SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
17 dicembre 1997(1)
[234s«Organizzazione comune del tabacco greggio Gestione da parte della
Commissione Ricorso di risarcimento Prescrizione Principio di
proporzionalità Principio di parità di trattamento»[s
Nella causa T-152/95,
Odette Nicos Petrides Co. Inc., società di diritto greco, con sede in Kavala (Grecia),
rappresentata dagli avv.ti Édouard Didier e Joël Grangé, del foro di Parigi, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.to Carlos Zeyen, 67, rue
Ermesinde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Berscheid,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il
signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di condanna della Commissione al risarcimento
danni in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, come
riparazione del danno causato da taluni atti della sua gestione dell'organizzazione
comune del mercato del tabacco greggio durante il periodo 1990/1991,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quarta Sezione),
composto dal signor Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D.
Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore,
vista la fase orale del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 maggio
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
- Il 21 aprile 1970 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 727, relativo
all'attuazione di un organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco
greggio (GU L 94, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 727/70»). Fra i
meccanismi principali di tale organizzazione comune del mercato (in prosieguo:
l'«OCM») figura l'obbligo di acquisto, da parte degli organismi di intervento degli
Stati membri, al prezzo di intervento, del tabacco in foglia raccolto nella Comunità
e non smerciato nel normale circuito commerciale. Lo smercio dei tabacchi così
acquistati deve avvenire senza perturbazione del mercato e nel rispetto della parità
di accesso alle merci nonché della parità di trattamento degli acquirenti (art. 7,
n. 2, secondo comma, del regolamento n. 727/70).
- L'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 327, che fissa
taluni norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di
condizionamento, ai contratti di ammasso e allo smercio dei tabacchi detenuti dagli
organismi di intervento (GU L 39, pag. 3, in prosieguo: il «regolamento n.
327/71»), stabilisce che lo smercio si effettua in base a condizioni di prezzo fissate
caso per caso tenendo conto in particolare dell'evoluzione e delle necessità del
mercato.
- L'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 13 dicembre 1973, n. 3389, che
fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli
organismi di intervento (GU L 345, pag. 47, in prosieguo: il «regolamento
n. 3389/73»), regolamento più volte modificato, dispone:
«1. Il tabacco in colli, detenuto dagli organismi di intervento, è rimesso sul
mercato, mediante gara o asta pubblica.
2. Si intende per gara il procedimento mediante il quale gli interessati sono
posti in concorrenza tra di loro mediante apposito bando e l'aggiudicazione
ha luogo in favore di coloro che presentano l'offerta più favorevole e
conforme alle disposizioni del presente regolamento.
(...)»
- L'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento precisa per quanto concerne lo svolgimento
delle gare:
«Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte,
e tenuto conto delle offerte ricevute, viene fissato, secondo la procedura di cui
all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 727/70, un prezzo minimo di vendita di
ciascuna partita ovvero viene deciso di non dar seguito alla gara».
- Originariamente, l'art. 5, n. 1, di detto regolamento prevedeva:
«Ogni offerente deve costituire una cauzione di 0,28 u c. per chilogrammo di
tabacco greggio presso l'organismo di intervento interessato».
- L'importo della cauzione è stato aumentato a 0,339 ECU per chilogrammo col
regolamento (CEE) della Commissione 21 novembre 1985, n. 3263, che modifica
il regolamento n. 3389/73 (GU L 311, pag. 22). In deroga all'art. 5, n. 1, del
regolamento n. 3389/73, esso è stato aumentato a 0,7 ECU per chilogrammo di
tabacco in colli col regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1991, che
modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 relativo ad una gara per la vendita a fini
di esportazione di tabacco in colli detenuti dagli organismi d'intervento tedesco,
greco e italiano (GU L 288, pag. 18, in prosieguo: il «regolamento n. 3040/91»).
Fatti
- La ricorrente è una società greca la cui attività principale è costituita dalla
trasformazione e dal commercio del tabacco in Grecia e all'estero. Durante il
periodo controverso disponeva di un fabbrica di trasformazione e di ammasso di
tabacco e di un altro centro di ammasso. A seconda delle sue esigenze essa
affittava anche varie piccole fabbriche ed uffici. Lavorava con intermediari e altri
rappresentanti in Grecia e all'estero.
- Il periodo controverso cominciava nell'aprile 1990 e terminava alla fine del 1991.
Durante questo periodo la Commissione bandiva tre gare concernenti tabacco
detenuto dall'organismo di intervento greco, e una quarta gara relativa al tabacco
detenuto da tre organismi di intervento degli Stati membri, compreso l'organismo
di intervento greco. Il 15 ottobre 1991 essa adottava del pari il regolamento
n. 3040/91, aumentando l'importo della cauzione che ciascuno offerente era tenuto
a costituire presso l'organismo di intervento interessato.
- La prima gara controversa (in prosieguo: la «prima gara») veniva bandita con
regolamento (CEE) della Commissione 5 aprile 1990, n. 899, relativo ad una gara
per la vendita a fine di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di
intervento greco (GU L 93, pag. 7), e aveva ad oggetto quattro partite di tabacco
greggio in colli proveniente dai raccolti 1986 e 1987 e detenuti dall'organismo di
intervento greco, ripartiti per varietà e ammontati complessivamente a
5 271 428 kg. La data limite fissata per la decisione della Commissione sulla gara
era il 14 giugno 1990. La prima partita comprendeva 1 805 903 kg di tabacco. Essa
era composta dalle varietà Mavra, Kaba Koulak (classica) e Elassona, Kaba Koulak
(non classica) Katerini, Burlay EL, e Basmas. La seconda partita comprendeva
1 519 836 kg di tabacco, composto dalle stesse varietà, ad eccezione della varietà
Basmas. La terza partita comprendeva 1 519 991 kg di tabacco, composto dalle
stesse varietà della seconda partita. La quarta partita comprendeva 425 698 kg di
tabacco, composto soltanto dalle varietà Mavra e Basmas. La ricorrente presentava
un'offerta per la prima e la seconda partita (per i rispettivi importi di 76, 11 DR
e 63,11 DR per chilogrammo). La Commissione decideva tuttavia il 14 giugno 1990
di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto i prezzi presentavano il rischio
di perturbare il mercato.
- La seconda gara controversa (in prosieguo: la «secondo gara») veniva bandita col
regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1990, n. 1560, relativo ad una gara
per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di
intervento greco (GU L 148, pag. 7, in prosieguo: il «regolamento n. 1560/90»).
