Language of document : ECLI:EU:T:2002:288

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

28 novembre 2002 (1)

«Appalti pubblici - Fornitura di mobilia per uffici - Ricorso per risarcimento dei danni»

Nella causa T-40/01,

Scan Office Design SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti B. Mertens e C. Steyaert,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Parpala e D. Martin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalla ricorrente in seguito alla decisione della Commissione di aggiudicare a terzi l'appalto che è stato oggetto del bando di gara n. 96/31/IX.C1 per la fornitura di mobilia per uffici,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia e procedimento

1.
    Il 27 agosto 1996 la Commissione, ai sensi dell'art. 56 del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), modificato da ultimo, all'epoca dei fatti, dal regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 18 settembre 1995, n. 2335 (GU L 240, pag. 12), e dell'art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), ha pubblicato un bando di gara n. 93/31/IX.C1 sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU S 164, pag. 25, e C 249, pag. 15) per la fornitura di «mobili per ufficio gerarchico». Tre dei quattro lotti di tale bando di gara sono stati aggiudicati, mentre ciò non è avvenuto per il quarto, il lotto 2A, poiché il materiale proposto non era conforme alle specifiche del capitolato di appalto o non era di qualità accettabile.

2.
    Conformemente all'art. 6, n. 3, lett. a), della direttiva 93/36 la Commissione ha avviato, il 1° luglio 1997, una procedura negoziata (n. 97/25/IX.C1) per aggiudicare il lotto 2A.

3.
    Il 10 luglio 1997 si è svolta una riunione di informazione ed il nuovo capitolato di appalto è stato inviato a 38 fornitori il giorno successivo. Tra i 38 fornitori in parola figuravano tutti coloro che hanno presentato offerte per il lotto 2A in occasione del bando di gara n. 96/31/IX.C1. La data limite di presentazione delle offerte, inizialmente fissata al 18 agosto 1997, è stata prorogata al 28 agosto 1997, data di apertura delle offerte, a causa, secondo i chiarimenti forniti dalla Commissione nelle sue scritture, di una confusione da parte sua in merito all'indirizzo della società Frezza, la cui offerta B è stata infine accettata (il capitolato di appalto sarebbe stato inviato per errore alla società Frezza Italia invece che alla società Frezza Belgium). Su 38 fornitori 17 hanno presentato un'offerta.

4.
    L'esame della documentazione trasmessa dagli offerenti ha indotto la Commissione ad escludere le proposte di due fornitori in quanto questi ultimi avevano proposto materiale manifestamente non conforme al capitolato di appalto. Un'esposizione del mobilia si è svolta dal 13 al 27 ottobre 1997. Mentre un fornitore ha rinunciato, gli altri fornitori hanno esposto sedici insiemi di uffici.

5.
    Un centinaio di funzionari sono stati invitati a partecipare alla valutazione dei prodotti proposti e 34 di essi hanno accettato di parteciparvi. Tali valutatori, suddivisi in sette gruppi (di cui in particolare un gruppo di valutazione tecnica), hanno ricevuto schede di valutazione adatte al loro gruppo che permettevano di attribuire un punteggio da 0 a 5 ad ogni campione in funzione della rispettiva corrispondenza ai criteri qualitativi enunciati nel capitolato di appalto. Il modulo corrispondente alla valutazione tecnica (in prosieguo: la «scheda di valutazione tecnica») precisava che «i punteggi 5 e 0 vanno motivati». Peraltro la nota del fascicolo amministrativo concernente la metodologia di valutazione delle offerte precisava che «l'esclusione del prodotto valutato sarà considerata valida se, senza concertazione, almeno 3 valutatori accordano il punteggio di esclusione 0, accompagnato da un'esauriente argomentazione». L'esame della mobilia esposta non ha indotto la Commissione ad escludere offerte in ragione di una non conformità al capitolato di appalto.

6.
    Il 23 e 24 febbraio 1998 il fabbricante dei mobili proposti dalla ricorrente, dopo aver esaminato i mobili esposti dagli altri offerenti, ha scritto alla Commissione per richiamare la sua attenzione sul fatto che i mobili proposti dalla ricorrente rispettavano le specifiche proposte dal capitolato di appalto, mentre i mobili proposti da altri concorrenti, tra cui segnatamente la SA Frezza Belgium (in prosieguo: la «Frezza»), erano per molteplici aspetti non conformi a tali specifiche.

7.
    Il 23 aprile 1998 la ricorrente, rimasta senza notizie da parte della Commissione, le ha ricordato l'esistenza della sua offerta.

8.
    La Commissione ha informato la ricorrente, il 20 maggio 1998, che l'offerta da essa presentata non avrebbe potuto essere accolta, poiché l'appalto era stato aggiudicato alla Frezza.

9.
    Il 24 luglio 1998 la ricorrente ha chiesto alla Commissione di comunicarle una copia del fascicolo amministrativo.

10.
    Con lettera 5 agosto 1998 la Commissione, nella persona del sig. Taverne, capo dell'unità «Politica immobiliare - opzioni e contratti Bruxelles» in seno alla direzione D «Risorse» della direzione generale (DG) IX «Personale e amministrazione», ha comunicato alla ricorrente taluni documenti, tra cui in particolare la relazione della Commissione alla commissione consultiva per gli acquisti e le forniture 26 gennaio 1998 (salvo l'allegato 7, cioè l'offerta della Frezza). La Commissione ha rifiutato però di comunicare l'offerta effettuata dalla Frezza per il motivo che si trattava di un documento proveniente da terzi la cui trasmissione le era preclusa dal codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

11.
    Il 3 settembre 1998, conformemente al procedimento indicato dal sig. Taverne nella sua lettera, la ricorrente ha inoltrato la stessa richiesta al segretario generale della Commissione, insistendo per ottenere, in particolare, la comunicazione delle schede di valutazione tecnica.

12.
    Con lettera 9 settembre 1998 il sig. Taverne ha precisato alla ricorrente che schede siffatte non erano state formalmente redatte dalla Commissione.

13.
    Con lettera 25 settembre 1998 il segretario generale della Commissione ha confermato alla ricorrente la decisione di rifiutare la comunicazione delle informazioni o dei documenti richiesti per il motivo che non esistevano tali schede di valutazione.

14.
    Il 9 dicembre 1998 la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale avente ad oggetto l'annullamento della decisione adottata dal segretario generale a nome della Commissione, che rifiutava di comunicare le informazioni tecniche contenute nel fascicolo amministrativo della medesima. Tale causa è stata depositata nella cancelleria del Tribunale col n. T-194/98. Nel contesto di tale procedimento la Commissione ha riconosciuto essere in possesso delle schede di valutazione tecnica e si è impegnata a trasmettere alla ricorrente le schede relative ai mobili di tutti gli offerenti. La Commissione ha quindi comunicato alla ricorrente due tipi di schede di valutazione, quelle redatte da dipendenti del servizio tecnico circa la conformità dell'offerta al capitolato di appalto (le schede di valutazione tecnica) e quelle redatte dagli altri gruppi di valutatori sulla qualità dei mobili proposti (l'estetica, l'ergonomia, la solidità ecc.). Alla luce di tali elementi il Tribunale, sentite le parti, con ordinanza 16 maggio 2000 ha cancellato la causa T-194/98 dal ruolo.

