Language of document : ECLI:EU:T:2013:136

Causa T‑324/10

Firma Léon Van Parys NV

contro

Commissione europea

«Unione doganale – Importazione di banane provenienti dall’Ecuador – Recupero di dazi all’importazione – Domanda di sgravio di dazi all’importazione – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Errore delle autorità doganali – Negligenza manifesta dell’interessato»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 marzo 2013

1.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione menzionate all’articolo 220, n. 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, § 2, b)]

2.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione menzionate all’art. 220, n. 2, b), del regolamento n. 2913/92 – Errore delle stesse autorità competenti – Requisito del comportamento attivo

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, § 2, b)]

3.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione menzionate all’art. 220, n. 2, b), del regolamento n. 2913/92

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 4, punti 3, 13 e 14, e 220, § 2, b)]

4.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Sottoposizione alla Commissione di un caso di domanda di non recupero – Comunicazione delle obiezioni al richiedente – Accesso ai documenti – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92)

5.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Circostanze che non implicano «né frode né negligenza manifesta» dell’interessato – Nozione di negligenza manifesta – Interpretazione restrittiva – Ottenimento di certificati di importazione mediante un intermediario senza effettuare verifiche presso i loro titolari – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)

6.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dagli artt. 239 del codice doganale comunitario e 905 del suo regolamento di applicazione n. 2454/93 – Potere discrezionale della Commissione – Modalità d’esercizio

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239)

7.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Circostanze che non implicano «né frode né negligenza manifesta» dell’interessato – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239, § 1)

1.      L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, prevede che non si proceda al recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione da parte delle autorità nazionali in presenza di tre condizioni cumulative. Qualora queste tre condizioni vengano soddisfatte, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero.

Anzitutto, occorre che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle stesse autorità competenti. Inoltre, l’errore commesso da queste ultime deve essere di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova. In terzo luogo il debitore deve avere osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana.

La sussistenza di tali tre condizioni deve essere valutata alla luce dell’obiettivo dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, che consiste nel tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell’insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali.

(v. points 34-36)

2.      Solo un comportamento attivo delle autorità dà diritto al non recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario.

(v. punto 53)

3.      Dall’articolo 4, punto 3, del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, discende che, per «autorità doganali» occorre intendere le autorità competenti, tra l’altro, ad applicare la normativa doganale. Ne risulta che sono quindi contemplate le autorità amministrative degli Stati membri come degli Stati terzi che sono incaricate di garantire la vigilanza e il controllo sulla normativa doganale, conformemente alle definizioni di tali compiti date dall’articolo 4, punti 13 e 14, del regolamento. A questo proposito, la Commissione non può essere considerata un’autorità doganale ai sensi del citato regolamento. Pertanto, gli errori in cui essa sia eventualmente incorsa in tale ambito non possono dare diritto al meccanismo di non recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento.

(v. punto 60)

4.      In forza del principio del rispetto dei diritti della difesa, non può spettare alla Commissione da sola decidere quali siano i documenti utili per la parte interessata ai fini del procedimento di non recupero a posteriori. Il fascicolo amministrativo può includere documenti contenenti elementi favorevoli al non recupero, utilizzabili dall’interessato a sostegno della sua domanda, anche se la Commissione non se ne è servita. Il richiedente deve quindi potere accedere a tutti i documenti non riservati figuranti nel fascicolo, ivi inclusi quelli non utilizzati per fondare le obiezioni della Commissione.

Tuttavia, l’inesistenza di un documento cui è stato richiesto l’accesso è presunta allorché un’affermazione in tal senso è fatta dall’istituzione interessata. Si tratta non di meno di una presunzione semplice, che il ricorrente può confutare con tutti i mezzi, in base a indizi pertinenti e concordanti.

(v. punti 70, 72)

5.      Il rimborso dei dazi all’importazione a norma dell’articolo 905 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, è subordinato a due condizioni cumulative, vale a dire anzitutto all’esistenza di una situazione particolare e poi all’assenza di negligenza manifesta e di manovre fraudolente da parte dell’interessato. Di conseguenza, basta che manchi una delle due condizioni perché tale rimborso debba essere rifiutato.

In proposito, per valutare se via sia manifesta negligenza occorre tener conto, in particolare, della complessità delle disposizioni la cui mancata esecuzione ha fatto sorgere l’obbligazione doganale, nonché dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore. Occorre rilevare altresì che il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione, che possono essere concessi soltanto a determinate condizioni e in casi specificamente previsti, costituiscono un’eccezione rispetto al normale regime delle importazioni e delle esportazioni e che, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso devono essere interpretate restrittivamente. In particolare, essendo la mancanza di manifesta negligenza un presupposto essenziale per poter chiedere un rimborso o uno sgravio dei dazi all’importazione, ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi di rimborso o di sgravio resti limitato.

Pertanto, non si può accettare, di norma, che un operatore economico, il quale importi merci nell’Unione e, a tal fine, ricorra al servizio di un intermediario per ottenere l’uso di certificati di importazione, sia considerato imprudente o non diligente qualora non effettui verifiche presso i titolari dei certificati. Infatti, il ricorso al servizio di un simile intermediario rientra nelle modalità pratiche di esercizio dell’attività di importazione a discrezione dell’importatore e il suo oggetto consiste nel facilitare l’esercizio di tale attività, poiché l’importatore ritiene che, in un determinato contesto economico, l’intermediario sia la persona più adatta per procurargli operatori nuovi arrivati che abbiano ottenuto i certificati e che intendano cederne l’utilizzo, soprattutto qualora, come nella fattispecie, l’importatore necessiti in tempi rapidi di un numero significativo di certificati. In mancanza di qualunque altro elemento dettagliato che possa far sorgere dubbi in capo all’operatore circa l’autenticità dei certificati di importazione utilizzati, non si può ritenere che i contatti con i titolari di certificati di importazione siano indispensabili per consentire l’immissione in libera pratica delle merci importate.

(v. punti 77, 79, 80, 102)

6.      Sebbene la Commissione disponga di un margine di discrezionalità per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, essa deve esercitare tale potere ponendo realmente a confronto, da un lato, l’interesse dell’Unione a verificare il rispetto delle disposizioni doganali e, dall’altro, l’interesse dell’importatore in buona fede a non subire danni che eccedano l’ordinario rischio commerciale.

(v. punto 81)

7.      Qualora le autorità doganali abbiano affermato che non poteva dimostrarsi che all’operatore economico fosse attribuibile alcuna frode o negligenza manifesta, la Commissione, quando intende non conformarsi alla presa di posizione delle autorità nazionali, è tenuta a dimostrare, sulla base di elementi fattuali rilevanti, l’esistenza di un comportamento manifestamente negligente di detto operatore.

(v. punto 86)