Essa riguardava nuovamente le stesse quattro partite di tabacco greggio in colli. La
data limite fissata per la decisione della Commissione sulla gara era il 9 agosto
1990. La ricorrente presentava un'offerta per la prima e la quarta partita (per
importi rispettivamente di 91,11 DR e 101,11 DR al chilogrammo). Il 7 agosto 1990
la Commissione accoglieva l'offerta di un altro offerente per la seconda partita (per
un importo di 102 DR al chilogrammo), ma respingeva tutte le altre offerte
riguardanti la prima, la terza e la quarta partita, riferendosi a rischi di
perturbazione del mercato.
- La terza gara controversa (in prosieguo: la «terza gara») veniva bandita per le tre
partite restanti col regolamento (CEE) della Commissione 10 settembre 1990,
n. 2610, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli
detenuto dall'organismo di intervento greco (GU L 248, pag. 5). La data limite
fissata per la decisione della Commissione sulla gara era il 12 novembre 1990. La
ricorrente presentava un'offerta per le tre partite (per importi rispettivamente di
152,26 DR, 132,26 DR e 121,26 DR al chilogrammo). La sua offerta per la prima
partita era la maggiore delle offerte ricevute. Ancora una volta la Commissione
decideva il 16 novembre 1990 di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto
i prezzi offerti rischiavano di causare un anomalo sviluppo del mercato.
- La quarta gara controversa (in prosieguo: la «quarta gara») veniva bandita con
regolamento (CEE) della Commissione 7 agosto 1991, n. 2436, relativo ad una gara
per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi di
intervento tedesco, greco e italiano (GU L 222, pag. 23, in prosieguo: il
«regolamento n. 2436/91»). Il quantitativo complessivo di 105 486 276 kg era diviso
in undici partite ripartite in quattro gruppi. Ciascun gruppo di partite poteva essere
posto in vendita soltanto quando il gruppo delle partite precedenti fosse stato
aggiudicato. Lo scopo perseguito era quello di ottenere offerte per tutte le varietà
del tabacco, e le operazioni dovevano cominciare con le varietà meno ricercate sul
mercato. In ciascuna partita erano riuniti i tabacchi di una determinata varietà
detenuti dai vari organismi di intervento dei differenti Stati membri interessati. La
ricorrente partecipava ad alcune messe in vendita di tale serie. Le sue offerte,
aventi ad oggetto un quantitativo inferiore a quello che era fissato per le partite di
cui trattasi, venivano respinte in quanto non conformi.
- Dopo avere scritto il 13 settembre 1991 al Commissario competente in materia di
questioni agricole allo scopo di ottenere la sospensione dell'applicazione del
regolamento n. 2436/91, senza tuttavia ricevere a suo avviso una risposta
soddisfacente, la ricorrente ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso diretto
all'annullamento, da un lato, di detto regolamento e, dall'altro, del bando di gara
della Commissione n. 91/C/213/04, pubblicato in applicazione dello stesso
regolamento (causa C-232/91). Essa presentava del pari, mediante istanza di
provvedimento urgente, una domanda di sospensione del regolamento impugnato
(causa C-232/91 R). Non essendo la ricorrente individualmente interessata dagli atti
impugnati, la sua domanda nel merito veniva dichiarata irricevibile con ordinanza
14 novembre 1991, Petridi e Kapnemporon Makedonias/Commissione, (cause
riunite C-232/91 e C-233,91, Racc. pag. I-5351). L'istanza di provvedimento urgente
della stessa veniva del pari respinta, con ordinanza 10 gennaio 1992 (cause riunite
C-232/91 R e C-233/91 R, non pubblicata nella Raccolta).
- Col regolamento (CEE) della Commissione 24 gennaio 1992, n. 162, che modifica
il regolamento n. 2436/91 (GU L 18, pag. 16), la Commissione ha diviso in dieci
partite le ultime tre partite della quarta gara, in quanto una distinzione in funzione
dell'anno di raccolta consentiva di sperare una migliore valorizzazione.
Procedimenti e conclusioni delle parti
- Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 luglio 1995, la ricorrente
ha proposto contro la Commissione un ricorso di risarcimento, basato sull'art. 215,
secondo comma, del Trattato CE.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione), ha deciso di
passare alla fase orale senza procedere all'istruttoria. Tuttavia, esso ha invitato le
due parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti, cui è stato debitamente risposto.
- Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 2 maggio 1997.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare che la convenuta risponde dei propri atti in forza dell'art. 215,
secondo comma, del Trattato;
- condannarla di conseguenza a risarcire il danno subito dalla ricorrente
nell'importo di 20 403 788 ECU;
- condannarla alle spese.
- Nella replica essa chiede inoltre al Tribunale di intimare alla convenuta di versare
agli atti:
- i resoconti dei Comitati di gestione dal 25 luglio 1990 al 30 gennaio 1992;
- tutti gli studi, note interne, documenti relativi all'analisi del fabbisogno del
mercato e alla gestione degli ammassi di intervento del tabacco durante il
periodo censurato;
- tutti i documenti interni relativi al progetto di vendita di tabacco verso la
Russia, tutta la corrispondenza fra la Commissione e l'Agrointorg e tutti i
documenti attestanti il ruolo svolto dal signor Ballot come intermediario.
- Essa aggiunge che non si oppone alla designazione di un perito, a spese anticipate
dalla convenuta, per valutare il danno da essa subito.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare irricevibile il ricorso per risarcimento in quanto si riferisce a fatti
e ad atti della convenuta precedenti il 23 luglio 1990;
- dichiarare irricevibili, nell'ambito del procedimento in esame, gli elementi
e le informazioni rientranti nell'ambito dei lavori del Comitato di gestione
del tabacco;
- per il resto, respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
- Nella controreplica essa chiede inoltre che il Tribunale voglia dichiarare irricevibili
o altrimenti respingere le domande nuove relative alla comunicazione degli atti e
all'anticipazione delle spese di un'eventuale perizia.
