Language of document : ECLI:EU:F:2014:177

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

2 luglio 2014

Causa F‑63/13

Aristidis Psarras

contro

Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Risoluzione del contratto – Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al contraddittorio – Danno morale – Decisione illegittima in via consequenziale – Pregiudizio eccessivo per i diritti di un terzo – Condanna d’ufficio al risarcimento del danno – Mancata esecuzione di una sentenza di annullamento»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Psarras chiede, in particolare, l’annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA, o, in prosieguo: l’«Agenzia»), del 4 settembre 2012, di risolvere il suo contratto di agente temporaneo.

Decisione:      La decisione del 4 settembre 2012 del direttore esecutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione con cui è stato risolto il contratto di agente temporaneo del sig. Psarras è annullata. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione è condannata a versare al sig. Psarras l’importo di EUR 40 000. Il ricorso è respinto quanto al resto. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Psarras.

Massime

1.      Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)

2.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento in via consequenziale di atti successivi riguardanti terzi – Illegittimità di una decisione di risoluzione di un contratto di assunzione – Annullamento costituente una sanzione eccessiva lesiva dei diritti dei terzi – Risarcimento del danno mediante il versamento di un’indennità

(Art. 340, § 2, TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 117)

3.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Concessione di un risarcimento pecuniario

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 117)

4.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Violazione dell’obbligo di dare esecuzione a una sentenza di annullamento – Illecito amministrativo di per sé generatore di un danno morale

(Artt. 266 TFUE e 340, § 2, TFUE)

1.      Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni persona ha il diritto di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, in particolare una decisione di risoluzione del suo contratto.

Dal momento che l’essenza del diritto fondamentale al contradditorio è quella di dare a qualsiasi persona la possibilità di esprimere il proprio punto di vista riguardo ad un provvedimento che le rechi pregiudizio, il contenuto di tale diritto fondamentale implica che l’interessato abbia la possibilità di influire sul processo decisionale in questione, circostanza idonea a garantire che l’emananda decisione non sia viziata da errori materiali e costituisca il risultato di un’appropriata ponderazione dell’interesse del servizio e dell’interesse personale della persona interessata.

(v. punti 34, 35 e 41)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Marcuccio/Commissione, T‑236/02, EU:T:2011:465, punto 115

Tribunale della funzione pubblica: sentenza CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punti 33 e 34

2.      Allorché il ripristino della situazione precedente l’atto annullato implica l’annullamento di atti successivi, ma riguardanti terzi, un annullamento del genere è pronunciato in via consequenziale soltanto qualora, tenuto conto, in particolare della natura dell’illecito commesso e dell’interesse del servizio, esso non appaia eccessivo.

Tuttavia, qualora dal raffronto degli interessi in gioco risulti che l’interesse del servizio e l’interesse dei terzi ostano all’annullamento, in via consequenziale, di decisioni quali una decisione di nomina, il giudice dell’Unione, per garantire, nell’interesse della ricorrente, l’efficacia della sentenza di annullamento, può avvalersi della competenza anche di merito devolutagli nelle controversie a carattere pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta al pagamento di un’indennità. Qualora l’atto pregiudizievole sia una decisione di risoluzione di un contratto di assunzione il cui annullamento comporterebbe l’annullamento di una successiva decisione di nomina di un terzo, la concessione di un’indennità per il danno morale subito da una persona licenziata costituisce una forma di risarcimento che meglio corrisponde agli interessi del ricorrente e nel contempo alle esigenze del servizio.

(v. punti 46 e 47)

Riferimento:

Corte: sentenza Oberthür/Commissione, 24/79, EU:C:1980:145, punti 11, 13 e 14

Tribunale di primo grado: sentenze Kotzonis/CES, T‑586/93, EU:T:1995:54, punto 108; Wenk/Commissione, T‑159/96, EU:T:1998:86, punto 122, e Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2004:94, punti 85 e 89

3.      L’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa avere causato, a meno che il ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale distinguibile dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e non risarcibile integralmente con l’annullamento stesso.

Nell’ipotesi in cui la gravità della decisione, la natura dell’illecito commesso, vale a dire la violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e le circostanze in cui l’illecito è stato commesso provochino uno stato grave di incertezza e inquietudine, l’annullamento della decisione non può costituire di per se stesso un risarcimento adeguato e sufficiente del danno morale da questa causato.

(v. punti 54 e 55)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza CH/Parlamento, EU:F:2013:203, punto 64

4.      L’organo da cui emana l’atto annullato viola l’articolo 266 TFUE e commette un illecito amministrativo tale da far sorgere la sua responsabilità qualora ometta di adottare qualunque provvedimento al fine di dare esecuzione alla sentenza di annullamento e ometta persino di prendere una qualsiasi iniziativa nei confronti del ricorrente al fine di esplorare la via di una composizione. La mancata esecuzione di una sentenza di annullamento integra una violazione dell’affidamento che chiunque deve riporre nell’ordinamento giuridico dell’Unione, fondato, segnatamente, sul rispetto delle decisioni emanate dai giudici dell’Unione, e comporta, di per sé, indipendentemente da qualsiasi danno materiale che eventualmente ne derivi, un danno morale per la parte che ha ottenuto una sentenza favorevole.

(v. punti 60 e 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze Hautem/BEI, T‑11/00, EU:T:2000:295, punto 51, e C/Commissione, T‑166/04, EU:T:2007:24, punti 49 e 52

Tribunale della funzione pubblica: sentenza C e F/Commissione, F‑44/06 e F‑94/06, EU:F:2007:66, punto 69