15.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto ad ottenere, conformemente agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni.

Conclusioni delle parti

16.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

-    dichiarare che la Commissione ha commesso un illecito ai sensi dell'art. 288 CE aggiudicando l'appalto alla Frezza e che tale illecito le ha arrecato un pregiudizio;

-    condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 1 023 895 nonché alle spese del presente procedimento.

17.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare infondato il ricorso per risarcimento dei danni;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

18.
    Per giurisprudenza consolidata il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che il ricorrente provi l'illegittimità del comportamento contestato all'istituzione interessata, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II-729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II-1343, punto 30, e 11 luglio 1997, causa T-267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II-1239, punto 20). Quando una di queste condizioni non è stata adempiuta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità suddetta (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 19, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T-170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-515, punto 37).

Sul comportamento illegittimo addebitato alla Commissione

19.
    La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso illeciti che le hanno causato la perdita dell'appalto a favore della Frezza. Le irregolarità fatte valere dalla ricorrente si riferiscono alla comunicazione delle schede di valutazione e dell'offerta presentata dalla Frezza; alla data di offerta della Frezza; alla mancata eliminazione di offerte nella fase del primo esame della mobilia; all'esame delle schede di valutazione tecnica; alla conformità dell'offerta della Frezza col capitolato di appalto; alla valutazione di altri criteri ed alla valutazione economica della sua offerta nonché di quella della Frezza.

20.
    La ricorrente conclude che l'appalto avrebbe dovuto esserle aggiudicato dal momento ch'essa è l'unica società ad avere presentato un'offerta conforme alle specifiche del capitolato di appalto.

21.
    La Commissione ritiene che la domanda della ricorrente non è fondata. Essa fa valere che la ricorrente non ha fornito alcuna prova quanto al suo comportamento assertivamente illegittimo e sostiene ch'essa ha pienamente rispettato le regole degli appalti pubblici nonché il principio di buona amministrazione.

Sulla comunicazione da parte della Commissione delle schede di valutazione tecnica e dell'offerta presentata dalla Frezza

22.
    La ricorrente rileva che la Commissione ha comunicato le schede di valutazione tecnica soltanto in seguito all'avvio di un procedimento dinanzi al giudice comunitario. Non comunicando tali schede col pretesto che non esistevano, la Commissione sarebbe venuta meno al rispetto del principio di buona amministrazione, il che potrebbe definirsi grave, dovendo essa assumerne tutte le conseguenze pregiudizievoli subite dalla ricorrente.

23.
    La ricorrente ritiene inoltre che il rifiuto sistematico della Commissione di comunicare l'offerta effettuata dalla Frezza e la sua produzione per la prima volta nel contesto del presente procedimento (senza la minima riserva circa il carattere confidenziale di tali documenti) costituiscono anch'essi un inadempimento grave e manifesto del principio di buona amministrazione.

24.
    Al riguardo il Tribunale constata che tali schede di valutazione esistono benché la Commissione ne abbia espressamente negato l'esistenza a più riprese. Così, con lettera 9 settembre 1998, il sig. Taverne ha affermato che tali schede non erano state formalmente redatte. Inoltre, con lettera 25 settembre, il sig. Trojan, segretario generale della Commissione, ha dichiarato:

«Con riguardo alla comunicazione delle schede di valutazione tecnica di conformità alle specifiche esistenti, tali schede non esistono (...)».

25.
    Peraltro, al punto 30 del suo controricorso nella causa T-194/98, la Commissione affermava:

«La ragione del rifiuto da parte della Commissione di comunicare le schede tecniche di valutazione è formulata con limpida chiarezza: esse non esistono».

26.
    La Commissione ha comunicato le schede di valutazione tecnica solo in seguito alla presentazione del primo ricorso dinanzi al Tribunale. Analogamente, in allegato al suo controricorso nella presente causa, la Commissione ha comunicato, di propria iniziativa e senza la minima riserva, estratti dell'offerta dell'aggiudicataria ch'essa aveva rifiutato di comunicare preliminarmente, per il motivo che si trattava di documenti provenienti da terzi la cui trasmissione le era preclusa dal codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

27.
    Va quindi concluso che la Commissione, negando in maniera reiterata l'esistenza di documenti che in realtà esistevano e rifiutando di trasmettere documenti per il motivo che erano confidenziali, ha commesso un grave illecito.

Sulla data dell'offerta della Frezza

28.
    La ricorrente indica di aver appreso dopo la riunione di informazione organizzata il 10 luglio 1997, essendo stata fissata al 18 agosto 1997 la data limite di trasmissione delle offerte, che quest'ultima era stata prorogata al 28 agosto 1997 per il motivo, secondo la Commissione, che il capitolato di appalto era stato inviato per errore alla società Frezza Italia invece che alla Frezza. Stando a tali elementi, la ricorrente si meraviglia per il fatto che l'offerta effettuata dalla Frezza sia datata 18 agosto 1997. Parimenti l'asserita confusione di indirizzi tra la Frezza e la società Frezza Italia appariva stupefacente, dato che queste ultime sono molto probabilmente in stretto contatto tra loro.

29.
    La Commissione rileva in proposito che non le incombeva di verificare se la Frezza e la società Frezza Italia fossero o meno in stretto contatto tra loro o se la proroga della data limite per il deposito delle offerte non avrebbe potuto causare danni agli altri offerenti, in quanto il contenuto di tutte le offerte rimaneva ignoto sino alla fine del prolungamento del termine, cioè sino al 28 agosto 1997, data di apertura delle offerte. Essa sottolinea che, comunque, la proroga della data-limite per il deposito delle offerte non ha avuto alcuna conseguenza pratica, poiché l'offerta della Frezza reca la data del 18 agosto 1997.

30.
    Il Tribunale rileva anzitutto che l'invito alla riunione di informazione del 10 luglio 1997 nonché l'integralità della corrispondenza relativa alla gara di appalto iniziale sono stati inviati alla Frezza, mentre il capitolato di appalto è stato inviato alla società Frezza Italia l'11 luglio 1997. Al riguardo la Commissione si limita ad affermare che un errore umano, in periodo di ferie, ha implicato una confusione di indirizzi, ma si è astenuta dal suffragare un'asserzione siffatta.

31.
    Va in secondo luogo rilevato che la Commissione, nel controricorso e nella controreplica, ha indicato che l'offerta della Frezza recava la data del 18 agosto 1997. In seguito ai quesiti scritti posti dal Tribunale, si è però accertato che l'offerta della Frezza è pervenuta alla Commissione il 22 agosto 1997, cioè quattro giorni dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La Commissione sostiene in proposito che ha accordato la proroga del termine in seguito alla domanda presentata in tal senso dalla Frezza. Emerge tuttavia dai quesiti posti dal Tribunale che la Frezza ha chiesto la proroga della data limite per la presentazione delle offerte soltanto con lettera 21 agosto 1997, spedita per posta il 22 agosto e ricevuta alla Commissione il 25 agosto 1997. Ne consegue che la domanda di prolungamento del termine fissato per il deposito delle offerte è stata presentata dalla Frezza dopo la scadenza del termine suddetto.