Sulla prescrizione dell'azione in quanto essa si riferisce ad atti della Commissione
precedenti il 24 luglio 1990
Argomenti delle parti
- La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto esso si riferisce ad
atti della Commissione anteriori al 23 luglio 1990, poiché il ricorso è stato
depositato il 24 luglio 1995. Essa osserva che le azioni di risarcimento esperite in
base all'art. 215, secondo comma, del Trattato sono soggette ad una prescrizione
di cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
Il termine di prescrizione comincerebbe a decorrere quando sono soddisfatte tutte
le condizioni cui è subordinato l'obbligo di risarcimento. Orbene, per quanto
concerne la prima gara, essa osserva che la decisione di non accogliere le offerte
recava la data del 14 giugno 1990. L'asserito danno subito dalla ricorrente sisarebbe quindi sufficientemente concretato prima del 23 luglio 1990. Di
conseguenza, il ricorso sarebbe prescritto almeno per quanto attiene alla prima
gara.
- La ricorrente replica che sono contestate le condizioni ulteriori di diniego delle sue
offerte, nonché la sospensione di procedimento di gara e le modalità di ripresa
delle gare. I vari illeciti della Commissione sarebbero tutti successivi al 23 luglio
1990. Il danno non si sarebbe integralmente concretato al momento del rigetto
della sua offerta da parte della Commissione in data 14 giugno 1990.
Giudizio del Tribunale
- Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto (CE) della Corte, applicabile al Tribunale in forza
dell'art. 46 del detto Statuto, le azioni contro la Comunità in materia di
responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal
momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
- Nella specie, la ricorrente non ha cercato di dimostrare nelle sue osservazioni sotto
quale profilo la decisione di rigetto 14 giugno 1990 adottata nell'ambito della prima
gara costituisca un comportamento illegittimo da parte della Commissione. Essa ha
infatti dedicato tutte le sue osservazioni agli altri atti della Commissione da essa
censurati.
- Peraltro, contrariamente a quanto dichiara nell'ambito della discussione sulla
ricevibilità del suo ricorso, essa non ha tentato di dimostrare l'esistenza di un
qualsivoglia nesso fra la decisione 14 giugno 1990 e gli altri atti della Commissione
da essa censurati. Essa non ha neanche menzionato un qualsivoglia nesso di
casualità fra la decisione 14 giugno 1990 e il danno di cui chiede il risarcimento.
- Infine, il calcolo sul quale si basa per determinare l'importo del risarcimento danni
da essa richiesto (v. relazione del perito nell'allegato n. 121 del ricorso) non prende
in considerazione la prima gara in quanto tale.
- Stando così le cose, essa non può fare riferimento, senza spiegare neanche gli
elementi della fattispecie che ne giustificherebbero l'applicazione, la giurisprudenza
secondo la quale il termine di prescrizione non comincia a decorrere prima che si
sia concretato il danno da risarcire (sentenza della Corte 27 gennaio 1982, cause
riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e
Commissione, Racc. pag. 85, punto 10).
- Nel valutare la ricevibilità del ricorso, non si deve quindi considerare la decisione
14 giugno 1990 come un elemento inseparabile da un comportamento illegittimo
più generale della Commissione.
- Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile nella parte in cui esso
verte sulla prima gara.
Nel merito
- Secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la responsabilità
extracontrattuale della Comunità può sorgere solo se ricorre un insieme di
condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato
all'istituzione comunitaria, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso
di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (v. sentenza del
Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in
Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).
- Prima di statuire sull'esistenza di un comportamento illegittimo da parte della
Commissione, occorre pronunciarsi sulla sorte da riservare alle informazioni che
rientrano nell'ambito dei lavori del Comitato di gestione del tabacco, cui la
ricorrente fa riferimento nel procedimento in esame.
Sul diritto della ricorrente di avvalersi di talune informazioni
Argomenti delle parti
- La Commissione osserva che la ricorrente non ha il diritto di avvalersi delle
informazioni rientranti nell'ambito dei lavori del Comitato di gestione del tabacco,
in quanto l'art. 10 del regolamento interno del Comitato dispone che le delibere
di quest'ultimo sono riservate. Inoltre, ai sensi dell'art. 214 del Trattato, i membri
dei Comitati sarebbero tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto
professionale. La ricorrente non avrebbe avuto quindi il diritto né di procurarsi le
informazioni di cui trattasi né, a maggior ragione, di utilizzarle nel ricorso in esame.
L'art. 214 del Trattato produrrebbe un effetto diretto e illimitato nel tempo e
sarebbe irrilevante il fatto che la ricorrente abbia ricevuto in buona o in cattiva
fede i resoconti. Infatti, la ricorrente non avrebbe potuto ignorare che questi non
erano pubblici e non erano quindi destinati ad essere divulgati.
- La ricorrente fa valere che non conosceva il regolamento interno del Comitato di
gestione del tabacco, poiché questo non era pubblicato. Tale regolamento non
potrebbe quindi esserle opposto. Inoltre, essa non si sarebbe procurata
illecitamente i resoconti dei Comitati di gestione redatti dalle autorità greche.
Infatti, l'Associazione greca delle industrie del tabacco diffonderebbe regolarmente
ai suoi membri i resoconti senza avvertirli della riservatezza di tali documenti. La
ricorrente potrebbe quindi legittimamente versare agli atti tali documenti. Inoltre,
l'utilità di preservare tale riservatezza oltre quattro anni dopo i fatti sarebbe del
tutto irragionevole.
Giudizio del Tribunale
- Nella specie, le sole informazioni contenute nelle delibere del Comitato di gestione
del tabacco che rilevino per la soluzione della causa sono quelle relative alle offerte
concernenti la prima, la seconda e la quarta partita della seconda gara e la prima
partita della terza gara.
- Occorre tuttavia osservare che le informazioni citate dalla ricorrente per quanto
concerne tali offerte sono note grazie ad altre fonti. Infatti, la stessa Commissione
ha confermato nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale che le offerte
della ricorrente per le prime partite della seconda e della terza gara erano le
offerte più elevate ricevute per tali partite. L'importo dell'offerta accettata per la
seconda partita della seconda gara è stato comunicato dalla Commissione alla
ricorrente con la sua decisione 7 agosto 1990. Il fatto che l'offerta della ricorrente
per la quarta partita della seconda gara fosse l'offerta più elevata fra quelle
ricevute è stato confermato dalla Corte dei conti nel suo rapporto speciale
sull'organizzazione del mercato del tabacco grezzo, n. 8/93 (GU 1994 C 65, pag. 1,
in prosieguo: il «rapporto speciale»). Infine, la seconda e la quarta partita della
seconda gara costituiscono oggetto di una discussione dettagliata ai punti 4.53 - 4.55
di detto rapporto.
- Tutte tali informazioni sono quindi disponibili indipendentemente da qualsiasi atto
di autorità o di organismi greci.
