Language of document : ECLI:EU:T:2018:881

Causa T22/17

Repubblica portoghese

contro

Commissione europea

«FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Portogallo – Articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Assenza di un elemento di prova del dubbio serio e ragionevole – Controlli essenziali – Controlli complementari»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018

1.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Elaborazione delle decisioni – Comunicazione scritta della Commissione agli Stati membri dei risultati delle sue verifiche – Effetti in caso di inosservanza

[Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, § 4, c); regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 11, § 1]

2.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Data di pagamento dell’aiuto da prendere in considerazione per il calcolo del termine – Data di pagamento del saldo dell’aiuto – Applicazione di una rettifica finanziaria ai pagamenti effettuati prima del periodo pertinente di ventiquattro mesi – Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, § 4, c)]

3.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

4.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni relativi alla liquidazione dei conti del FEAOG – Garanzia – Applicazione da parte della Commissione di detti orientamenti interni nell’ambito della liquidazione dei conti di fondi diversi dal FEAOG – Garanzia – Ammissibilità

5.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subite dal Fondo – Spese irregolari non determinabili con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità

6.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni relativi alla liquidazione dei conti del FEAOG – Garanzia – Controlli che non forniscono garanzie sufficienti di regolarità delle domande – Ammissibilità dell’applicazione di un tasso forfettario del 5% in caso di carenze rilevate nell’ambito dei controlli essenziali attuati da uno Stato membro nel settore interessato

7.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Principi – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Presupposti – Esistenza di una carenza significativa che espone il FEASR a un rischio reale di perdita

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 17, 18, 58)

2.      La data determinante per la valutazione della questione se un pagamento sia stato effettuato nel termine di 24 mesi è quella in cui l’importo definitivo dell’aiuto è fissato e il saldo versato dallo Stato membro interessato. Ne consegue che, conformemente alla formulazione letterale utilizzata nell’articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che menziona le «spese» per le quali il «pagamento» o, se del caso, il «pagamento del saldo» è stato effettuato prima dell’inizio del periodo pertinente di 24 mesi, la Commissione può applicare una rettifica finanziaria ai pagamenti effettuati prima dell’inizio di tale periodo, qualora essi si riferiscano a spese per le quali l’importo definitivo è fissato e il saldo versato dallo Stato membro interessato dopo l’inizio del periodo pertinente di 24 mesi.

(v. punto 19)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32-34, 49-52)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 53)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 53)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54, 55)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 62)