32.
    Risulta da quanto precede che sia il deposito dell'offerta della Frezza sia la domanda di quest'ultima diretta alla proroga della data-limite ed a fortiori l'accordo della Commissione alla proroga di tale data hanno avuto luogo dopo la scadenza del termine fissato per il deposito delle offerte.

33.
    Di conseguenza la Commissione ha commesso un illecito accettando l'offerta tardiva della Frezza.

Sulla mancata eliminazione di offerte nella fase del primo esame della mobilia

34.
    La ricorrente fa osservare che, nella relazione inviata alla commissione consultiva per gli acquisti e le forniture, la Commissione indica che un primo esame dei mobili esposti non l'ha indotta a scartare nessuno dei sedici insiemi di uffici esposti. La ricorrente ritiene che tale affermazione sia perlomeno sconcertante poiché, dal suo punto di vista, l'esame delle schede di valutazione tecnica permette di considerare che, ad eccezione delle offerte della Frezza e della sua, le offerte presentate non erano conformi al capitolato di appalto. Ne risulterebbe che la Commissione ha commesso in tale fase un illecito nella valutazione della conformità delle offerte.

35.
    La Commissione conferma in proposito che l'esame della mobilia esposta non l'aveva indotta ad escludere offerte in ragione di una non conformità al capitolato di appalto ed indica peraltro che essa ha permesso una certa flessibilità quanto al rispetto delle specifiche tecniche.

36.
    Il Tribunale rileva al riguardo che, certo, secondo le schede di valutazione tecnica di tre dei cinque valutatori, cioè i sigg. Ackermans, Reynen e Gasparini, nessuno dei mobili diversi da quelli della Frezza o della ricorrente era conforme al capitolato di appalto, poiché essi hanno attribuito ai medesimi il punteggio 0 aggiungendo la menzione «non conforme».

37.
    Tuttavia la censura secondo cui la Commissione avrebbe dovuto, sin dal primo esame dei mobili esposti, scartare taluni dei sedici insiemi di uffici esposti è irrilevante. Infatti, di per sé, i risultati di un esame preliminare sono provvisori e soggetti a revisione nelle successive fasi del procedimento.

38.
    Occorre verificare se il procedimento di aggiudicazione dell'appalto, nel suo complesso, sia stato correttamente svolto e, più precisamente, se quest'ultimo abbia consentito, una volta concluso, di escludere offerte non conformi e di accettarne, all'occorrenza, una conforme alle condizioni del capitolato di appalto. Pertanto, nel caso di specie, non conduce ad alcuna conseguenza il fatto che, in occasione di un esame preliminare, non sia stata esclusa alcuna offerta, a torto o a ragione, per il motivo di una non conformità al capitolato di appalto, anche se in seguito taluni valutatori hanno ritenuto che nessun'offerta, tranne quelle della Frezza e della ricorrente, fosse conforme al capitolato medesimo.

39.
    Ne consegue che tale censura va disattesa.

Sull'esame delle schede di valutazione tecnica

40.
    La ricorrente fa valere in sostanza che, sulle cinque valutazioni tecniche, una sola valutazione (quella del sig. Reynen) può considerarsi essere stata compilata da una persona che ha effettivamente esaminato i mobili esposti dagli offerenti.

- Sulle schede redatte dal sig. Wood

41.
    La ricorrente fa osservare anzitutto che le schede di valutazione tecnica redatte dal sig. Wood non sono sottoscritte né datate. In secondo luogo tali schede non conterrebbero alcun commento. Così il punteggio 5 assegnato alla Frezza circa la conformità dell'offerta al capitolato di appalto non sarebbe accompagnato da alcun commento, mentre l'offerta in parola manifestamente non corrisponderebbe alle specifiche del capitolato di appalto. La ricorrente si chiede inoltre se il parere del sig. Wood possa essere perfettamente oggettivo, dato che egli è il responsabile per la mobilia ed è in contatto permanente con i fornitori di mobili per uffici, tra cui la Frezza.

42.
    La Commissione fa valere che l'esame del sig. Wood è manoscritto e che, conseguentemente, l'assenza di firma non costituisce un ostacolo all'identificazione del suo autore né, a fortiori, una lesione della validità del suo esame. La ricorrente non fornirebbe la minima prova in merito all'asserita valutazione manifestamente erronea.

43.
    Il Tribunale ricorda anzitutto, in proposito, che i valutatori avevano ricevuto moduli che permettevano di attribuire un punteggio da 0 a 5 ad ogni campione in funzione della rispettiva corrispondenza ai criteri qualitativi enunciati nel capitolato di appalto. Su ciascun modulo si precisa che «i punteggi 5 e 0 vanno motivati».

44.
    Va in secondo luogo rilevato che, come emerge dall'esame delle schede di valutazione tecnica, il sig. Wood, da un lato, non le ha sottoscritte né datate e che, dall'altro, non ha formulato alcun commento per giustificare il punteggio 5 da lui assegnato (segnatamente alle offerte B e C della Frezza).

45.
    Va notato che il sig. Wood ha inoltre omesso di compilare il riquadro specifico «conformità al capitolato di appalto» per ciascuna offerta. La Commissione non ha fornito alcuna spiegazione in proposito.

46.
    Quanto all'assenza di firma e di data, va respinto l'argomento della Commissione secondo cui l'esame del sig. Wood è manoscritto e quindi l'assenza di firma non costituisce un ostacolo all'identificazione del suo autore né, a fortiori, una lesione della validità del suo esame.

47.
    Infatti, pur supponendo che la firma non sia strettamente indispensabile, le sole iscrizioni manoscritte presenti sulle schede di valutazione tecnica in parola, cioè «IXC3», «WOOD» e «A», sono insufficienti a identificare il loro autore e, pertanto, non possono sostituire la firma, la cui prima funzione è l'identificazione in maniera certa dell'autore del documento.

48.
    Occorre comunque constatare che la Commissione non fornisce alcun chiarimento in merito all'assenza di commenti del sig. Wood che giustifichino l'attribuzione del punteggio 5. L'omessa motivazione di tale punteggio, in violazione dell'istruzione impartita ai valutatori nonché il fatto che il sig. Wood abbia del pari omesso di compilare il riquadro specifico «conformità al capitolato di appalto» sono da soli tali da invalidare le schede di valutazione tecnica da lui redatte.

