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Ricorso proposto il 10 luglio 2012 - Spirlea / Commissione

(Causa T-306/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Darius Nicolai Spirlea (Capezzano Pianore, Italia) e Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore) (rappresentanti: avv.ti V. Foerster e T. Pahl)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ammettere il presente ricorso ex articolo 263 TFUE;

dichiarare il ricorso ricevibile;

dichiarare il ricorso fondato e, pertanto, dichiarare che la Commissione è incorsa in gravi irregolarità procedurali e in altre violazioni del diritto di natura sostanziale;

su tali basi, annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione del 21 giugno 2012 [SG.B.5/MKu/psi - Ares (2012)744102], nella parte in cui riguarda i documenti d'informazione della Commissione del 10 maggio 2011 e del 10 ottobre 2011;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di esame previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e della portata con cui tale esame avrebbe dovuto essere condotto in forza di tale regolamento.

Nell'ambito del primo motivo, i ricorrenti sostengono che l'obbligo di esame delle "eccezioni" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 è stato violato, così come la portata con cui tale esame avrebbe dovuto essere condotto in forza di tale disposizione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione nella seconda decisione del 21 giugno 2012, relativa ai casi GestDem 2012/1073 e 2012/1251

Nell'ambito del secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'obbligo ad essa incombente di motivare il rifiuto di divulgare i documenti d'informazione del 10 maggio e del 10 ottobre 2011, nei limiti della normativa vigente.

Terzo motivo, vertente sull'assimilazione del procedimento pilota "informale" dell'Unione al procedimento d'infrazione di cui all'articolo 258 TFUE

Nell'ambito del terzo motivo, i ricorrenti sostengono che l'assimilazione del procedimento pilota "informale" dell'Unione al procedimento d'infrazione di cui all'articolo 258 TFUE non è fondato in diritto.

Quarto motivo, vertente sull'errore di valutazione relativo all'accesso parziale ai documenti

Nell'ambito del quarto motivo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il loro diritto ad un accesso parziale ai documenti d'informazione (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001) e ha omesso manifestamente di condurre un esame concreto.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità/"interesse pubblico superiore"

Nell'ambito del quinto motivo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, non avendo correttamente valutato l'eccezione sollevata ("tutela degli obiettivi delle attività d'indagine") rispetto all'"interesse pubblico superiore" (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001).

Sesto motivo, vertente sulla violazione della comunicazione COM(2002) 141

Nell'ambito del sesto motivo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha sistematicamente violato nei loro confronti le norme che essa stessa ha stabilito in relazione al trattamento delle denunce dei cittadini dell'Unione e ha quindi violato in maniera durevole la limitazione cui la Commissione stessa si è vincolata [Allegato alla comunicazione COM(2002) 141].

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1 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).