- E' pertanto irrilevante la questione se la ricorrente avesse il diritto di avvalersi delle
deliberazioni del Comitato di gestione.
Sull'illegittimità del comportamento della Commissione
- Sembra che la ricorrente consideri che il comportamento illegittimo addebitato alla
Commissione sia composto da un'insieme di atti successivi a varie gare. Essa
esamina tuttavia distintamente ciascun aspetto di tale comportamento. Occorre
pertanto valutare separatamente l'asserita illegittimità dei vari aspetti di tale
comportamento, tranne la decisione 14 giugno 1990 (v. sopra punti 25 - 31). Si
dovrà esaminare peraltro le censure formulate dalla ricorrente per quanto
concerne, da un lato, il termine trascorso fra la terza e la quarta gara e, inoltre,
l'aumento della cauzione effettuato dalla Commissione.
Sulla seconda gara
- La ricorrente sostiene che, rigettando il 7 agosto 1990 le sue offerte relative alla
seconda gara, la Commissione ha violato i principi di proporzionalità e di parità di
trattamento.
- In primo luogo, contrariamente a quanto dichiara la Commissione, il rigetto delle
offerte non sarebbe giustificato da un rischio di perturbazione del mercato. I mezzi
utilizzati dalla Commissione al riguardo non sarebbero stati idonei a conseguire lo
scopo perseguito e sarebbero stati eccessivi rispetto a quanto era necessario per
raggiungerlo, contrariamente a quanto richiedeva il rispetto del principio di
proporzionalità sancito dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 8 aprile 1992,
causa C-256/90, Mignini, Racc. pag. I-2651, punto 16).
- Il rigetto delle offerte della ricorrente, non essendo né utile né necessario, non
sarebbe quindi conforme al principio di proporzionalità.
- La ricorrente rileva che la sua offerta per la prima partita è stata respinta benché
fosse la più elevata. Peraltro, essa rileva che, anche se si accettasse l'argomento
adotto dalla Commissione nella sua risposta al rapporto speciale, in cui si specifica
che i valori della seconda e della quarta partita erano uguali, il rigetto della sua
offerta per la quarta partita sarebbe stato ridicolo, poiché la differenza fra i prezzi
offerti era inferiore ad una dracma. A suo avviso, al contrario, la sua offerta per
la quarta partita era certamente migliore (più di tre volte) di quella accolta per la
seconda partita. Al riguardo, essa cita un estratto del rapporto speciale (punto
4.55): «[...]l'offerta respinta per la partita di qualità inferiore [la quarta partita] era
nettamente migliore di quella che è stata accettata per la partita di qualità
superiore [la seconda partita]». Essa ricorda che la quarta partita aveva ad oggetto
soltanto 425 tonnellate e rileva che la vendita di siffatto quantitativo non avrebbe
potuto comportare una perturbazione del mercato.
- In secondo luogo, la ricorrente asserisce che, respingendo la sua offerta per la
quarta partita ed accettando l'offerta di un altro offerente per la seconda partita,
la Commissione ha manifestamente violato il principio di parità di trattamento, da
applicare nella specie in forza dell'art. 40, n. 3, del Trattato, della giurisprudenza
comunitaria e dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70.
- In primo luogo, la Commissione fa valere che intendeva far capire agli operatori
economici che era disposta a riprendere le assegnazioni di partite qualora i prezzi
fossero sufficientemente aumentati. Del resto, i prezzi infine accolti in altre gare
per le due varietà di cui trattasi della quarta partita avrebbero pienamente
giustificato le sue esitazioni. Per contro, l'offerta per la seconda partita sarebbe
stata accettabile, tenuto conto della composizione della partita e dei prezzi medi
di ciascuna varietà che la componevano, e rispetto ai prezzi offerti per la terza
partita, la quale aveva praticamente la stessa composizione della seconda.
- In secondo luogo, la Commissione ribatte che la ricorrente confonde in generale
le varietà di tabacco senza tener conto dei loro rispettivi prezzi. Non vi sarebbe
stata quindi alcuna violazione del principio della parità di trattamento a seguito del
rigetto dell'offerta della ricorrente per la quarta partita e della concomitante
accettazione dell'offerta di un offerente per la seconda partita.
- Per giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità fa parte dei principi
generali del diritto comunitario. In base a tale principio, le misure imposte da un
atto comunitario devono essere idonee a raggiungere lo scopo prefisso non
eccedendo i limiti di quanto sia all'uopo necessario. Inoltre, qualora si presenti una
scelta fra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva, e gli
oneri imposti non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v.
precedente sentenza Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, punto 119).
- Nella specie, la ricorrente, anche se afferma che la decisione della Commissione
di respingere le sue offerte per la prima e per la quarta partita era inutile e
inadeguata, omette di precisare rispetto a quale obiettivo la detta decisione avrebbe
presentato tali caratteristiche e non fornisce alcun elemento a dimostrazione di
queste ultime.
- Essa sostiene in realtà che la decisione della Commissione 7 agosto 1990, basata
sul diritto che l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3389/73 le conferirebbe di non dar
seguito ad una gara (v. sopra, punto 4), non era giustificata da un intento di non
perturbare il mercato tenuto conto del livello dei prezzi delle offerte presentate,
ma dal fatto che la Commissione ignorava i prezzi del mercato, come sarebbe
dimostrato dalla decisione di non attribuirle la quarta partita, ma di accettare
peraltro l'offerta meno favorevole di un altro offerente per la seconda partita.
- Tuttavia, anche ammesso che la Commissione abbia effettivamente ignorato i
prezzi del mercato quando ha adottato la decisione controversa, a causa della
propria scelta di costituire partite di tabacco di diverse varietà, come sostenuto
dalla ricorrente, tale circostanza non sarebbe di alcuna utilità per stabilire se
l'istituzione abbia violato in tal occasione il principio di proporzionalità.
- In ogni caso, si deve constatare che uno degli obiettivi perseguiti dalla normativa
da applicare è quello di evitare di perturbare il mercato di cui trattasi (v., al
riguardo, l'art. 7, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 727/70). Orbene, è
assodato che la decisione della Commissione ha indotto gli operatori interessati a
proporle, nell'ambito della terza gara, prezzi superiori a quelli offerti per le stesse
partite in occasione della seconda gara (v. sopra punti 10 e 11). La ricorrente non
può pertanto avvalersi di un'asserita ignoranza dei prezzi da parte della
Commissione per sostenere che la decisione 7 agosto 1990 non è conforme
all'obiettivo di non perturbare il mercato di cui trattasi.