49.
    Viceversa, per quanto riguarda la censura della ricorrente basata sul fatto che il parere del sig. Wood non sarebbe perfettamente obiettivo dato che è responsabile per la mobilia ed è in contatto permanente con i fornitori di mobili per ufficio, tra cui la Frezza, è sufficiente constatare come sia ragionevole che le valutazioni tecniche siano condotte dai dipendenti esperti in materia. Peraltro, come rileva la Commissione, i cinque valutatori tecnici appartenevano all'unità «Acquisti, forniture» a Bruxelles o a Lussemburgo. Di conseguenza la stessa obiezione, sollevata nei confronti del sig. Wood, avrebbe potuto essere formulata a proposito delle cinque valutazioni. Infine, i valutatori che sono stati favorevoli alla ricorrente lavoravano parimenti in seno alla medesima unità cui apparteneva il sig. Wood.

50.
    Risulta nondimeno dalle precedenti constatazioni che la Commissione ha commesso un illecito tenendo conto delle schede di valutazione del sig. Wood.

- Sulle schede redatte dal sig. Zastawnik

51.
    La ricorrente fa valere che le schede compilate dai sigg. Scholtes e Zastawnik sono state redatte in maniera immaginativa, non contengono commenti e non sono sottoscritte né datate. La ricorrente fa osservare che il sig. Scholtes non si è preoccupato di accompagnare col minimo commento il punteggio attribuito e solleva interrogativi sulla circostanza che tale punteggio vari unicamente da 3 a 4 per tutte le offerte, mentre altri esaminatori hanno attribuito il punteggio 0. La ricorrente conclude che il sig. Scholtes non ha compilato le schede di valutazione tecnica con la dovuta professionalità.

52.
    La Commissione fa valere che la scheda di valutazione tecnica redatta a nome dei sigg. Scholtes e Zastawnik equivale di fatto ad un'unica valutazione, effettuata dal sig. Zastawnik, il quale sostituiva il sig. Scholtes. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le schede del sig. Zastawnik sarebbero compilate correttamente, datate e sottoscritte sulla prima pagina. La Commissione sottolinea inoltre che l'affermazione della ricorrente secondo cui le schede sarebbero state redatte in maniera «immaginativa» appare offensiva e, soprattutto, è infondata. Infatti il punteggio assegnato da tale valutatore coinciderebbe nella maggior parte dei casi col punteggio dato da altri valutatori e non esulerebbe in alcun caso dal contesto del punteggio limite accordato dagli altri valutatori.

53.
    La Commissione sostiene che la critica espressa dalla ricorrente sul modo in cui il sig. Zastawnik ha compilato le schede di valutazione tecnica poggia unicamente sul fatto che il punteggio attribuito da quest'ultimo non coincide con quello concesso da altri valutatori più favorevoli alla ricorrente. Secondo la Commissione, in base allo stesso ragionamento, si potrebbe inversamente concludere che le valutazioni dei tre notatori favorevoli alla ricorrente vanno disattese per mancanza di obiettività.

54.
    Il Tribunale rileva che, contrariamente all'asserzione della ricorrente secondo cui le schede del sig. Zastawnik non sono né datate né firmate, risulta che tali schede sono firmate e datate alla prima pagina (rilevato che la scheda di valutazione tecnica di ciascuna offerta comprende tre pagine tra loro cucite). Va in proposito considerato che tale maniera poco usuale di sottoscrivere un documento apponendo la firma sulla prima pagina di quest'ultimo non pregiudica la validità delle schede tecniche di cui trattasi. Infatti la firma consente di ammettere, a difetto di prova contraria, che il suo autore è senz'altro la persona che ha compilato le schede di valutazione tecnica.

55.
    Circa l'argomento relativo al fatto che il sig. Zastawnik non si sarebbe preoccupato di accompagnare col minimo commento il punteggio attribuito, dall'esame delle schede emerge che tale valutatore non ha attribuito il punteggio 0 o 5, di modo che non occorreva alcun commento. Tale argomento è quindi infondato.

56.
    Per quanto concerne l'argomento secondo cui le schede di valutazione tecnica non sarebbero state compilate con la dovuta professionalità, in quanto il punteggio attribuito dal sig. Zastawnik varia unicamente tra 3 e 4, mentre altri valutatori hanno attribuito il punteggio 0 accompagnandolo con una motivazione, stupisce certo constatare che taluni valutatori (i sigg. Ackermans, Reynen e Gasparini) hanno ritenuto che tutte le offerte (salvo quelle della ricorrente e della Frezza) fossero non conformi, mentre il sig. Zastawnik ha attribuito a tutte le offerte il punteggio 3 o 4 (con una sola eccezione). Tuttavia tale differenza tra le valutazioni non è sufficiente, da sola o anche aggiunta al fatto che le schede sono firmate e datate soltanto sulla prima pagina, al fine di considerare che le schede redatte dal sig. Zastawnik non sono valide.

57.
    Infatti le schede di valutazione tecnica perseguono la finalità di raccogliere valutazioni cui procedono valutatori diversi i cui punti di vista, manifestamente, possono divergere.

58.
    Ne consegue che la Commissione poteva tener conto delle schede di valutazione tecnica del sig. Zastawnik e che, quindi, la censura va respinta.

- Sulle schede di valutazione tecnica dei sigg. Reynen, Ackermans e Gasparini

59.
    La ricorrente rileva che i sigg. Reynen, Ackermans e Gasparini hanno compilato schede di valutazione tecnica identiche e ne inferisce che hanno proceduto congiuntamente alla valutazione della mobilia esposta. Essa fa valere inoltre che soltanto il sig. Reynen (oppure congiuntamente con i sigg. Ackermans e Gasparini) sembra aver esaminato tale mobilia.

60.
    La Commissione indica che le schede compilate dai sigg. Ackermans e Gasparini presentano taluni errori di dettaglio, che tuttavia non pregiudicano il risultato della valutazione. Così soltanto la prima pagina sarebbe firmata e la firma del sig. Reynen figurerebbe sulle pagine 2 e 3 dei moduli completati dal sig. Ackermans; il criterio «funzionalità» non sarebbe oggetto di alcuna valutazione sul modulo del sig. Gasparini per la mobilia C della Frezza, il che avrebbe indotto ad attribuirgli il punteggio 0 per tale criterio nella valutazione qualitativa.

61.
    Va rilevato, in primo luogo, che la Commissione aveva il diritto di prendere in considerazione, in occasione del procedimento controverso, le schede di valutazione tecnica del sig. Reynen. La ricorrente non afferma peraltro che la Commissione, nel prenderle in considerazione, ha commesso un'irregolarità.

62.
    In secondo luogo, quanto alle schede di valutazione tecnica del sig. Ackermans, occorre constatare che le schede di tale valutatore si limitano a riprendere quelle redatte dal sig. Reynen. In effetti, com'è d'altronde riconosciuto dalla Commissione, le schede redatte dal sig. Ackermans sono fotocopie delle schede del sig. Reynen su cui il primo si è limitato a cancellare il nome del sig. Reynen e ad aggiungere la sua firma (senza neppure cancellare quella del sig. Reynen). In talune pagine il sig. Ackermans ha cancellato il nome del sig. Reynen, ma non ha aggiunto il suo né la propria firma. Sulla scheda corrispondente all'offerta M della società Mercator, al pari del sig. Reynen, il sig. Ackermans non ha effettuato valutazioni relative alla conformità. Su una sola scheda di valutazione, quella dell'offerta C della Frezza, il sig. Ackermans ha cancellato a due riprese il punteggio attribuito dal sig. Reynen ed ha aumentato la valutazione della funzionalità e della conformità (da 2 a 3), lasciando il commento e la firma del sig. Reynen.

