Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2018 – LA Superquimica / EUIPO – D-Tack (D-TACK)
(Causa T-24/17)1
[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo D-TACK – Marchio nazionale denominativo anteriore TACK – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Uso in una forma diversa – Rigetto dell’opposizione – Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/1995 [divenuta articolo 8, paragrafi 1 e 7, del regolamento delegato (UE) 2018/625]»]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: LA Superquimica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: D-Tack GmbH (Hüttlingen, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 novembre 2016 (procedimento R 1983/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la LA Superquimica e la D-Tack.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Superquimica, SA è condannata alle spese.
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1 GU C 86 del 20.3.2017.