- Da quanto precede si evince l'infondatezza del motivo relativo ad una violazione
del principio di proporzionalità.
- Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, di cui si asserisce del
pari la violazione, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, anch'esso fa
parte dei principi fondamentali del diritto comunitario e impone di non trattare in
modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia
obiettivamente giustificata (v. sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-280/93,
Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 67).
- Orbene, nella specie, la seconda e la quarta partita che costituiscono oggetto del
raffronto effettuato dalla ricorrente non riguardavano le stesse varietà di tabacco.
Come risulta dal regolamento n. 1560/90, la seconda partita era composta da
Mavra, da Kaba Koulak (classico) e da Elassona, da Kaba Koulak (non classico),
da Katerini e da Burley EL, mentre la quarta partita era composta da Mavra e da
Basmas, e quindi l'unica varietà di tabacco comune alle due partite era la varietà
Mavra. Inoltre, i quantitativi considerati erano nettamente diversi, in quanto la
seconda partita ammontava a 1 519 836 kg di tabacco, mentre la quarta partita a
solamente 425 698 kg.
- Peraltro, in base agli elementi di cui disponeva all'epoca, la Commissione ha
considerato che l'offerta della ricorrente per la quarta partita era bassa, ma che
quella presentata per la seconda partita era accettabile, soprattutto rispetto al
prezzo offerto per la terza partita, la quale aveva una composizione quasi identica
a quella della seconda partita, per quanto concerne tanto le varietà di tabacco dicui trattasi quanto i loro pesi rispettivi.
- Infine, la Commissione ha considerato che, se si toglieva alla seconda e alla quarta
partita il quantitativo di Mavra, che era quasi lo stesso per le due partite (306 491
kg per la seconda partita e 333 872 kg per la quarta partita), risultava che la
ricorrente offriva un prezzo al chilogrammo meno elevato per la varietà di tabacco
Basmas della quarta partita rispetto al prezzo offerto al chilogrammo per le altre
varietà di tabacco della seconda partita da parte dell'aggiudicatario di quest'ultima,
mentre la varietà Basmas era più ricercata delle altre varietà che componevano la
seconda partita, il che non è contestato dalla ricorrente. Orbene, nell'ambito del
procedimento in esame, la ricorrente non ha provato perché tale valutazione sia
manifestamente errata, limitandosi a citare un estratto del rapporto speciale che
ha considerato che l'offerta respinta per la quarta partita era migliore di quella
accolta per la seconda partita (v. sopra punto 44), senza rispondere
convincentemente agli argomenti della Commissione sopraesposti, che si
oppongono alla conclusione contenuta nell'estratto del rapporto speciale citato.
- A questo proposito va sottolineato che, nella sua funzione di gestore dell'OCM del
tabacco, la Commissione è tenuta a svolgere un ruolo commerciale. Essa deve
decidere se occorra accettare o meno offerte per partite da aggiudicare, alla luce
di tutti gli elementi in possesso al momento della sua decisione. Orbene, per
giurisprudenza costante essa dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale,
poiché si tratta di decisioni che mettono in raffronto tra loro vari fattori, quali i
prezzi offerti per le varie partite nonché i costi di ammasso quanto alle partite non
vendute. Di conseguenza, persino decisioni che potrebbero risultare in seguito
censurabili non fanno sorgere necessariamente la responsabilità della Comunità, in
mancanza di un manifesto errore di valutazione da parte dell'istituzione (v., al
riguardo, sentenza della Corte 11 marzo 1987, Causa 27/85,
Vandemoortele/Commissione, Racc. pag. 1129, punti 31 - 34).
- In definitiva, non avendo dimostrato che la Commissione ha trattato in modo
diverso due situazioni analoghe, la ricorrente non è legittimata a dedurre nella
specie una violazione del principio della parità di trattamento.
- Da tutte le precedenti considerazioni emerge che la decisione della Commissione
7 agosto 1990 recante rigetto delle offerte della ricorrente relative alla prima e alla
quarta partita della seconda gara non è viziata da alcuna illegittimità. Essa non può
pertanto far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti
della ricorrente.
Sulla terza gara
- Adducendo una violazione del principio di proporzionalità anche per quanto
concerne la terza gara, la ricorrente sostiene che il rigetto da parte della
Commissione, avvenuto il 16 novembre 1990, delle offerte presentate, motivato
ancora una volta dai rischi di perturbazione del mercato, ha contribuito ad un
anomalo rialzo dei prezzi, ha comportato spese di ammasso supplementari e ha
privato la Comunità di notevoli risorse. Essa considera che l'aumento delle offerte
non era né anomalo né eccessivo rispetto al prezzo di vendita all'esportazione,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione. Al contrario, esso avrebbe
costituito una logica conseguenza del rigetto delle offerte in occasione della gara
precedente.
- La Commissione replica di aver respinto tutte le offerte in occasione di tale gara,
da un lato, per tentare di vendere tutte le scorte in una sola volta e, dall'altro, per
organizzare successivamente vendite per varietà, al fine di stabilire il loro effettivo
valore commerciale. Aggiunge che, poiché il mercato era incerto all'epoca, ha
preferito respingere tutte le offerte al fine di elaborare nuove proposte.
- Come per la seconda gara, la ricorrente, anche se deduce a sostegno del suo
motivo relativo ad una violazione del principio di proporzionalità l'inutilità e
l'inadeguatezza della decisione della Commissione 16 novembre 1990, non
determina con precisione l'obiettivo rispetto al quale la detta decisione avrebbe
presentato tali caratteristiche, rinviando sia, in generale, «agli obiettivi conferiti ai
procedimenti di aggiudicazione del tabacco», sia all'obiettivo secondo il quale «le
gare devono tener conto delle esigenze del mercato».
- Anche ammesso che la Commissione abbia effettivamente ignorato i prezzi del
mercato quando ha adottato la sua decisione 16 novembre 1990, come sostiene
nuovamente la ricorrente, tale fatto non sarebbe di alcuna utilità per stabilire se
l'istituzione abbia violato in tale occasione il principio di proporzionalità (v. sopra
i punti 50 e 57).
- Peraltro, la ricorrente non ha fornito alcun elemento che dimostri che la
Commissione, decidendo il 16 novembre 1990 di respingere tutte le offerte per non
perturbare il mercato, non abbia tenuto conto delle esigenze del mercato, che, ai
sensi dell'art. 3, lett. c), del regolamento n. 327/71, dovevano essere prese in
considerazione. Orbene, fino a prova contraria, il fatto che la Commissione abbia
inteso non perturbare il mercato dimostra che ha tenuto conto dell'andamento e
delle esigenze del mercato, perlomeno quali le apparivano in quel momento.