63.
    Alla luce di quanto precede emerge che la Commissione non poteva tener conto delle schede del sig. Ackermans.

64.
    Per quanto concerne, in terzo luogo, la valutazione del sig. Gasparini, dall'esame delle schede di valutazione tecnica compilate da quest'ultimo emerge che il punteggio da lui accordato coincide in ogni caso con quello del sig. Reynen e, pertanto, anche con quello del sig. Ackermans. Una constatazione siffatta, se è spiegabile nel caso in cui, in ragione della non conformità delle offerte, il punteggio è pari a 0, è invece più stupefacente negli altri casi, cioè quelli della ricorrente e della Frezza. L'analogia, addirittura l'identità, dei commenti formulati dal sig. Gasparini e dal sig. Reynen fanno sorgere il convincimento che le schede sono state ricopiate senza che si sia proceduto ad un'effettiva valutazione singola o, perlomeno, senza che il loro contenuto risulti da una valutazione effettuata congiuntamente.

65.
    E' necessario ricordare in proposito che sulle schede di valutazione tecnica si indica che «il punteggio 0 è eliminatorio per i criteri di solidità e finitura, se esso viene assegnato e motivato da almeno tre persone». Orbene dalle schede di valutazione tecnica risulta che i sigg. Reynen, Ackermans e Gasparini hanno assegnato il punteggio 0 per entrambi i criteri a tutte le offerte ad eccezione di quelle della ricorrente e dell'aggiudicataria. In seguito ai quesiti scritti posti al riguardo dal Tribunale, la Commissione ha precisato che le offerte in questione non erano state eliminate per tale ragione. Ricordando come la nota del fascicolo amministrativo concernente la metodologia di valutazione delle offerte precisasse che «l'esclusione del prodotto valutato sarà considerata valida se, senza concertazione, almeno 3 valutatori accordano il punteggio di esclusione 0, accompagnato da un'esauriente argomentazione», la Commissione ha fatto valere che, poiché le tre valutazioni erano state manifestamente condotte in maniera concertata, l'esclusione non poteva avvenire su tale base.

66.
    Ne consegue che la stessa Commissione riconosce che i tre valutatori hanno manifestamente proceduto in maniera concertata alla valutazione delle offerte. Certo, nessuna disposizione della direttiva 93/36 impone espressamente un determinato numero di valutazioni o prevede che i valutatori debbano procedere alla loro valutazione in tutta indipendenza e senza alcuna concertazione. Tuttavia il principio di buona amministrazione, che presiede allo svolgimento delle procedure negoziate di aggiudicazione degli appalti, esige che gli esaminatori chiamati a valutare le offerte degli offerenti vi procedano, almeno in una prima fase, in maniera indipendente assegnando punteggi in funzione della loro perizia personale.

67.
    Ne deriva nella fattispecie che la Commissione non poteva tener conto delle valutazioni del sig. Gasparini.

68.
    Emerge in conclusione da quanto precede che le valutazioni dei sigg. Wood, Ackermans e Gasparini vanno disattese e che la Commissione ha commesso un illecito tenendo conto delle suddette valutazioni.

Sulla conformità dell'offerta della Frezza al capitolato di appalto

69.
    Prima di esaminare le asserite irregolarità commesse dalla Commissione nella valutazione della conformità dell'offerta della Frezza al capitolato di appalto, occorre determinare il margine di valutazione di cui disponeva la Commissione nella procedura negoziata di aggiudicazione del medesimo.

70.
    In proposito la ricorrente ritiene che la flessibilità di cui dispone la Commissione nell'ambito di una procedura negoziata vada esaminata alla luce dei criteri da essa stessa stabiliti per l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi. La ricorrente si riferisce quindi al vademecum in materia di acquisti e forniture redatto dalla commissione consultiva per gli acquisti e le forniture e conclude che talune condizioni dell'appalto in parola, giudicate imperative, non lasciavano alla Commissione alcun margine di valutazione.

71.
    La ricorrente sostiene che l'affermazione della Commissione secondo cui essa non ha l'obbligo di rispettare rigorosamente le specifiche tecniche del suo capitolato di appalto nell'ambito di un'offerta negoziata è contraria all'art. 16, n. 1, della direttiva 93/36, secondo cui l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione soltanto le offerte rispondenti alle esigenze minime richieste. Qualunque sia il potere di negoziazione di cui dispone la Commissione, sarebbe impensabile che quest'ultima non debba tener conto dei criteri che essa stessa si è data. La Commissione sarebbe inoltre tenuta ad osservare il principio della parità di trattamento tra gli offerenti.

72.
    La Commissione fa rilevare che l'applicazione molto rigorosa del capitolato di appalto avrebbe condotto, nel caso di specie, all'esclusione dell'insieme delle offerte, inclusa quella della ricorrente. Essa sostiene che risulta dall'art. 6, n. 3, lett. a), della direttiva 93/36 che l'amministrazione aggiudicatrice dispone, nell'ambito di una procedura negoziata, di un potere di negoziazione. Essa potrebbe accettare offerte che non sono integralmente conformi alle specifiche tecniche, ma che costituiscono la soluzione accettabile da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ciò nell'osservanza del principio della parità di trattamento tra gli offerenti.

73.
    La Commissione sottolinea che ha osservato il principio della parità di trattamento tra gli offerenti, segnatamente quanto alla ricorrente. Essa ricorda che, anzitutto, dopo un bando di gara infruttuoso, ha invitato un numero importante di fornitori ad esporre la loro mobilia. Essa avrebbe autorizzato, in secondo luogo, una certa flessibilità quanto alle specifiche tecniche, segnatamente con riguardo alla ricorrente, al fine di poter scegliere la mobilia più rispondente alle suddette specifiche e alle sue necessità. Essa avrebbe infine effettuato la sua scelta sul fondamento dei medesimi criteri e sottocriteri di aggiudicazione di quelli utilizzati in occasione del bando di gara infruttuoso precedente alla procedura negoziata al fine di accogliere «l'offerta economicamente più vantaggiosa».

74.
    Per quanto riguarda l'argomento avanzato dalla Commissione, fondato sull'art. 6, n. 3, lett. a), della direttiva 93/96, diretto a valersi di un potere di negoziazione, il Tribunale rileva che tale disposizione prevede le circostanze in cui è ammesso indire una procedura negoziata, ma non riguarda il modo di attuare tale procedura. Pertanto l'argomento della Commissione che si basa su tale disposizione è privo di fondamento.

75.
    Certo, l'art. 1, lett. f), della direttiva 93/96 dispone che, ai fini della direttiva, si intende per «procedure negoziate»: le «procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i fornitori di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi».

76.
    Tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice, anche se dispone di un potere di negoziazione nell'ambito di una procedura negoziata, è pur sempre tenuta a vigilare a che si osservino le condizioni del capitolato di appalto cui ha liberamente scelto di attribuire carattere imperativo.

