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Impugnazione proposta il 10 febbraio 2010 da Brigitte Zangerl-Posselt avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, causa F-83/07, Zangert-Posselt / Commissione

(Causa T-62/10 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brigitte Zangerl-Posselt (Merzig, Germania) (rappresentante: avv. S. Paulmann)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

decidere esso stesso sulla controversia e, come chiesto dalla ricorrente in primo grado, annullare la decisione della commissione giudicatrice per il concorso EPSO/AST/27/06 25 luglio 2007, nel frattempo confermata dalla decisione sul reclamo 13 dicembre 2007, di non ammettere la ricorrente alle prove pratiche e orali di detto concorso;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è volta avverso la sentenza del Tribunale della funziona pubblica 30 novembre 2009, causa F-83/07, Zangerl-Posselt/Commissione, con la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente.

La ricorrente deduce, a fondamento della sua impugnazione, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori in diritto nell'esame delle condizioni di ammissione al concorso generale EPSO/AST/27/06. In questo contesto la ricorrente lamenta che il Tribunale della funzione pubblica, nel valutare se la ricorrente fosse in possesso di un diploma ai sensi del bando del concorso in parola, si sia attenuto in modo determinante alla versione francese dell'art. 5, n. 3, lett. a), sub ii, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Inoltre, le considerazioni sviluppate dal Tribunale della funzione pubblica, con le quali esso cercherebbe di confutare gli argomenti della ricorrente, sarebbero viziate da diversi errori in diritto. A tal proposito si afferma tra l'altro che sarebbero stati effettuati accertamenti la cui erroneità si evince dagli atti, nonché che sarebbero state snaturate prove presentate.

Le ricorrente sostiene altresì che la discriminazione indiretta in base all'età da essa lamentata è stata riconosciuta, ma ritenuta giustificabile con motivazione errata e insufficiente.

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