- Si deve ricordare comunque che l'intento di non perturbare il mercato figura fra
gli obiettivi considerati dalla normativa da applicare (v. sopra punto 52), e che, ai
sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3389/73, la Commissione aveva il diritto
di non accettare l'offerta della ricorrente per la prima partita, anche se essa era la
maggiore delle offerte, nonché tutte le altre offerte che aveva ricevuto.
- E' quindi infondato il motivo relativo alla violazione del principio di
proporzionalità.
- Occorre aggiungere che poco rileva che la decisione 16 novembre 1990 sia stata
adottata oltre il termine di quindici giorni prescritto dall'art. 6, n. 1, del
regolamento n. 3389/73 per l'adozione di una decisione su una gara. Infatti, in
mancanza di qualsiasi sanzione connessa all'inosservanza di tale termine, questo
dev'essere considerato un termine ordinatorio, la cui scadenza, secondo la
giurisprudenza, fa sorgere la responsabilità della Commissione solo se è la
conseguenza di una sua negligenza (sentenza della Corte 6 ottobre 1993, C-55/91,
Italia/Commissione, Racc. pag. I-4813, punto 69). Orbene, nella specie, la ricorrente
non ha nemmeno asserito che la Commissione si sia resa colpevole di siffatta
negligenza, limitandosi a riferisi all'inosservanza di tale termine nella sua unica
risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale.
- Dall'insieme degli elementi che precedono emerge che la decisione della
Commissione 16 novembre 1990 recante rigetto delle offerte della ricorrente
relative alle tre partite della terza gara non è viziata da alcuna illegittimità. Essa
non può pertanto far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei
confronti della ricorrente.
Sul termine fra la terza e la quarta gara
- La ricorrente fa valere che il termine tra la terza e la quarta gara era irragionevole
poiché ha causato un accumulo delle scorte e ha così gravemente perturbato il
mercato. Essa rileva che, cercando di organizzare un'operazione con l'Unione
sovietica in spregio delle norme enunciate dall'art. 7 del regolamento n. 727/70 e
delle esigenze del mercato di cui all'art. 3, lett. c), del regolamento n. 327/71, la
Commissione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto tale operazione
non era né necessaria né adeguata. Essa confuta i vari argomenti adotti dalla
Commissione per giustificare il termine censurato.
- La Commissione osserva che il lasso di tempo trascorso fra la terza e la quarta gara
era dovuto a più motivi, in particolare a enormi fluttuazioni dei livelli dei prezzi fra
la terza gara e le gare precedenti, alle discussioni svoltesi fra la Commissione e l'ex
Unione Sovietica per esaminare le possibilità di una vendita complessiva delle
scorte a quest'ultima, e alla volontà della Commissione di consentire lo smercio
complessivo dei quantitativi presentati all'intervento al fine di avviare la nuova
OCM in una situazione d'intervento risanata.
- Le omissioni delle istituzioni comunitarie possono far sorgere la responsabilità della
Comunità solo qualora le istituzioni abbiano violato un'obbligo di agire stabilito per
legge risultante da una disposizione comunitaria (v. sentenza della Corte 15
settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 58).
- Nella fattispecie, nessuna disposizione della normativa da applicare imponeva alla
Commissione di effettuare una gara entro un termine specifico, il che del resto la
ricorrente non ha affermato.
- Di conseguenza, senza che occorra esaminare la fondatezza delle spiegazioni
presentate dalla Commissione, si deve rilevare che il termine di undici mesi
trascorso tra la terza e la quarta gara non è illegittimo. Pertanto, esso non può far
sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti della
ricorrente.
Sulla quarta gara
- In primo luogo, la ricorrente considera che il modo con cui la Commissione ha
bandito la quarta gara viola in modo manifesto e grave il principio di
proporzionalità, in quanto esso esclude di fatto le piccole e le medie imprese. Le
partite proposte nell'ambito della quarta gara avrebbero riguardato quantitativi di
tabacco detenuti da organismi di intervento stabiliti in più Stati membri e
avrebbero costituito un volume talmente rilevante che la gara sarebbe stata
accessibile soltanto a gruppi multinazionali che disponevano di strutture adeguate
per effettuare esportazioni a partire da ciascuno degli Stati membri che detenevano
una parte delle scorte poste in vendita nell'ambito di detta gara. La Commissione
avrebbe implicitamente ammesso tale stato di fatto dividendo le ultime tre partite
non aggiudicate in occasione della quarta gara in dieci nuove partite all'atto della
quinta gara decisa il 24 gennaio 1992 (v. sopra punto 14).
- Del pari, la necessità di depositare cauzioni a seconda delle esigenze di più
organismi di intervento avrebbe reso la gara inaccessibile alle piccole e alle medie
imprese. L'acquisto di quantitativi talmente rilevanti avrebbe inoltre comportato
spese di ammasso incompatibili con le dimensioni di tali imprese, di cui la
ricorrente fa parte. A questo proposito, il volume di tabacco posto in vendita
nell'ambito della quarta gara sarebbe equivalso ad un anno di produzione in Grecia
e al terzo della produzione annuale comunitaria.
- La ricorrente lamenta il fatto che il regolamento che bandisce la quarta gara ha
stabilito un termine di 20 giorni fra la data di pubblicazione del bando di gara e la
data fissata per la presentazione delle offerte in luogo del termine normale di 45
giorni contemplato dall'art. 3 del regolamento n. 3389/73, come modificato dal
regolamento (CEE) della Commissione 27 maggio 1975, n. 1344 (GU L 137,
pag. 20). Siffatta riduzione avrebbe costituito un ulteriore svantaggio per le piccole
e le medie imprese.
- La ricorrente respinge il suggerimento della Commissione secondo cui essa avrebbe
potuto unirsi ad altri offerenti per presentare un'offerta collettiva. Essa ricorda che
la Corte dei conti, nel suo rapporto speciale, ha sottolineato che il raggruppamento
di più operatori esponeva la Commissione a un rischio di costituzione di cartelli.
- In secondo luogo, essa adduce che il modo con cui la Commissione ha bandito la
quarta gara viola del pari in modo manifesto e grave il principio della parità di
trattamento, e in particolare l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70, in quanto
esclude di fatto le piccole e le medie imprese.