77.
    Ciò è confermato dall'art. 16, n. 1, della direttiva 93/36, il quale dispone che, laddove il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse.

78.
    Nel caso di specie, in allegato al capitolato di appalto, si trovano le diverse schede segnaletiche che riprendono le caratteristiche tecniche tra cui talune vengono considerate quali condizioni imperative «a pena di non conformità dell'offerta» (punto XII delle schede segnaletiche).

79.
    Occorre anche rilevare che la lettera 1° luglio 1997, indirizzata dal sig. Rosin (capo dell'unità «Acquisti, forniture» della direzione C «Amministrazione» della DG IX) agli offerenti nell'ambito del bando di gara, indicava: «A tal riguardo vorrei insistere sull'importanza del rispetto delle specifiche del capitolato di appalto, in particolare delle condizioni imperative che sono citate. La loro inosservanza da parte vostra ci obbliga purtroppo ad eliminare senza eccezioni la vostra offerta». Tale lettera testimonia l'importanza che la Commissione annetteva al rispetto delle specifiche del capitolato di appalto, essendo poco rilevante la circostanza che, secondo la Commissione, tale lettera non rientrasse nel capitolato di appalto inviato agli offerenti, ma annunciasse l'apertura della procedura negoziata invitando i destinatari a presentare un'offerta.

80.
    Risulta dalle considerazioni precedenti che la Commissione, pur disponendo di un potere di negoziazione nell'ambito della procedura negoziata, era nondimeno tenuta a vigilare a che si osservassero le condizioni del capitolato di appalto giudicate imperative.

81.
    Vanno attualmente esaminati gli argomenti della ricorrente fondati sull'asserita non conformità dell'offerta della Frezza al capitolato di appalto.

82.
    La ricorrente sostiene in proposito che dai commenti formulati dai sigg. Reynen, Ackermans e Gasparini sulle schede di valutazione tecnica relative alle offerte B e C della Frezza risulta che tali offerte non corrispondevano alle specifiche del capitolato di appalto, ritenute imperative. Così essa rileva che l'art. VI-A non presentava martinetti regolabili; che i cassetti dell'art. VI-B non si aprivano al 105%; che non era proposta alcuna tinta chiara; che il tavolo a taglio dell'art. V-F non permetteva un uso polivalente dal lato sinistro o destro, in combinazione con la scrivania; che le dimensioni dei mobili non erano conformi.

83.
    Con riguardo alle dimensioni dei mobili la ricorrente fa valere, in risposta all'argomento della Commissione fondato sulla non conformità della sua offerta per il motivo che le dimensioni dei tavoli di riunione e di ufficio da essa proposte non erano conformi al capitolato di appalto, che, se, come sostenuto dalla Commissione, le dimensioni rientravano nelle condizioni imperative, neppure le dimensioni dei tavoli di ufficio e quelle dei tavoli di riunione menzionate nell'offerta della Frezza erano conformi al capitolato di appalto.

84.
    Il Tribunale ritiene che occorre quindi esaminare se le dimensioni dei tavoli rientrassero tra le condizioni imperative che dovevano essere soddisfatte dalle offerte a pena di esclusione per non conformità al capitolato di appalto. Si deve in proposito osservare che le schede segnaletiche del capitolato di appalto prevedevano espressamente, sia per i tavoli di ufficio sia per i tavoli di riunione, quanto segue: «XII. Condizioni imperative. A pena di non conformità dell'offerta. (...) Art. III: vanno proposte almeno 2 dimensioni».

85.
    La Commissione sostiene che le dimensioni, definite entro i limiti previsti dal capitolato di appalto, rientravano tra le condizioni imperative.

86.
    La ricorrente fa valere che le schede segnaletiche relative ai tavoli non menzionavano che le dimensioni fossero imperative contrariamente alla scheda segnaletica dell'articolo avente il riferimento 2.04 su cui era indicato «altezza imperativa».

87.
    Il Tribunale ritiene in proposito che occorre considerare che le dimensioni rientravano tra le condizioni imperative. In effetti il fatto di richiedere che vengano proposte almeno due dimensioni significa che nell'offerta dovevano figurare quattro tavoli, due tavoli di riunione e due tavoli di ufficio, con dimensioni diverse ma comprese nei limiti menzionati nel capitolato di appalto. Ammettere che gli offerenti avessero la possibilità di offrire mobili con dimensioni esulanti dai limiti precisati nel capitolato di appalto equivarrebbe a negare qualsiasi effetto utile all'indicazione di dimensioni nel bando di gara.

88.
    Va poi notato che, su altre schede segnaletiche (ad esempio, quelle relative alle cassettiere o all'armadio), le condizioni non sono indicate nell'art. XII relativo alle condizioni imperative e sono precedute dai segni «+-». Ne deriva quindi che, se le dimensioni dei tavoli non fossero rientrate nelle condizioni imperative, sarebbero state anch'esse precedute dai segni «+-» e la menzione «Art. III: vanno proposte almeno 2 dimensioni» non sarebbe comparsa nella rubrica relativa alle condizioni imperative.

89.
    Circa il raffronto operato dalla ricorrente con la scheda segnaletica dell'articolo recante il numero 2.04, che indica un'«altezza imperativa», occorre constatare che la scheda in questione definisce le dimensioni richieste come segue: «(+- L. 120 x P. 80) x H. 72/75 cm». A differenza delle schede segnaletiche relative ai tavoli, la lunghezza e la profondità sono precedute dai segni «+-», ragion per cui si è aggiunta la menzione «altezza imperativa».

90.
    Si deve pertanto considerare, trattandosi dei tavoli, che l'offerta degli offerenti, per soddisfare le condizioni imperative, doveva proporre almeno due dimensioni comprese nella fascia indicata dal capitolato di appalto.

91.
    Quanto alla conformità dell'offerta della Frezza, è necessario rilevare in primo luogo che il capitolato di appalto esigeva, per i tavoli di ufficio, dimensioni comprese tra 160 e 200 cm di lunghezza, 80 e 100 cm di profondità, 72 e 75 cm di altezza. Circa le dimensioni dei tavoli di riunione, il capitolato di appalto specificava dimensioni comprese tra 180 e 240 cm di lunghezza, 90 e 120 cm di profondità ed un'altezza di 75 cm.

92.
    Occorre constatare che, quanto ai tavoli di ufficio, l'offerta dell'aggiudicataria proponeva due tavoli integralmente conformi al capitolato di appalto, cioè il tavolo ZNS 160 ed il tavolo ZNS 180, le cui dimensioni erano, per l'uno, 166 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 72 cm di altezza e, per l'altro, 186 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 74 cm di altezza. La censura della ricorrente relativa alla non conformità dei tavoli di ufficio figurante nell'offerta della Frezza va pertanto disattesa.

