Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 gennaio 2007 - Calavo Growers/UAMI - Calvo Sanz (Calvo)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio figurativo CALVO - Marchio comunitario denominativo anteriore CALAVO - Ricevibilità dell'opposizione - Motivazione dell'opposizione depositata in una lingua diversa da quella di procedura - Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 - Regola 20, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Calavo Growers, Inc. (Santa Ana, Stati Uniti) (Rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: J. García Murillo, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Luis Calvo Sanz, SA (Carballo, Spagna) (Rappresentanti: J. Rivas Zurdo e E. López Leiva, avvocati)
Oggetto della causa
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004 (procedimento R 159/2004-1), relativa a un procedimento di opposizione tra Calavo Growers, Inc., e Luis Calvo Sanz, SA,
Dispositivo della sentenza
La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 novembre 2004 (procedimento R 159/2004-1) è annullata.
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
L'interveniente sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 82 del 2.4.2005.