- In primo luogo, la Commissione considera che essa non ha affatto violato il
principio di proporzionalità, in quanto il criterio da essa adottato era adeguato e
necessario per una buona gestione dell'OCM. La composizione delle partite
avrebbe corrisposto alle esigenze ben precise della situazione del mercato all'epoca.
La Commissione dubita della necessità, asserita dalla ricorrente, di disporre di
strutture nei vari Stati membri per realizzare un'operazione di offerta unica.
Tuttavia, sarebbe evidente che un'esportazione è più facile a partire dal paese di
ammasso e che tale scelta sarebbe razionale per minimizzare i costi di gestione. Il
fatto di dovere costituire cauzioni presso vari organismi di intervento non
costituirebbe per contro un ostacolo per un'impresa sperimentata nel commercio
internazionale. Per di più, imprese di dimensioni medie avrebbero partecipato alle
gare e alcune di esse sarebbero state dichiarate aggiudicatarie.
- La Commissione considera che essa aveva diritto a ridurre il termine da 45 a 20
giorni, in quanto il regolamento n. 2436/91 poteva validamente derogare al
regolamento n. 3389/73, poiché entrambi erano basati sull'art. 7, n. 4, del
regolamento n. 727/70, il quale autorizza la Commissione ad adottare i
procedimenti e stabilire le condizioni per la messa in vendita da parte degli
organismi d'intervento.
- Peraltro, vi sarebbe una differenza fra un raggruppamento lecito di operatori
provvisoriamente associati che effettuano un'offerta collettiva e un cartello illecito.
Spesso le imprese si raggrupperebbero per presentare un'offerta collettiva per una
partita che ciascuna, considerata isolatamente, non potrebbe assorbire.
- Infine, vi sarebbero più ragioni che giustificano il nuovo criterio adottato per la
quarta gara.
- Da un lato, vi sarebbe stata una forte domanda di tabacco presentata dall'Unione
Sovietica per i prodotti di qualità inferiore, il che avrebbe consentito di costituire
partite omogenee, mentre in precedenza il carattere eccedentario del mercato
mondiale del tabacco avrebbe imposto il ricorso alla vendita di partite composte
da varie varietà. Il proseguimento delle operazioni avrebbe richiesto la
presentazione di offerte per tutte le partite, e tale scopo avrebbe potuto essere
raggiunto soddisfacentemente solo mediante la messa in vendita di partite di
notevoli dimensioni.
- Dall'altro, l'imminenza della riforma dell'OCM avrebbe svolto un ruolo importante,
in particolare con la prevista abolizione del regime di intervento, prospettiva che
avrebbe implicato lo smercio delle scorte ancora detenute dagli organismi di
intervento. Un'aggiudicazione rapida e completa sarebbe stata necessaria a causa
delle condizioni favorevoli del mercato all'epoca. Un prodotto omogeneo sarebbe
stato più facile da valutare e da smerciare poiché corrispondente alla tipologia di
acquirenti e a sbocchi specifici.
- In secondo luogo, la Commissione considera che, per gli stessi motivi, essa non ha
violato il principio della parità di trattamento bandendo la quarta gara.
- La ricorrente adduce gli stessi argomenti per sostenere i suoi mezzi relativi ad una
violazione del principio di proporzionalità e ad una violazione del principio dellaparità di trattamento.
- Nessuno di tali argomenti può essere accolto.
- La ricorrente non può anzitutto sostenere che il volume di tabacco posto in vendita
nelle varie partite della quarta gara impediva alle piccole e alle medie imprese di
partecipare alla gara stessa. Infatti, dalle risposte della Commissione ai quesiti
scritti del Tribunale emerge che varie imprese di dimensioni medie hanno
presentato offerte e che alcune di esse sono state accolte dalla Commissione.
Inoltre, dalle stesse risposte risulta che 20 offerte ricevibili sono state depositate per
la prima vendita della gara, 11 per la seconda, 14 per la terza, e 25 per la quarta.
- La ricorrente non può neanche sostenere che la dispersione geografica dei
quantitativi di tabacco che costituivano le partite impediva alle piccole e alle medie
imprese di partecipare alla quarta gara. Infatti, poiché dal regolamento n. 2436/91
emerge che per sei partite su undici il tabacco era detenuto da un unico organismo
d'intervento, che per quattro partite su undici esso era detenuto da due organismi
d'intervento diversi, e che per una sola partita su undici era detenuto da tre
organismi d'intervento diversi, le difficoltà pratiche dovute alla dispersione
geografica del tabacco posto in vendita non erano del tipo asserito dalla ricorrente.
- La ricorrente non può infine far valere una qualsivoglia illegittimità a causa della
riduzione da 45 a 20 giorni del termine fra il bando di gara e la data di
presentazione delle offerte. Al riguardo, la Commissione aveva diritto di derogare
all'art. 3 del regolamento n. 3389/73, come modificato, nell'ambito dell'ampio
potere discrezionale riconosciutole nel settore della politica agricola comune (v.
sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e
a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punto 12). Orbene, la ricorrente non
ha asserito né dimostrato che la Commissione abbia commesso un manifesto errore
di valutazione considerando che occorreva ridurre il termine da applicare per
procedere alla vendita delle partite in modo accelerato prima dell'istituzione della
nuova OCM. Inoltre, la riduzione del termine si imponeva a tutti gli operatori
interessati, indipendentemente dalle loro dimensioni. Per di più, la ricorrente non
precisa in quale misura la riduzione avrebbe potuto favorire gli operatori avventi
una certa dimensione rispetto agli altri.
- Avendo la Commissione dimostrato che imprese di dimensioni medie hanno
partecipato alla gara, non occorre pronunciarsi sulla liceità di un eventuale offerta
congiunta di più operatori per una medesima partita.
- In ogni caso, i provvedimenti scelti dalla Commissione nell'ambito della quarta gara
per smerciare i quantitativi di tabacco detenuti dagli organismi d'intervento erano
tali da raggiungere l'obiettivo perseguito ed essi non hanno esorbitato da quanto
fosse necessario per conseguirli (precitata sentenza Vandemoortele/Commissione,
punto 34), poiché vi è stata una notevole diminuzione dei quantitativi
immagazzinati presso organismi d'intervento fra il 1991 e il 1992, e in quanto,
almeno per talune varietà, i prezzi ottenuti in occasione della quarta gara erano
nettamente maggiori di quelli offerti per le gare precedenti. In tale contesto, la
Commissione non ha superato i limiti del suo potere discrezionale nell'ambito
dell'attuazione dell'OCM del tabacco grezzo.