93.
    Quanto ai tavoli di riunione, la ricorrente rileva che le dimensioni proposte dalla Frezza erano 186 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 72 cm di altezza o 210 cm di lunghezza, 110 cm di profondità e 72 cm di altezza. Nelle sue risposte ai quesiti scritti posti dal Tribunale, la Commissione ha riconosciuto che le dimensioni dei tavoli di riunione non erano integralmente conformi alle dimensioni previste nel capitolato di appalto.

94.
    Risulta da quanto precede che, senza necessità di esaminare le altre censure sollevate dalla ricorrente in merito alla conformità dell'offerta dell'aggiudicataria al capitolato di appalto, la censura basata sulla circostanza che l'offerta della Frezza non corrispondeva alle specifiche del capitolato di appalto è fondata per quanto riguarda le dimensioni dei tavoli di riunione. Di conseguenza la Commissione ha commesso un illecito accogliendo l'offerta della Frezza.

Sulla valutazione di altri criteri da parte della Commissione

95.
    La ricorrente fa valere nella replica che non sussiste alcun elemento nel fascicolo della Commissione concernente la maniera in cui i criteri relativi alla garanzia ed ai servizi sono stati valutati dal gruppo tecnico. Essa fa valere inoltre che non è stata esaminata la conformità dei prodotti con riguardo al rispetto dell'ambiente.

96.
    E' necessario rilevare che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Nel caso di specie, come ha giustamente rilevato la Commissione, le censure fondate sulla duplice circostanza, da un lato, che non sussiste alcun elemento nel fascicolo della Commissione concernente la maniera in cui i criteri relativi alla garanzia ed ai servizi sono stati valutati dal gruppo tecnico e, dall'altro, che non è stata esaminata la conformità dei prodotti con riguardo al rispetto dell'ambiente non possono essere considerate come l'ampliamento di un motivo enunciato in precedenza, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo della causa e come aventi uno stretto collegamento con il motivo stesso. Conseguentemente tali censure vanno dichiarate irricevibili (sentenza della Corte 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta/Comunità europea, Racc. pag. I-6983, punti 27 e 29; sentenze del Tribunale 19 settembre 2000, causa T-252/97, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. II-3031, punto 43, e 14 febbraio 2001, causa T-62/99, Sodima/Commissione, Racc. pag. II-655, punti 67 e 68).

Sulla valutazione economica delle offerte della ricorrente e della Frezza

97.
    La ricorrente fa valere, per quanto concerne la valutazione delle offerte, che dai calcoli di punti da essa stessa effettuati risulta che la sua offerta ottiene più punti di quella della Frezza. Essa contesta pertanto la conclusione della Commissione secondo cui, sotto un profilo sia tecnico che finanziario, la valutazione dell'offerta della Frezza era migliore della sua e sostiene che la Commissione ha manifestamente commesso un illecito accogliendo l'offerta della Frezza.

98.
    La ricorrente procede nella sua replica ad un nuovo calcolo di punti escludendo le schede di valutazione tecnica redatte dai sigg. Wood e Scholtes nonché i punti accordati per la garanzia ed i servizi e rivalutando i prezzi proposti su una base egualitaria per le cassettiere.

99.
    La Commissione conferma il risultato della sua valutazione finanziaria e qualitativa di tutte le offerte. Essa ritiene che la tabella allegata al ricorso difetta di chiarezza e, soprattutto, non tiene conto della ponderazione attribuita a ciascun criterio di valutazione qualitativa.

100.
    Per quanto riguarda la rivalutazione del valore economico delle offerte effettuata dalla ricorrente nella sua replica, la Commissione rileva, in sostanza, che la ricorrente ha un approccio selettivo dei criteri di aggiudicazione consistente nell'accogliere o nello scartare taluni criteri e taluni valutatori a seconda degli elementi favorevoli alla sua offerta, o addirittura nell'inventare altri criteri, perdendo di vista la circostanza che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta dal canto suo a rispettare i criteri di aggiudicazione previsti nel capitolato di appalto.

101.
    A tale proposito il Tribunale considera che la tabella allegata al ricorso in cui la ricorrente procede alla rivalutazione dei punti dati dai diversi gruppi di valutatori difetta assolutamente di chiarezza.

102.
    Parimenti il nuovo calcolo effettuato dalla ricorrente nella sua replica non può considerarsi sufficientemente affidabile. Si può così osservare, in primo luogo, che nel suo nuovo calcolo la ricorrente ha tenuto conto delle schede di valutazione tecnica redatte dai sigg. Reynen, Ackermans e Gasparini. Orbene, si è constatato supra che soltanto le schede dei sigg. Reynen e Zastawnik potevano essere utilizzate. In secondo luogo la ricorrente ha escluso dal suo nuovo calcolo dei punti quelli accordati per la garanzia ed i servizi. Orbene, dall'esame condotto emerge che le censure sollevate dalla ricorrente al riguardo sono irricevibili. La ricorrente ha infine tenuto conto, senza prova alcuna, di un costo supplementare del 40% per le soluzioni tecniche che permettono un'apertura al 105% dei cassetti delle cassettiere, mentre secondo la Commissione tale costo supplementare dev'essere limitato all'11%. Va inoltre rilevato in proposito che la ricorrente menziona nel suo ricorso il fatto che la fornitura di cassetti apribili al 105% ha per effetto di maggiorare il prezzo delle forniture dal 10 al 15%.

103.
    Per tali motivi la censura va respinta.

104.
    Occorre notare ad abundantiam come la Commissione rilevi nella sua controreplica che, anche prendendo in considerazione le asserzioni della ricorrente dirette ad escludere le valutazioni tecniche dei sigg. Zastawnik e Wood e a stimare un costo supplementare dei cassetti del 40%, la sua offerta sarebbe pur sempre peggio classificata rispetto a quella dell'aggiudicataria. E' opportuno osservare al riguardo che la differenza tra l'esame della ricorrente e quello della Commissione deriva dal fatto che la Commissione non esclude i punti accordati per la garanzia ed i servizi. Poiché le censure relative alla garanzia ed ai servizi sono state dichiarate irricevibili, non può addebitarsi alla Commissione di aver tenuto conto di tali due criteri.

105.
    Parimenti risulta dal fascicolo che, pur escludendo da un lato le valutazioni dei sigg. Ackermans, Gasparini e Wood, le quali, come già constatato, non potevano essere prese in considerazione dalla Commissione, ed ammettendo dall'altro un costo supplementare del 40% per i cassetti come proposto dalla ricorrente, l'offerta di quest'ultima sarebbe pur sempre peggio classificata rispetto a quella dell'aggiudicataria.

106.
    Ne consegue che va respinta la censura della ricorrente relativa all'errore di valutazione economica delle offerte.

107.
    Alla luce delle considerazioni precedenti occorre concludere, in merito al comportamento illecito addebitato alla Commissione, che quest'ultima ha commesso una serie di gravi illeciti, i quali, singolarmente o almeno presi nel loro insieme, vanno considerati soddisfare la prima delle tre condizioni necessarie per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi della giurisprudenza citata al punto 18 supra.

