, ha presentato opposizione avverso la detta domanda di registrazione, in base al marchio comunitario denominativo "CALAVO" (n. 102.822), riguardante prodotti appartenenti alle classi 29 e 31. Questo atto di opposizione era composto di due parti. La prima consisteva in un formulario redatto in spagnolo, nel quale venivano indicati la lingua del procedimento di opposizione, la domanda di registrazione contestata, l'opponente e il suo rappresentante, il numero di conto corrente ai fini del versamento della tassa e il marchio comunitario precedente. Nel medesimo atto veniva parimenti specificato che l'opposizione si basava su "tutti i prodotti-servizi della registrazione-domanda precedente", nonché su "un marchio anteriore e un rischio di confusione".

La seconda parte dell'atto di opposizione conteneva l'illustrazione dei motivi della medesima. Questa parte del documento era redatta in inglese.

Il 18 dicembre 2003 la divisione di opposizione ha emesso la decisione n. 2927/2003, accogliendo in parte l'opposizione proposta dalla ricorrente. Questa decisione non ha tenuto conto della motivazione redatta in inglese, in quanto non era stata tradotta nella lingua processuale entro il termine stabilito a tal fine.

Il ricorso proposto avverso questa decisione da parte del richiedente del marchio comunitario è stato accolto dalla competente commissione di ricorso, con la motivazione che la divisione di opposizione non era competente a decidere sull'opposizione in conseguenza dell'irricevibilità delle motivazioni della ricorrente dedotte nel merito, in quanto esse non erano state tradotte nella lingua processuale.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 42, n. 3, e 74, n. 1, del regolamento CE n. 40/94, sul marchio comunitario, in combinato disposto con la regola 20, n. 3, del regolamento di esecuzione.

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