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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 12 febbraio 2024 – L.S.

(Causa C-112/24, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego II)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: L.S.

Altra parte intervenuta: Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

Questioni pregiudiziali

I.    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

1)    la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario, è tenuta ad esaminare d’ufficio se il collegio giudicante, selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale «precostituito per legge»;

2)    nell’ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge;

3)    qualora, in una causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema assegnato al collegio (investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario), la parte dimostri che, in seguito alla partecipazione di tale giudice della Corte suprema alla procedura di nomina alla funzione di cui trattasi viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), il collegio dell’organo giurisdizionale designato non soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, non è più necessario che, ai fini della decisione sulla domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte del giudice della Corte suprema, venga effettuato l’esame, imposto dal diritto nazionale, del comportamento di tale giudice successivo alla sua nomina alla funzione di giudice, e della natura del procedimento disciplinare, e, di conseguenza, la mancata indicazione nella domanda delle circostanze relative al comportamento del giudice in questione successivo alla sua nomina alla funzione di giudice della Corte suprema, non costituisce motivo di rigetto della stessa sulla base delle disposizioni di diritto nazionale [articolo 29, paragrafo 10, della legge dell’8 dicembre 2017, sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym)];

-    in caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2):

II.    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

un giudice-membro del collegio investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema (designato a conoscere del procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario) può, in primo luogo, chiedere l’esclusione dal collegio giudicante di un altro giudice (di altri giudici), selezionato mediante sorteggio tra tutti i giudici della Corte suprema, nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), la quale preclude il riconoscimento dell’organo giurisdizionale di cui fa parte siffatto giudice (siffatti giudici) quale organo giurisdizionale precostituito per legge, indipendente ed imparziale, e, in secondo luogo, chiedere che la suddetta domanda non sia esaminata da un giudice nominato anch’esso alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina irregolare.

III.    Se, nell’ipotesi in cui alla domanda menzionata al punto II non venga dato seguito (in base a un’ordinanza del giudice nazionale), il giudice che ha proposto tale domanda possa rifiutarsi di partecipare al giudizio nella causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, o se invece esso debba partecipare alla pronuncia della decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta decisione per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

IV.    Se sull’irregolarità della composizione del collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema incida, nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il fatto che in seno ad un collegio composto da cinque membri, soltanto un giudice è stato nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), vale a dire se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, in riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema.

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