Sul nesso di causalità

108.
    Per dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra gli inadempimenti addebitati alla Commissione nell'aggiudicazione dell'appalto ed il pregiudizio asserito, la ricorrente fa valere in sostanza che, in assenza di tali inadempimenti, l'appalto avrebbe dovuto esserle aggiudicato, talché essa non avrebbe subito alcun danno. In effetti essa sostiene che si può difficilmente contestare che, se la Commissione non avesse commesso gli inadempimenti constatati, l'offerta della ricorrente sarebbe stata considerata come l'unica conforme alle condizioni imperative del capitolato di appalto e comunque come l'offerta economicamente più favorevole, di modo che l'appalto le sarebbe stato aggiudicato. Essa sostiene che la Commissione non disponeva di alcun margine di valutazione.

109.
    Emerge in proposito dalla giurisprudenza che la ricorrente deve dimostrare che la sua offerta soddisfa tutti i requisiti necessari per essere accolta (v., per analogia, sentenze del Tribunale 18 maggio 1995, causa T-478/93, Wafer Zoo/Commissione, Racc. pag. II-1479, punto 49, e 21 marzo 1996, causa T-230/94, Farrugia/Commissione, Racc. pag. II-195, punto 46). Occorre quindi esaminare la conformità dell'offerta della ricorrente al capitolato di appalto.

110.
    La Commissione fa valere che possono constatarsi tre elementi di non conformità manifesta dell'offerta della ricorrente. In primo luogo le dimensioni dei tavoli di riunione non sarebbero conformi al capitolato di appalto; in secondo luogo non lo sarebbero neppure le dimensioni dei tavoli di ufficio; ed in terzo luogo non sarebbe installato il martinetto di regolazione dei tavoli di ufficio. La Commissione precisa su tale punto che l'esame della documentazione presentata con l'offerta della ricorrente non permette di trovare una soluzione di ricambio. Essa indica inoltre che, se esistevano degli inserti, non si può tuttavia mettere in dubbio l'assenza dei martinetti di regolamento, che erano richiesti per soddisfare la condizione di conformità.

111.
    La ricorrente sostiene che soltanto la sua offerta era integralmente conforme al capitolato di appalto e rileva che il sig. Reynen ha assegnato alla sua offerta, concernente la conformità alle specifiche tecniche, il punteggio di 4/5, mentre all'offerta della Frezza è stato attribuito soltanto il punteggio di 2/5.

112.
    Quanto ai tavoli di riunione ed ai tavoli di ufficio, la ricorrente sostiene che la scheda segnaletica si limita ad indicare che le dimensioni erano imperative poiché il capitolato di appalto menziona unicamente che due dimensioni dovevano imperativamente essere proposte. Circa i martinetti di regolazione, la ricorrente si meraviglia per il fatto che gli stessi non sono stati rinvenuti sui mobili esposti, ma dichiara che tali mobili disponevano degli inserti metallici destinati alla loro installazione.

113.
    Va ricordato in proposito che, per i motivi esposti supra, il Tribunale considera che le dimensioni dei tavoli rientravano tra le condizioni imperative.

114.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, le dimensioni dei tavoli di riunione, il capitolato di appalto prevedeva dimensioni comprese tra 180 e 240 cm di lunghezza, tra 90 e 120 cm di profondità e un'altezza di 75 cm. Il Tribunale rileva che è pacifico che il tavolo esposto dalla ricorrente aveva dimensioni di 180 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 72 cm di altezza e che il tavolo proposto in alternativa nell'offerta aveva dimensioni pari a 210 cm di lunghezza, 120 cm di profondità e 72 cm di altezza. Pertanto, come giustamente rileva la Commissione, va constatato che i due tavoli proposti non erano conformi al capitolato di appalto quanto all'altezza, mentre il primo non lo era, per di più, in ragione della profondità.

115.
    Del pari il Tribunale constata, in secondo luogo, che la Commissione ha ritenuto a buon diritto che le dimensioni dei tavoli di ufficio non erano conformi al capitolato di appalto. Infatti quest'ultimo esigeva dimensioni comprese tra 160 e 200 cm di lunghezza, 80 e 100 cm di profondità, 72 e 75 cm di altezza con almeno due diverse dimensioni. Viceversa il tavolo esposto dalla ricorrente aveva dimensioni di 160 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 72 cm di altezza, ma il tavolo proposto in alternativa nell'offerta aveva dimensioni pari a 210 cm di lunghezza, 120 cm di profondità e 72 cm di altezza. Pertanto, come ha giustamente osservato la Commissione, il tavolo proposto in alternativa era non conforme alle condizioni del capitolato di appalto in ragione della sua lunghezza e della sua profondità, senza che l'esame della documentazione presentata con l'offerta permetta di trovare una soluzione di ricambio.

116.
    Occorre quindi concludere che i tavoli proposti dalla ricorrente non erano conformi alle esigenze imperative del capitolato di appalto.

117.
    Inoltre, per quanto riguarda l'assenza di martinetti di regolazione, la ricorrente si limita a meravigliarsi per il fatto che detti martinetti non sono stati rinvenuti sui mobili esposti e dichiara che tali mobili disponevano degli inserti metallici destinati alla loro installazione. In seguito ad un quesito posto dal Tribunale, la ricorrente ha aggiunto che la presenza dell'inserto metallico, la cui sola finalità è di accogliere il martinetto di regolazione, conferma che i martinetti erano ben compresi nella sua offerta.

118.
    Ciò non toglie, tuttavia, che i mobili della ricorrente non contenevano i martinetti di regolamento richiesti per soddisfare la condizione di conformità. Pertanto la mobilia esposta non era conforme al capitolato di appalto.

119.
    In presenza di tali elementi è possibile limitarsi alla constatazione che la ricorrente non ha sufficientemente provato in diritto che la sua offerta soddisfaceva tutte le condizioni richieste dal capitolato di appalto e giudicate imperative.

120.
    Inoltre, come risulta dal punto 105 supra, per eliminando le schede che non potevano essere prese in considerazione e maggiorando il prezzo dell'offerta della Frezza del costo supplementare derivante dai cassetti, l'offerta della ricorrente appariva comunque meno vantaggiosa di quella dell'aggiudicataria.

121.
    Ne deriva che, se è certamente vero che la Commissione ha commesso gravi errori nel corso del procedimento relativo al bando di gara, la ricorrente non ha però dimostrato che la Commissione avrebbe dovuto aggiudicarle l'appalto e, pertanto, non ha provato l'esistenza di un nesso di causalità tra gli errori constatati ed il pregiudizio fatto valere.

122.
    Conseguentemente, senza che occorra esaminare l'effettività del danno che la ricorrente asserisce aver subito per effetto dell'aggiudicazione dell'appalto alla Frezza, occorre respingere il ricorso.

Sulle spese

123.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

124.
    Tuttavia l'art. 87, n. 3, di detto regolamento prevede che il Tribunale possa ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi ovvero per motivi eccezionali. Il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

125.
    Nel caso di specie, visti i numerosi illeciti commessi dalla Commissione nel procedimento relativo al bando di gara, quest'ultima va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La Commissione è condannata alle spese.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 novembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: il francese.