- Occorre constatare inoltre che la quarta gara era accessibile a tutte le imprese del
settore secondo le medesime modalità e gli stessi principi, e che è stato possibile
organizzarla in modo diverso rispetto alle gare precedenti, in quanto la
Commissione non si è privata della sua libertà di adeguare la sua politica in
funzione dell'andamento dei dati del mercato e degli obiettivi perseguiti (v., al
riguardo, sentenza della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite C-197 - 80, C-198/80, C-199/80, C/200/80, C/243/80, C/245/80 e C/247/80, Ludwigshafener
Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 40).
- Ne consegue l'infondatezza dei motivi relativi ad una violazione del principio di
proporzionalità e del principio della parità di trattamento.
- Dagli elementi che precedono emerge che il regolamento n. 2436/91 non è viziato
da alcuna illegittimità tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della
Comunità nei confronti della ricorrente.
Sull'aumento dell'importo della cauzione
- La ricorrente deduce che, aumentando l'importo della cauzione, la Commissione
ha violato il principio di proporzionalità, in quanto tale aumento non era
giustificato né dall'andamento del mercato né dalle restituzioni all'esportazione.
L'obiettivo della cauzione sarebbe stato quello di garantire che l'offerente
rispettasse gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla gara e, in particolare,
l'obbligo dell'effettiva esportatazione della merce. Orbene, fissando la cauzione ad
un importo uniforme indipendentemente dalla varietà di tabacco e quindi dal
valore della stessa, la Commissione avrebbe dimostrato che gli andamenti del
mercato non erano all'origine dell'aumento.
- La ricorrente considera peraltro che l'obiettivo di detto aumento era di fatto quello
di estromettere taluni acquirenti potenziali, il che dimostrerebbe del pari l'esistenza
di una violazione del principio della parità di trattamento.
- La Commissione ribatte che l'importo della cauzione non era affatto eccessivo e
che era indispensabile per compensare la differenza fra il prezzo di vendita
all'esportazione e il prezzo sul mercato comunitario, nonché, quantomeno,
l'incidenza delle restituzioni all'esportazione.
- Essa osserva inoltre che la ricorrente ha partecipato ad una quinta gara per la
quale era richiesta la cauzione di 0,7 ECU, il che dimostrerebbe che essa non era
affatto esclusa dalle vendite di intervento.
- Al riguardo, la ricorrente replica che la sua partecipazione ad una gara per la quale
l'importo della cauzione era stato fissato a 0,7 ECU al kilo è dovuto al fatto che
la gara riguardava un quantitativo molto meno elevato di tabacco.
- Nel primo considerando del regolamento n. 3040/91, la Commissione ha osservato
che l'aumento dell'importo della cauzione era dovuto alla necessità di tener conto
dell'andamento del mercato e delle intervenute restituzioni all'esportazione.
Nell'ambito del procedimento in esame, la Commissione ha precisato che tale
aumento era dovuto alla necessità di assicurarsi che gli offerenti avrebbero
rispettato gli obblighi derivanti dalla loro partecipazione ad una gara e, nel caso di
una gara per l'esportazione, di essere certi che la merce sarebbe stata
effettivamente esportata al di fuori della Comunità.
- Da una risposta della Commissione ad un quesito scritto del Tribunale emerge
inoltre che, anche dopo l'aumento dell'importo della cauzione, la somma di detto
importo e del prezzo di vendita ottenuto nell'ambito delle gare bandite dalla
Commissione era meno elevata del prezzo d'acquisto al quale gli organismi di
intervento interessati avevano acquistato il tabacco di cui trattasi, il che la
ricorrente non ha contestato all'udienza.
- Di conseguenza, l'aumento dell'importo della cauzione mediante il regolamento n.
3040/91 non può essere considerato eccessivo.
- Infine, occorre sottolineare che, nell'ambito della sua gestione dell'OCM del
tabacco, la Commissione è in particolare tenuta ad evitare che lo smercio del
tabacco perturbi il mercato. Il fatto di esigere garanzie rigorose costituisce in linea
di principio un indizio che consente di considerare che la Commissione adempie
correttamente i suoi obblighi. Condizioni di garanzia quali quelle imposte dal
regolamento n. 3040/91 implicano necessariamente l'esclusione delle imprese che
non sono in grado di soddisfare dette condizioni. Siffatto effetto di esclusione, insito
in qualsiasi condizione di garanzia, non costituisce quindi una violazione del
principio della parità di trattamento (v. sentenza della Corte 7 aprile 1992, causa
C-358/90, Compagnia italiana alcool/Commissione, Racc. pag. I-2457, punto 54). In
ogni caso, poiché le piccole e le medie imprese figuravano fra gli aggiudicatari in
occasione della quarta gara, le condizioni di garanzia non hanno prodotto in pratica
l'effetto di escludere sifatte imprese da una partecipazione a tale gara.
- Ne consegue che i motivi relativi ad una violazione del principio di proporzionalità
e del principio della parità di trattamento sono infondati.
- Dagli elementi che precedono emerge che, nella parte in cui ha aumentato
l'importo della cauzione, il regolamento n. 3040/91 non é inficiato da alcuna
illegittimità tale da comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità
nei confronti della ricorrente.
- La domanda presentata dalla ricorrente nella replica, diretta a che un perito sia
disegnato e a che la Commissione sia invitata a presentare ulteriori documenti, non
può dal canto suo essere accolta. Infatti, da un lato, i documenti di cui trattasi non
sono necessari per risolvere la causa e, dall'altro, la designazione di un perito
incaricato di valutare il danno asserito non è di alcuna utilità nella specie, in quanto
la ricorrente non ha provato l'illegittimità del comportamento della Commissione
da essa denunciato.
- Da tutto quanto precede emerge che il ricorso dev'essere respinto interamente,
senza che si debba accertare se ricorrano le altre condizioni cui è subordinata la
responsabilità extracontrattuale della Comunità, vale a dire l'effettività del danno
e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento della Commissione e il
danno addotto.
Sulle spese
- Ai termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta
soccombente, e, poiché la Commissione ha chiesto la sua condanna alle spese, va
condannata alle spese.
Per questi motivi,IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
dichiara e statuisce:
- Il ricorso è respinto.
- La ricorrente è condannata alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 1997.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh
1: Lingua processuale: il francese.