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Ricorso proposto il 17 settembre 2010 - Václav Hrbek trading as BODY-HF / UAMI - The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

(Causa T-434/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Václav Hrbek trading as BODY-HF (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. C. Jäger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Regno Unito)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 luglio 2010 (procedimento R 1441/2009-2);

ordinare al convenuto di respingere l'opposizione n. B1276692 e di accogliere interamente la domanda di registrazione n. 5779351;

condannare il convenuto alle spese del procedimento;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione d'opposizione, qualora essa diventi interveniente in questa causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT", per prodotti appartenenti alle classi 18, 24, 25 e 28 - Domanda di marchio comunitario n. 5779351

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: L'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 2165017 del marchio figurativo "alpine", per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi gli artt. 65, n. 2 e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha abusato del suo potere nell'emanare la decisione impugnata, dato che quest'ultima manca di obiettività e di fondamento giuridico, ed ha applicato in modo errato il criterio per accertare il rischio di confusione tra il marchio anteriore ed il marchio contestato.

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